martedì 26 gennaio 2016

La nuova #depenalizzazione: illeciti civili e non solo amministrativi

I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, hanno operato una profonda depenalizzazione. Il novum, che avrà profonde incidenze, anche dogmatiche, sul sistema punitivo in assoluto (e, quindi, non esclusivamente su quello penale) consiste nell’aver trasformato alcuni reati in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, e sempre con sanzioni pecuniarie.
1) I DUE DECRETI LEGISLATIVI
A seguito dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo, era stata promulgata la legge 28 aprile 2014, n. 67, che delegava il Governo ad operare una incisiva depenalizzazione, nei sensi ivi indicati.
L’Esecutivo ha provveduto emanando i d.lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2015, pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016.
2) IL D.LGS N. 8 SULLA DEPENALIZZAZIONE
I) Le fattispecie
Ampia la depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2014.
a) Come disposizione generale (art. 1) sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria: in tale caso devono considerarsi come fattispecie autonome di reato.
b) Vengono previsti i parametri edittali per la pena pecuniaria amministrativa rispetto a quelli dell’originale multa od ammenda, con dei limiti in caso di pena pecuniaria proporzionale (non inferiore a euro 5.000 né superiore ad euro 50.000).
c) La depenalizzazione così prevista non si applica ai reati previsti dal codice penale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, che modifica le fattispecie ivi previste, con una pena pecuniaria ben stabilita e diversa dai parametri indicati sub b):
- art. 527 c.p. (Atti osceni), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, ha una nuova pena edittale;
- art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3;
- art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
- art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);
- art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
- art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).
d) La depenalizzazione non ci applica, altresì, ad una serie di reati contemplati da leggi speciali, il cui elenco è previsto dall’Allegato al decreto stesso, al quale si rinvia per le singole disposizioni, che sono raccolte per settori già individuati, quali:
- edilizia ed urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d’azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e funzionamento dei partiti;
- proprietà intellettuale ed industriale.
e) L’art. 3 prevede, invece, espressamente casi di depenalizzazione modificando alcune fattispecie attinenti:
- l. 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici);
- l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- l.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano);
- l. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili);
- d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica);
- d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria);
- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), limitatamente all’art. 28, comma 2, ossia la sanzione stabilita per il soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli).
f) L’art. 4 prevede le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, in riferimento a determinate fattispecie.
II) Il procedimento
Il procedimento per l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative è quello previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e vengono altresì determinate le autorità competenti ad irrogare le suddette sanzioni (artt. 6 e 7), delineando l’iter per la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9).
III) Il diritto intertemporale
Le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale
3) IL D.LGS. N. 7 SULL’ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
I) Abrogazione di reati previsti dal codice penale
Il d. lgs. n. 7 dispone, innanzi tutto (art. 1), l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
- art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco);
- art. 594 c.p. (Ingiuria);
- art. 627 c.p. (Sottrazione di cose comuni);
- art. 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito).
II) Modifiche al codice penale
Anche in riferimento agli articoli abrogati e con il necessario coordinamento rispetto alla fattispecie residuali, sono stati sostituite, modificate, integrate alcune disposizioni del codice penale (art. 2):
- art. 488 c.p. (Altre falsità del foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- art. 489 c.p. (Uso di atto falso);
- art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- art. 491 c.p. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena);
- art. 491-bis c.p. (Documenti informatici);
- art. 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela);
- art. 596 c.p. (Esclusione della prova liberatoria);
- art. 597 c.p. (Querela della persona offesa ed estinzione del reato);
- art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione);
- art. 635 c.p. (Danneggiamento);
- art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
III) Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili
a) L’art. 3 dispone che i fatti poi elencati, se dolosi, obbligano, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo le leggi civili, anche il pagamento della sanzione civile ivi stabilita, nell’osservanza dell’art. 2947, comma 1, del codice civile, che stabilisce la prescrizione in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
b) Il successivo art. 4 prevede l’elenco degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, ai sensi di quanto sub a), stabilendo, a seconda dei casi, una sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 ovvero da euro 200 a euro 12.000.
Invero, si tratta della descrizione di varie fattispecie che, in linea di massima, non potendo quivi fornire il testo dettagliato di ciascheduna, corrispondono ad illeciti penali previamente abrogati, cui si è fatto riferimento supra, quali i reati di ingiuria, di impossessamento della cosa comune, di danneggiamento, di appropriazione di cose smarrite o del tesoro o di cui sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, nonché dei vari reati di falsità.
c) L’art. 5, a tale proposito, stabilisce i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che il giudice civile è tenuto ad osservare e precisamente:
- gravità della violazione;
- reiterazione dell’illecito;
- arricchimento del soggetto responsabile;
- opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
- personalità dell’agente;
- condizioni economiche dell’agente.
d) Nell’ipotesi di concorso di persone nell’illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria per esso stabilita (art. 7).
IV) Il procedimento
a) Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno e al procedimento si applicano nel disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (art. 8).
b) I termini e le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile verranno stabiliti da appositi decreti ministeriali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
c) Il giudice può stabilire il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili (da 2 a 8 e non inferiori a euro 50 cadauna) in considerazione delle condizioni economiche del condannato.
d) Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
e) L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi (art. 9).
f) Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto in favore della Cassa delle ammende.
V) Il diritto intertemporale
Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.
In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto con è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, osservando quanto disposto dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale
Per leggere il Decreto clicca qui: www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/26/la-nuova-depenalizzazione-illeciti-civili-e-non-solo-amministrativi/82016 pdf.pdf
fonte: www.quotidianogiuridico.it

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