Entrambi i figli si iscrivono all’Università, trasferendosi dalla Puglia nelle Marche. Aumentano, ovviamente, gli oneri economici per la famiglia. Ma ciò non basta per legittimare la richiesta della madre per un contributo più sostanzioso da parte dell’ex marito.
Pur essendo evidente l’incremento delle spese, è giusto che siano i due ragazzi, entrambi maggiorenni, ad abbattere coi propri redditi, anche saltuari, i costi relativi alla permanenza nella sede universitaria. Questo, in sintesi, ciò che ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 439/2016 depositata lo scorso 14 gennaio.
Università. Netta la posizione assunta dalla donna: a causa della «iscrizione dei figli all’Università», ella «non è più in condizione, con il proprio reddito e con il contributo mensile di 650 euro corrisposto dall’ex marito» di «far fronte alle loro esigenze». Consequenziale la richiesta di ottenere dall’uomo un assegno più sostanzioso, rispetto a quanto stabilito in occasione del divorzio.
Pretesa non legittima, ribattono i giudici di merito. Decisiva la valutazione delle disponibilità economiche dei due figli: la ragazza «ha svolto attività lavorativa a tempo determinato», arrivando a percepire oltre 5mila e 400 euro in un anno; il ragazzo è riuscito a conquistare «una borsa di studio» per «un importo» di quasi 3mila euro.
Mantenimento. Per i giudici d’Appello, in sostanza, son da confermare «le condizioni relative al mantenimento dei figli» stabilite col divorzio.
E questa visione viene ora condivisa dalla Cassazione. Per i più alti magistrati, difatti, è indiscutibile il fatto che «l’incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria» sia compensato dalla «pur saltuaria capacità reddituale» della ragazza e del ragazzo. Entrambi hanno dimostrato di potere «incrementare le loro disponibilità finanziarie», così da «non gravare stabilmente sui genitori».
Tutto ciò, ossia le capacità dimostrate dai due figli, rende meno gravoso il «sostegno economico» familiare per i loro «studi universitari». E, di conseguenza, è logica la scelta di non rendere più pesante, nonostante le lamentele della donna, il «contributo» offerto dal padre.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it //Figli all’Università? Non aumenta il contributo del padre all’ex moglie - La Stampa
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venerdì 22 gennaio 2016
Figli all’Università? Non aumenta il contributo del padre all’ex moglie

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