La decisione della Corte di cassazione di disapplicare la normativa del Codice penale sull’interruzione della prescrizione in presenza di gravi frodi Iva, in adesione a quanto già stabilito dalla Corte Ue, e al di là della sua condivisibilità nei princìpi, comporta conseguenze concrete e importanti e, in alcuni casi, anche immeditate.
Una volta che la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di disapplicazione da parte del giudice nazionale, è verosimile che anche in altri giudizi, non necessariamente di legittimità, si proceda in tal senso. Vale la pena, allora, di riepilogare il funzionamento dell’istituto della prescrizione in campo penale e segnatamente nei reati tributari.
Tempi di prescrizione
Nei reati tributari i tempi di prescrizione hanno subìto da qualche anno delle modifiche e occorre distinguere le violazioni commesse fino al 17 settembre 2011 dalle successive, tenendo presente che per i reati dichiarativi la consumazione del delitto coincide con la presentazione della dichiarazione (ovvero trascorsi 90 giorni dal termine in caso di omessa presentazione). Nella maggior parte dei casi, quindi, seguono i nuovi - e più lunghi - termini prescrizionali le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 (salvo presentazioni precedenti al 17 settembre 2011). Fino a tale data i reati tributari si prescrivono in sei anni (sette e mezzo se operano cause interruttive).
A partire dal 17 settembre 2011, invece, i delitti fiscali si prescrivono in otto anni (dieci con l’interruzione), fatti salvi quelli di omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta che continuano a prescriversi in sei anni.
Interruzione
Il corso della prescrizione (articolo 160 del Codice penale) è interrotto se vi è: sentenza o decreto di condanna; ordinanza che applica le misure cautelari personali di convalida del fermo o dell’arresto; interrogatorio reso davanti al Pm o al giudice; invito a presentarsi al Pm per l’interrogatorio; fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di archiviazione; richiesta di rinvio a giudizio; decreto di fissazione della udienza preliminare; ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, giudizio immediato e di citazione a giudizio; decreto di fissazione della udienza per la decisione sul patteggiamento; presentazione o citazione per il giudizio direttissimo.
Per i reati tributari, inoltre, si ha interruzione anche con la notifica del verbale di constatazione o dell’atto di accertamento delle relative violazioni. In nessun caso, però, l’interruzione può comportare l’aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per i casi di recidiva o di delinquenza abituale e/o professionale ed alcuni reati specificamente previsti).
Quindi, esemplificando, se trascorsi 6 (o 8 anni) dal fatto costituente reato tributario, non è intervenuto almeno un Pvc o un atto di accertamento il reato è prescritto; ove sia intervenuto, la prescrizione si interrompe ma comunque non potrà prolungarsi complessivamente oltre i 7 anni e sei mesi (ovvero 10 anni per i reati commessi dal 17 settembre 2011)
La disapplicazione
Secondo la Cassazione, in presenza di “gravi” frodi Iva si possono disapplicare le norme che fissano il tempo massimo di interruzione (fino a un quarto del termine base). Ne consegue che il termine di 6 anni inizierebbe a decorrere da capo dall’ultimo atto interruttivo. Tuttavia sarà importante comprendere per l’attuazione di tale principio in base a quali criteri una frode Iva diventi «grave».
Da tenere presente, peraltro, che la sentenza della Cassazione e quelle della Corte Ue si riferivano a episodi delittuosi commessi in anni in cui la prescrizione era di 6 anni. Dopo l’allungamento a 8 anni potrebbe verosimilmente rilevarsi che i tempi prescrizionali non sono più così ridotti per scoprire (e condannare) i responsabili di gravi frodi all’Iva non fosse altro perchè dal 17 settembre 2011 i reati tributari hanno una prescrizione più lunga rispetto ai delitti comuni di pari gravità (che continuano a prescriversi in 6 anni).
fonte: www.ilsole24ore.com//AntonioIorio//Frodi Iva, basta un verbale e riparte la prescrizione - Il Sole 24 ORE
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venerdì 22 gennaio 2016
Frodi Iva, basta un verbale e riparte la prescrizione
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