Un uomo chiedeva la condanna del medico al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’erronea diagnosi di una malattia. Nel dettaglio, il paziente, a cui il professionista aveva diagnosticato una «psoriasi a chiazze del glande» - affetto invece da una «semplice micosi» - aveva subito diversi danni a causa delle cure prescritte, del tutto inadeguate con la patologia in realtà sofferta. L’uomo, poi, si era rivolto ad altro medico ed in seguito ad un intervento era guarito completamente.
Avviata la causa contro il medico, il paziente non vedeva riconosciute le sue ragioni se non all’ultimo grado di giudizio, in Cassazione. I precedenti Giudici, infatti, avevano rigettato le sue domande ritenendo carente la documentazione prodotta e inidonea a stabilire quale fosse la reale patologia sofferta dal paziente e che la Ctu non avesse potuto accertare nulla di rilevante, vista l'intervenuta guarigione senza postumi, e che non fosse stata raggiunta certezza dell'errore diagnostico compiuto.
Non la pensano nello stesso modo i Giudici di Cassazione, intervenuti ad annullare la decisione d’Appello.
Intervento routinario. Per decidere i Supremi Giudici hanno applicato il consolidato principio per cui «in presenza di interventi sanitari cd. “routinari”, quale quello di specie, sia onere del professionista provare l’assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta (…) dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente richiesta ad uno specialista, ed esigibile in capo ad un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione».
L’omissione del medico. Per la Cassazione il paziente aveva correttamente allegato – e quindi adempiuto al suo onere probatorio - l’esistenza di un rapporto contrattuale con il medico ed il mancato miglioramento della patologia da cui era affetto. Il medico, invece, non aveva fornito alcuna dimostrazione dell’adeguatezza del proprio operato. Anzi, nonostante il paziente gli avesse portato la corretta diagnosi medica dell’altro professionista a cui si era rivolto, il medico aveva insistito nel suo convincimento errato.
E inoltre, per la Cassazione, ai fini della prova della mancanza di danno, è irrilevante la circostanza che all’atto della Ctu il ricorrente risultasse guarito, stante la prova dell’errore diagnostico e dell’inutilità delle cure prescritte.
I danni. Infine, la Corte Suprema ha riconosciuto l’esistenza dei lamentati ed allegati danni non patrimoniali, «quantomeno sotto l’aspetto della compromissione dei rapporti coniugali, attesa la natura della patologia lamentata»; mentre «la valutazione di quelli patrimoniali dovranno formare oggetto di una valutazione conseguente alle considerazioni che precedono».
Fonte: www.ridare.it/Errata diagnosi e intervento di routine: il medico deve provare l’assenza di colpa - La Stampa
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martedì 26 gennaio 2016
Errata diagnosi e intervento di routine: il medico deve provare l’assenza di colpa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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