martedì 28 maggio 2019

Lo stress da lavoro è una malattia

Lo stress da lavoro o da disoccupazione, detto anche "burnout", viene ufficialmente riconosciuto dall'Oms, l'agenzia speciale dell'Onu per la salute, come una condizione medica. Si è affetti da "burnout" in caso di mancanza di energia o spossatezza, isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività, diminuzione dell'efficacia professionale. La sindrome da burnout entra così ufficialmente nella lista dell'International Classification of Diseases (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità. Si tratta del manuale che l'Oms fornisce ai medici per riconoscere e diagnosticare le malattie. L'esaurimento da lavoro, più precisamente, viene definito come uno dei fattori che "influenzano lo stato di salute o che portano al contatto con i servizi sanitari". Il burnout è considerato un "problema associato con l'occupazione o la disoccupazione lavorativa", una sindrome conseguente allo "stress cronico sul posto di lavoro gestito senza successo". La nuova classificazione delle malattie entrerà in vigore il primo gennaio 2022. Questo elenco, compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità, si basa sui risultati ottenuti da esperti provenienti da tutto il mondo.

fonte: www.italiaoggi.it

venerdì 24 maggio 2019

Paga la sanzione delle Entrate il notaio che sbaglia sul valore dell'immobile

Il notaio che sbaglia sul valore degli immobili, oggetto di una successione, non attribuendo il valore che sarebbe risultato dalla cosiddetta valutazione automatica, paga la sanzione irrogata al cliente dall'Agenzia delle entrate. E non può invocare il concorso di colpa per la mancata attenzione del cliente che, usando la normale diligenza, si sarebbe potuto accorgere dell'errore, sia per la semplicità dell'atto sia perché possedeva le competenze per avvedersi della “svista”.

La Corte di cassazione, con la sentenza 13592, respinge il ricorso degli eredi del professionista, condannato a pagare circa 164 mila euro, a tanto, ammontava infatti, la sanzione dell'amministrazione finanziaria per il valore sbagliato indicato per due immobili: uno notevolmente superiore a quello che sarebbe risultato applicando il criterio di valutazione automatica e uno inferiore.
Nei gradi di merito il notaio si era difeso affermando che erano stati gli stessi clienti ad segnalare il valore da dare agli immobili, né gli era stato richiesto di utilizzare la valutazione automatica. In più, essendo uno avvocato uno architetto, avrebbero potuto accorgersi dell'errore commesso nella redazione dell'atto, data anche la sua semplicità.
Tesi che non passano il vaglio della Cassazione. La Suprema corte ricorda prima di tutto che la questione relativa al concorso di colpa del cliente, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, perché richiede accertamenti di fatto.
E in ogni caso non sarebbe fondata. Chi si affida ad un professionista, di qualsiasi tipo, “può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo del Codice civile”. Non si può dunque esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, “il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d'arte”. E, in presenza di un inadempimento del notaio non è configurabile il concorso colposo del danneggiato. Né il professionista che sbaglia o fa un atto inutile, è giustificato solo per essersi mosso su indicazione del cliente. A meno che non dimostri di averlo informato “correttamente ed esaustivamente” sulla sua pericolosità.

Attività medico-ginecologica invasiva della libertà sessuale: serve il consenso della paziente

Nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale del paziente solo dopo aver acquisito il suo consenso esplicito e informato o se sussistono i presupposti dello stato di necessità, mentre è tenuto a fermarsi immediatamente in caso di dissenso del predetto (Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 maggio 2019, n. 18864)

Il fatto
La Corte di appello, riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, ha assolto l’imputato dai reati di violenza sessuale commessi nella qualità di medico. Secondo la prospettazione accusatoria, in particolare, l’imputato avrebbe compiuto atti di masturbazione su tre donne durante la visita ginecologica.
Avverso la sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che, erroneamente, la sentenza di appello aveva escluso la sussistenza del dolo del reato, ritenendo che l’imputato avrebbe agito con la sola volontà di curare le pazienti e sul presupposto del loro consenso a “una particolare manovra” ovvero dell’inutilità di tale consenso, trattandosi di atto medico dovuto. Tale giudizio sarebbe contraddittorio rispetto alle dichiarazioni delle pazienti che avevano evidenziato un preciso atteggiamento morboso del medico e rispetto alla stessa motivazione della decisione nella quale era stata sottolineata la necessità, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che il medico fornisse un preventivo chiarimento alle pazienti sulle modalità della visita. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata perché, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, non occorre ravvisare il fine di soddisfacimento sessuale dell’agente, essendo sufficiente il dolo generico di compiere un atto invasivo della libertà sessuale di una persona non consenziente.
La difesa dell’imputato, invece, ha depositato una memoria nella quale è stato evidenziato che, nella sentenza assolutoria, la sussistenza del dolo era stata esclusa non solo per l’assenza del fine di libidine, ma anche in forza di un’attenta valutazione del particolare contesto in cui si sono svolti i fatti, tenuto conto della professionalità del medico, del suo curriculum, della durata e dell’accuratezza della visita e dell’osservazione secondo cui la stimolazione del clitoride è una modalità corretta per lo svolgimento di un esame ginecologico, pur se con limiti di durata.
La decisione della Cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
Per giungere a tale conclusione, innanzi tutto, la Corte ha rilevato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (così, tra le tante, Cass. pen. n. 3648 del 03/10/2017, dep. 2018; Cass. pen. n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015; Cass. pen. n. 20754 del 17/04/2013).
Il collegio ha poi aggiunto che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza dell'assenza di una chiara manifestazione del consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico.
Il lecito compimento di atti sessuali, in altri termini, presuppone la manifestazione del consenso del partner. Per tale ragione, è irrilevante l’errore sul dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato. Solamente nel caso in cui sia accertato un errore sul contenuto espressivo del consenso della parte offesa, in ipotesi equivoco, potrebbe rilevare il dubbio sulla sussistenza del dolo (cfr., tra le tante, Cass. pen. n. 49597 del 09/03/2016; Cass. pen. n. 22127 del 23/06/2016).
Secondo alcune decisioni, inoltre, l’esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, perché la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. pen. n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018; Cass. pen. n. 17210 del 10/03/2011).
Secondo la Corte, peraltro, il tema richiede una specifica attenzione per l'ipotesi di atti sessuali compiuti nello svolgimento di attività medica, perché l'esercizio di questa, in linea generale, è giuridicamente autorizzato nell'interesse pubblico (cfr., per tutte, Cass. pen. sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009).
Al riguardo, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, deve essere esclusa la possibilità di accertamenti o trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, in forza di quanto previsto dagli artt. 32 e 13 Cost. e dell’art. 33 della legge n. 833 del 1978 (cfr., in questo senso, specificamente, Cass. pen. sez. 4, n. 16375 del 23/01/2008; Cass. pen. sez. 4, n. 11335 del 16/01/2008). Il medico, infatti, non è titolare di un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato, salvo il caso di sussistenza delle condizioni dello stato di necessità, perché «la legittimità di per sé dell'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico», in quanto l'atto di assenso «afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost.» (così Cass. pen. n. 11335 del 2008, cit.). Nella medesima prospettiva, è stato affermato che, in presenza di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all'intervento terapeutico, l'atto, asseritamente terapeutico, costituisce un'indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente, ma anche della sua integrità (cfr. Cass. pen. n. 34521 del 26/05/2010).
Il principio della necessità del consenso del paziente nell'esplicazione dell'attività medico-chirurgica è stato affermato anche da Cass. pen. sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009.
Questa decisione ha escluso la configurabilità dei reati di lesione personale volontaria e di violenza privata in relazione alla condotta del medico che sottopone il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, quando l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto. La medesima pronuncia, però, ha premesso, in linea generale, «la sicura illiceità, anche penale, della condotta del medico che abbia operato in corpore vili "contro" la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall'esito, fausto o infausto, del trattamento sanitario praticato, trattandosi di condotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell'altrui volere».

fonte: quotidianogiuridico.it

giovedì 16 maggio 2019

Madre depressa: non basta per togliere la potestà genitoriale

La fragilità psicologica della madre, consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico, non costituisce ostacolo alla capacità genitoriale, grazie alla compensazione farmacologica.

Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, in quanto la madre soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci. Tale decisione veniva confermata in secondo grado ma poi ribaltata in Cassazione.
La fragilità psicologica non può far venir meno da sola la capacità di essere genitore. Secondo la Suprema Corte, la Corte di merito non ha motivato in ordine all’inidoneità della donna e all’inadeguatezza della sua capacità genitoriale trascurando le conclusioni del CTU a favore della reintegra nella responsabilità genitoriale. Infatti secondo la CTU tra la madre e la bambina esiste un sicuro legame che denota non solo attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso.
Le circostanze contingenti che hanno determinato l’allontanamento della bambina dal nucleo familiare (procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale nei confronti della minore) sono state totalmente superate, in quanto l’uomo, condannato in primo grado, è stato assolto con formula piena in appello ed è stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda. La stessa fragilità psicologica della donna, consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico non è di ostacolo, vista la compensazione farmacologica, alla capacità genitoriale come evidenziato dalla CTU che conclude per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l’affido ai servizi sociali. Poiché la Corte d’Appello non ha tenuto conto della CTU, ai giudici di legittimità non resta che accogliere il ricorso della donna.

Fonte: www.ilfamiliarista.it

Guida in stato di ebbrezza anche quando si soffia poco nell’etilometro. Ma non sempre

Per invalidare l’alcoltest non basta che l’etilometro segnali che l’aria soffiata dal guidatore ha «volume insufficiente»: il risultato della misurazione si considera comunque valido, come ha ribadito la Cassazione con la sentenza 20814 depositata ieri. Il principio è lo stesso affermato già dal 1995, ma non è valido sempre. E molto dipende dal fatto che la scritta «volume insufficiente» - con la quale l’apparecchio segnala che la quantità d’aria soffiata e analizzata è bassa rispetto agli standard previsti dal fabbricante ma non tale da impedire del tutto la rilevazione - compaia per uno solo dei due test obbligatori per legge (articolo 379, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) oppure su entrambi.
Nel caso deciso con la sentenza 20814, il problema riguardava solo uno dei due test. Ciò è bastato alla Quarta sezione penale della Cassazione per richiamare la sua sentenza 20545/2016, con la quale aveva stabilito che - ai fini dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza nei casi in cui costituisce reato (tasso alcolemico da 0,81 grammi/litro in su) - è sufficiente che una sola delle due misurazioni rientri nella fascia che ha rilevanza penale, «se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti» (e in effetti nel verbale degli agenti della Polizia stradale si segnalava il forte alito vinoso).
In un altro caso analogo (sentenza 19161/2016), la Quarta sezione aveva ribadito il principio. Aggiungendo che, quando l’aria esaminata dal’etilometro è poca, l’imputato sarebbe comunque favorito perché anche il tasso alcolemico misurato risulterebbe inferiore a quello effettivo.
Inoltre, spetta all’imputato dimostrare che c’è un malfunzionamento dell’etilometro: la scritta «volume insufficiente» non indica di per sé un errore. Anche questo è un principio consolidato (la sentenza depositata ieri richiama la 6636 e la 22604 del 2017).
Ma che cosa accade quando per entrambi i test l’etilometro segnala che la quantità d’aria soffiata è insufficiente in entrambi i test effettuati? Una risposta la fornisce la sentenza 23520/2016, che ha esaminato i due orientamenti contrapposti evidenziati precedentemente dalla giurisprudenza della Cassazione (sempre della Quarta sezione) in casi di questo genere.
Il primo orientamento (sentenza 35303/2013), più garantista, riteneva contraddittorio che l’etilometro da un lato segnalasse «volume insufficienze» e dall’altro, nonostante l’esiguità dell’aria analizzata, fornisse comunque il risultato quantitativo della misurazione. Di fronte a questa «incompatibilità logica» tra i dati rilevati e il «corretto funzionamento della macchina», il giudice dovrebbe prendere atto che non ci sono i presupposti per una condanna penale, nemmeno quando il verbale evidenzia sintomi di ebbrezza del conducente.
Il secondo orientamento (sentenze 1878/2013 e 22239/2014), invece, mette in relazione il volume insufficiente con la volontà dell’interessato di opporsi al test. Per questo il conducente va ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza - articolo 186, comma 2, lettera b) oppure c) del Codice della strada - o di rifiuto di sottoporsi al test (articolo 186, comma 7).
Descritti i due orientamenti, la sentenza 23520/2016 se ne distacca, facendo notare che nessuno dei due tiene conto di parametri scientifici. Il giudice deve quindi analizzare caso per caso se il valore numerico che appare come risultato della misurazione sia attendibile nonostante venga riportato dall’etilometro assieme al «volume insufficiente». Non solo: per dimostrare la colpevolezza dell’imputato non si potrà fare riferimento ai sintomi di ebbrezza eventualmente riportati dagli agenti nel verbale, salvo che questi ultimi siano in grado di attestare «oltre ogni ragionevole dubbio» il superamento della soglia di rilevanza penale (0,8 g/l).

Multa illegittima se l'autovelox non è posizionato sul lato stradale autorizzato dal Prefetto

E' illegittimo l'accertamento eseguito mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione con decreto prefettizio. Ne consegue che difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo il verbale di constatazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s deve ritenersi affetto da illegittimità derivata a nulla valendo eventuali note chiarificatrici della PA a fronte di una precisa indicazione prefettizia sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 9 maggio 2019 n. 12309 

sabato 4 maggio 2019

Cane esuberante, condannato il padrone che lo picchia

Irrilevante il fatto che il padrone abbia voluto sanzionare il quadrupede che si era reso protagonista di qualche ‘guaio’. Questo dato non rende meno grave la condotta consistita nel colpire con violenza l’animale.
Vietati i metodi educativi vecchio stampo: non solo con i figli ma anche con gli amici a quattro zampe. Esemplare la condanna nei confronti di un uomo, colpevole di avere colpito il proprio cane. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che lo abbia fatto per tenere a freno l’esuberanza dell’animale (Cassazione Penale, sentenza n. 16039/19).
Comportamenti. Scenario della vicenda è un piccolo paese in provincia di Bergamo. Lì i riflettori vengono metaforicamente puntati sulle precarie condizioni fisiche di un bel cane – un ‘Amstaff’ – e sui comportamenti tenuti dal padrone.
Una rapida indagine permette di appurare che l’uomo ha maltrattato per un anno il proprio quadrupede, «colpendolo violentemente con un bastone di ferro» in diverse occasioni e «sottoponendolo a sevizie», consistite anche nel «privarlo del nutrimento e dell’acqua» e nel «lasciare la sua cuccia sporca e piena di escrementi».
Inevitabile il processo, che si conclude in Tribunale con una condanna per «maltrattamenti» ai danni dell’animale.Respinta la linea difensiva, secondo cui «la condotta» del padrone era volta semplicemente «a frenare l’esuberanza del cane». Questa obiezione viene riproposta in Cassazione e viene considerata priva di fondamento anche dai Giudici.
Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’uomo abbia avuto per un anno «comportamenti violenti» nei confronti del suo cane, colpito con «spranghe di metallo e tondini di ferro». Certo, l’obiettivo dell’uomo era «punitivo e dissuasivo», a fronte di «qualche ‘guaio’» combinato dall’animale, ma, osservano i magistrati, ciò non ne rende meno grave la condotta. Di conseguenza, è inevitabile la condanna per i «maltrattamenti» realizzati ai danni dell’animale, costretto a subire «violenze psico-fisiche e dolori».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Tribunale Bologna: ok richiedenti asilo in anagrafe

Dalla Sezione civile Tribunale di Bologna arriva uno stop al "decreto Salvini". Il giudice della città emiliana ha infatti imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso - uno presentato da Avvocati di Strada, l'altro dall'Asgi-Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto 'decreto Salvini'. A dare notizia della decisione, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Virginio Merola. "Oggi - scrive il primo cittadino - il giudice di Bologna ha dato ragione a due richiedenti asilo che si erano visti negare l'iscrizione anagrafica dai nostri uffici sulla base del 'decreto Salvini' e ha ordinato al Comune di iscriverli. Saluto questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi". Per il tribunale impedendo l'iscrizione ai registri anagrafici si violano alcuni diritti di rilievo costituzionale tra i quali per esempio quello all'istruzione e al lavoro. Nella norma, sempre secondo il Tribunale, non vi è un esplicito divieto di iscrizione per i richiedenti asilo, ma si evidenzia che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione all'anagrafe. Due passaggi che di fatto aprono un nuovo fronte politico. «Saluto questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi», ha concluso il sindaco Merola. Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "E' una sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la Legge".

fonte:www.ilsole24ore.com

Bce: in arrivo due nuove banconote da 100 e 200 euro

Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote da 100 e 200 euro. Lo annuncia la Banca centrale europea, che così completa la serie "Europa" introdotta a partire dalla banconota da 5 euro nel 2013 e proseguita con l'introduzione di nuovi tagli anche per i 10, 20 e 50 euro.
I nuovi biglietti sono dotati di elementi studiati per migliorare resistenza e sicurezza; in particolare, incorporano le caratteristiche di sicurezza dell’attuale banconota da 50 euro, con il ritratto nella filigrana e nell’ologramma, ma hanno anche elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare e più semplici da verificare in quando ad autenticità.
Le banconote in euro, spiega la Bce, "continuano a rappresentare un mezzo di pagamento affidabile e sicuro: il numero di falsificazioni rimane molto contenuto", con 301 mila esemplari ritirati nella prima metà del 2018 contro 21 miliardi di biglietti circolanti. Tuttavia c'è da considerare che il contante ancora il mezzo di pagamento preferito: nel 2016 il 79% di tutti i pagamenti nell'area euro è stato effettuato "cash".

giovedì 2 maggio 2019

Cassazione: manda sms all’ex per tentare una riconciliazione, non è molestia

Aveva mandato diversi sms - 15 in 75 giorni - all’ex fidanzata tentando una riconciliazione, e per questo era finito sotto processo con l’accusa di molestie: la Cassazione, con sentenza definitiva, lo ha assolto «perché il fatto non costituisce reato», ribaltando così la decisione del tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato a pagare un’ammenda di 150 euro. Protagonista della vicenda un 32enne calabrese, il quale non si rassegnava alla fine della storia d’amore, dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza per «volontà unilaterale» di lei. L’imputato le aveva quindi inviato 15 sms in più di due mesi, messaggi che «esprimevano - osservano i giudici di piazza Cavour - essenzialmente amarezza provocata dalla interruzione del rapporto, gelosia e volontà di incontrare di nuovo la ex fidanzata per riallacciare la relazione». La difesa del trentaduenne, nel suo ricorso, aveva sostenuto che non vi fosse alcun «motivo biasimevole» alla base dell’invio dei messaggi: lo «sforzo di riattivare la relazione sentimentale», veniva evidenziato nel ricorso, semmai rappresentava «un agire ingenuo e maldestro» dell’imputato, che solo in due sms aveva usato un linguaggio «offensivo».
Nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione penale si ricorda che il reato di molestie (articolo 660 cp) «si caratterizza in termini di petulanza», sicché «va identificato in concreto come il contegno intollerabile ed incivile verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto, e il modo di agire arrogante o vessatorio, privo di riguardo per la libertà o la quiete altrui».
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, non è ravvisabile «il dolo», ossia la «volontà effettiva dell’imputato di interferire nella sfera di libertà dell’altro, fino al punto di determinarlo ad invocare aiuto»: la Corte pone in evidenza anche il fatto che la ex fidanzata non avesse mai attivato alcun «blocco» sul suo telefono. «La condotta dell’imputato - concludono i supremi giudici - si colloca nella fase di cessazione di una relazione personale in cui la persona offesa aveva continuato a ricevere i messaggi e le telefonate dell’ex fidanzato, senza attivare sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi provenienti da quella determinata utenza» e «solo due dei 15 messaggi hanno un obiettivo contenuto offensivo, mentre gli altri sono mera manifestazione di gelosia verso i nuovi frequentatori della donna».

fonte: www.lastampa.it

Pesca: compie reato maltrattamenti chi usa piccioni come esca viva

Scatta il reato di maltrattamenti di animali per i pescatori di pesce siluro, che utilizzano, come esca, piccioni vivi. E il fatto che si tratti di prede naturali del pesce siluro non salva di per sé dall'accusa di aver commesso il reato previsto dall'articolo 544-ter del Codice penale. Ugualmente inutile - come ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17691 depositata ieri - è sottolineare che normalmente nella pesca si utilizzano esche vive, specificatamente vermi, come i diffusi bigattini. Ciò che rileva, infatti, è la crudeltà e l'inutilità del comportamento con cui si perpetrano sofferenze a degli uccelli vivi agganciati per una zampetta all'amo della canna da pesca. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di due pescatori toscani che ritenevano applicabile unicamente la legge speciale sulla pesca, in quanto appunto pescatori nell'atto di svolgere un'attività lecita. E che, nell'ambito di essa, i patimenti inflitti all'esca non sarebbero rilevanti penalmente.

La Cassazione indica come rilevanti tutte le sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal piccione che per "attitudine etologica" non è parificabile al verme, che per il suo stato larvale è attitudinalmente utilizzabile come esca viva. Altrimenti - come spiega la Cassazione - da tale equiparazione si potrebbe giungere a ritenere plausibile la caccia al leone, tramite sacrifici di gazzelle, o alla volpe, con un cucciolo di capriolo a far da esca. Ciò che rileva - come scriminante della rilevanza penale della condotta - è la sua necessarietà e accettabilità da parte del consesso sociale umano per lo svolgimento di un'attività lecita (come la pesca sportiva a differenza di quella di frodo). Non è certo necessario sacrificare un piccione quando esistono altri mezzi (animaletti, pezzetti di carne oppure oggetti luccicanti) per realizzare un'esca per il pesce siluro che è predatore e si nutre non solo di volatili. 

L'assegno circolare non si incassa entro 8 giorni dall'emissione ma dopo tre anni

L'assegno circolare può essere cambiato nel termine triennale dall'emissione e non come per gli assegni normali entro otto giorni dalla sottoscrizione. Questo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 11387/19.

La vicenda - Alla base della pronuncia una vicenda in cui il Monte Paschi di Siena non aveva cambiato quattro assegni a una persona fisica per un valore prossimo ai 1300 euro sulla scorta che i titoli fossero ormai scaduti e come tali irripetibili. Il beneficiario degli assegni in effetti si era "ricordato" di riscuotere la somma dopo circa un anno dall'emissione ma per la Suprema Corte non era un buon motivo per negare l'accesso al credito.
La Cassazione ha precisato che l'articolo 84, comma 2, del Rd n. 1736/1933, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari l'azione contro l'emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. Invece con riferimenti all'assegno bancario, l'articolo 32 del medesimo Regio decreto prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell'assegno stesso all'incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso.
Dunque conclude la Cassazione ha sbagliato il giudice del merito ad applicare per analogia le regole dell'assegno normale a quello circolare senza considerare, invece, la norma che prevede tempi completamenti differenti.

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...