Il notaio che sbaglia sul valore degli immobili, oggetto di una successione, non attribuendo il valore che sarebbe risultato dalla cosiddetta valutazione automatica, paga la sanzione irrogata al cliente dall'Agenzia delle entrate. E non può invocare il concorso di colpa per la mancata attenzione del cliente che, usando la normale diligenza, si sarebbe potuto accorgere dell'errore, sia per la semplicità dell'atto sia perché possedeva le competenze per avvedersi della “svista”.
La Corte di cassazione, con la sentenza 13592, respinge il ricorso degli eredi del professionista, condannato a pagare circa 164 mila euro, a tanto, ammontava infatti, la sanzione dell'amministrazione finanziaria per il valore sbagliato indicato per due immobili: uno notevolmente superiore a quello che sarebbe risultato applicando il criterio di valutazione automatica e uno inferiore.
Nei gradi di merito il notaio si era difeso affermando che erano stati gli stessi clienti ad segnalare il valore da dare agli immobili, né gli era stato richiesto di utilizzare la valutazione automatica. In più, essendo uno avvocato uno architetto, avrebbero potuto accorgersi dell'errore commesso nella redazione dell'atto, data anche la sua semplicità.
Tesi che non passano il vaglio della Cassazione. La Suprema corte ricorda prima di tutto che la questione relativa al concorso di colpa del cliente, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, perché richiede accertamenti di fatto.
E in ogni caso non sarebbe fondata. Chi si affida ad un professionista, di qualsiasi tipo, “può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo del Codice civile”. Non si può dunque esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, “il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d'arte”. E, in presenza di un inadempimento del notaio non è configurabile il concorso colposo del danneggiato. Né il professionista che sbaglia o fa un atto inutile, è giustificato solo per essersi mosso su indicazione del cliente. A meno che non dimostri di averlo informato “correttamente ed esaustivamente” sulla sua pericolosità.
Nessun commento:
Posta un commento