sabato 4 maggio 2019

Cane esuberante, condannato il padrone che lo picchia

Irrilevante il fatto che il padrone abbia voluto sanzionare il quadrupede che si era reso protagonista di qualche ‘guaio’. Questo dato non rende meno grave la condotta consistita nel colpire con violenza l’animale.
Vietati i metodi educativi vecchio stampo: non solo con i figli ma anche con gli amici a quattro zampe. Esemplare la condanna nei confronti di un uomo, colpevole di avere colpito il proprio cane. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che lo abbia fatto per tenere a freno l’esuberanza dell’animale (Cassazione Penale, sentenza n. 16039/19).
Comportamenti. Scenario della vicenda è un piccolo paese in provincia di Bergamo. Lì i riflettori vengono metaforicamente puntati sulle precarie condizioni fisiche di un bel cane – un ‘Amstaff’ – e sui comportamenti tenuti dal padrone.
Una rapida indagine permette di appurare che l’uomo ha maltrattato per un anno il proprio quadrupede, «colpendolo violentemente con un bastone di ferro» in diverse occasioni e «sottoponendolo a sevizie», consistite anche nel «privarlo del nutrimento e dell’acqua» e nel «lasciare la sua cuccia sporca e piena di escrementi».
Inevitabile il processo, che si conclude in Tribunale con una condanna per «maltrattamenti» ai danni dell’animale.Respinta la linea difensiva, secondo cui «la condotta» del padrone era volta semplicemente «a frenare l’esuberanza del cane». Questa obiezione viene riproposta in Cassazione e viene considerata priva di fondamento anche dai Giudici.
Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’uomo abbia avuto per un anno «comportamenti violenti» nei confronti del suo cane, colpito con «spranghe di metallo e tondini di ferro». Certo, l’obiettivo dell’uomo era «punitivo e dissuasivo», a fronte di «qualche ‘guaio’» combinato dall’animale, ma, osservano i magistrati, ciò non ne rende meno grave la condotta. Di conseguenza, è inevitabile la condanna per i «maltrattamenti» realizzati ai danni dell’animale, costretto a subire «violenze psico-fisiche e dolori».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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