giovedì 16 maggio 2019

Guida in stato di ebbrezza anche quando si soffia poco nell’etilometro. Ma non sempre

Per invalidare l’alcoltest non basta che l’etilometro segnali che l’aria soffiata dal guidatore ha «volume insufficiente»: il risultato della misurazione si considera comunque valido, come ha ribadito la Cassazione con la sentenza 20814 depositata ieri. Il principio è lo stesso affermato già dal 1995, ma non è valido sempre. E molto dipende dal fatto che la scritta «volume insufficiente» - con la quale l’apparecchio segnala che la quantità d’aria soffiata e analizzata è bassa rispetto agli standard previsti dal fabbricante ma non tale da impedire del tutto la rilevazione - compaia per uno solo dei due test obbligatori per legge (articolo 379, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) oppure su entrambi.
Nel caso deciso con la sentenza 20814, il problema riguardava solo uno dei due test. Ciò è bastato alla Quarta sezione penale della Cassazione per richiamare la sua sentenza 20545/2016, con la quale aveva stabilito che - ai fini dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza nei casi in cui costituisce reato (tasso alcolemico da 0,81 grammi/litro in su) - è sufficiente che una sola delle due misurazioni rientri nella fascia che ha rilevanza penale, «se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti» (e in effetti nel verbale degli agenti della Polizia stradale si segnalava il forte alito vinoso).
In un altro caso analogo (sentenza 19161/2016), la Quarta sezione aveva ribadito il principio. Aggiungendo che, quando l’aria esaminata dal’etilometro è poca, l’imputato sarebbe comunque favorito perché anche il tasso alcolemico misurato risulterebbe inferiore a quello effettivo.
Inoltre, spetta all’imputato dimostrare che c’è un malfunzionamento dell’etilometro: la scritta «volume insufficiente» non indica di per sé un errore. Anche questo è un principio consolidato (la sentenza depositata ieri richiama la 6636 e la 22604 del 2017).
Ma che cosa accade quando per entrambi i test l’etilometro segnala che la quantità d’aria soffiata è insufficiente in entrambi i test effettuati? Una risposta la fornisce la sentenza 23520/2016, che ha esaminato i due orientamenti contrapposti evidenziati precedentemente dalla giurisprudenza della Cassazione (sempre della Quarta sezione) in casi di questo genere.
Il primo orientamento (sentenza 35303/2013), più garantista, riteneva contraddittorio che l’etilometro da un lato segnalasse «volume insufficienze» e dall’altro, nonostante l’esiguità dell’aria analizzata, fornisse comunque il risultato quantitativo della misurazione. Di fronte a questa «incompatibilità logica» tra i dati rilevati e il «corretto funzionamento della macchina», il giudice dovrebbe prendere atto che non ci sono i presupposti per una condanna penale, nemmeno quando il verbale evidenzia sintomi di ebbrezza del conducente.
Il secondo orientamento (sentenze 1878/2013 e 22239/2014), invece, mette in relazione il volume insufficiente con la volontà dell’interessato di opporsi al test. Per questo il conducente va ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza - articolo 186, comma 2, lettera b) oppure c) del Codice della strada - o di rifiuto di sottoporsi al test (articolo 186, comma 7).
Descritti i due orientamenti, la sentenza 23520/2016 se ne distacca, facendo notare che nessuno dei due tiene conto di parametri scientifici. Il giudice deve quindi analizzare caso per caso se il valore numerico che appare come risultato della misurazione sia attendibile nonostante venga riportato dall’etilometro assieme al «volume insufficiente». Non solo: per dimostrare la colpevolezza dell’imputato non si potrà fare riferimento ai sintomi di ebbrezza eventualmente riportati dagli agenti nel verbale, salvo che questi ultimi siano in grado di attestare «oltre ogni ragionevole dubbio» il superamento della soglia di rilevanza penale (0,8 g/l).

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