La fragilità psicologica della madre, consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico, non costituisce ostacolo alla capacità genitoriale, grazie alla compensazione farmacologica.
Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, in quanto la madre soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci. Tale decisione veniva confermata in secondo grado ma poi ribaltata in Cassazione.
La fragilità psicologica non può far venir meno da sola la capacità di essere genitore. Secondo la Suprema Corte, la Corte di merito non ha motivato in ordine all’inidoneità della donna e all’inadeguatezza della sua capacità genitoriale trascurando le conclusioni del CTU a favore della reintegra nella responsabilità genitoriale. Infatti secondo la CTU tra la madre e la bambina esiste un sicuro legame che denota non solo attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso.
Le circostanze contingenti che hanno determinato l’allontanamento della bambina dal nucleo familiare (procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale nei confronti della minore) sono state totalmente superate, in quanto l’uomo, condannato in primo grado, è stato assolto con formula piena in appello ed è stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda. La stessa fragilità psicologica della donna, consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico non è di ostacolo, vista la compensazione farmacologica, alla capacità genitoriale come evidenziato dalla CTU che conclude per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l’affido ai servizi sociali. Poiché la Corte d’Appello non ha tenuto conto della CTU, ai giudici di legittimità non resta che accogliere il ricorso della donna.
Fonte: www.ilfamiliarista.it
Nessun commento:
Posta un commento