sabato 31 maggio 2014

Sito web dove si svolgono transazioni a distanza: termini e condizioni d'uso

Pubblichiamo una formula che definisce i termini e le condizioni che regolano l’utilizzo del Sito Alfa e dei servizi ivi offerti, a Utenti - Consumatori, Clienti - Venditori, Navigatori.

Il documento si occupa anche del servizio di newsletter, di  comunicazioni commerciali, della registrazione dell’utente, della sospensione del servizio,  dell’accesso ai dati personali, della fatturazione, dell'archiviazione e della privacy.

Termini e Condizioni  d’Uso del Sito Alfa

Il proprietario e gestore del Portale ____, nonché fornitore dei servizi correlati è _____, con sede in ___

Oggetto del Portale e servizio offerto. Il Sito Alfa rappresenta una piattaforma virtuale dove i Clienti – Venditori si avvalgono del servizio ivi offerto, in particolare della possibilità di inserire annunci - offerte di vendita di beni e prodotti. In quanto fornitore di una piattaforma virtuale, la finalità del Sito Alfa è quella di mediare tra domanda ed offerta, operando unicamente in qualità di “intermediario” rispetto alle transazioni commerciali che ivi si concludono. Viene pertanto fornito un luogo virtuale dove l’Utente - Consumatore ed il Cliente - Venditore hanno l’opportunità, e gli strumenti, per negoziare e concludere transazioni di beni e prodotti. Da ciò discende che i contratti relativi alla vendita di beni e prodotti sono conclusi esclusivamente tra l’Utente – Consumatore ed il Cliente - Venditore. Il Sito Alfa non assume alcuna responsabilità derivante, a qualsiasi titolo, dai rapporti commerciali instaurati a seguito del Servizio offerto dal Sito Alfa medesimo, ovvero in alcun modo connessa ai contratti di compravendita conclusi tra Cliente - Venditore ed Utente. Il Cliente – Venditore, che offre i propri prodotti sul Sito Alfa, è responsabile per la vendita e la gestione di qualsiasi reclamo da parte degli Acquirenti - Utenti o di qualsiasi altra problematica derivante da o connessa al contratto tra Utente e Cliente – Venditore, e ai beni compravenduti.

Newsletter e comunicazioni. Qualora l’Utente voglia ricevere, tramite e-mail, la newsletter del Sito Alfa, ovvero comunicazioni relative agli annunci presenti ad una determinata data sul portale medesimo, deve autorizzare espressamente l’invio di e-mail da parte del Sito Alfa, nonché ha l’onere di autorizzare il trattamento dei propri dati.

Registrazione dell’Utente ed Account. Per avere accesso alle funzionalità e ai servizi del Sito Alfa, occorre procedere alla registrazione, operazione peraltro indispensabile per effettuare un acquisto. Il Sito Alfa si riserva il diritto di respingere una nuova registrazione, ovvero cancellare un account, in qualsiasi momento. Per procedere alle operazioni di registrazione, l’Utente dovrà fornire il proprio nome, cognome, codice postale, indirizzo e-mail. Ulteriori dati personali sono meramente facoltativi. Durante la procedura di registrazione l’Utente - Consumatore dovrà altresì fornire una password, che si impegna a tenere riservata. L’Utente - Consumatore, con la registrazione medesima, esonera il Sito Alfa da ogni responsabilità derivante da uso improprio della password medesima, da parte di soggetti terzi che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi modo, della password riferibile all’Utente - Consumatore. Tutti gli account devono essere registrati con un indirizzo e-mail valido e riferibile all’Utente – Consumatore che se ne serve.

A seguito della registrazione il Sito Alfa è legittimato ad inviare all’Utente - Consumatore e-mail a contenuto amministrativo e promozionale, informazioni relative all’attività dell’account e agli acquisti, aggiornamenti circa il Sito Alfa ed i relativi servizi, altre offerte promozionali, informazioni sugli acquisti effettuati dall’Utente – Consumatore medesimo. L’Utente – Consumatore può in qualsiasi momento optare di non voler più ricevere e-mail di carattere promozionale cliccando sul link di “disiscrizione” presente in calce alle e-mail aventi contenuto promozionale.

L’Utente - Consumatore garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della registrazione, e contenute nell’account personale, sono veritiere e complete. L’Utente - Consumatore si impegna, inoltre, a comunicare in modo tempestivo ogni variazione dei menzionati dati ed informazioni, provvedendo all’aggiornamento delle stesse all’interno del proprio account.

L’Utente – Consumatore si impegna a non fornire dati falsi o mendaci, inclusi nomi, indirizzi e contatti falsi, nonché si impegna a non utilizzare fraudolentemente numeri di carte di credito ovvero di debito, a non tentare di eludere le misure di sicurezza del Sito Alfa o di violare la rete, utilizzare i servizi del Sito Alfa per scopi estranei alle transazioni commerciali, intraprendere qualsiasi attività illegale in connessione con l’uso del sito e/o dei servizi offerti dal Sito Alfa.

Il Sito Alfa non garantisce che i servizi ivi offerti, ovvero il Sito Alfa, siano privi di virus o di altri elementi che possano cagionare effetti pregiudizievoli su qualsiasi tecnologia.

Sospensione del servizio e risoluzione. L’accesso ai servizi su Sito Alfa, nonché al relativo Sito Alfa, può essere sospeso, limitato o interrotto in qualsiasi momento. Sito Alfa si riserva il diritto di bloccare l’accesso a qualsiasi materiale e/o di rimuovere qualsiasi materiale che, a ragionevole ed insindacabile giudizio del Sito Alfa medesimo, possa dar luogo a violazioni delle finalità e delle condizioni relative ai servizi offerti da Sito Alfa. Il Sito Alfa si riserva il diritto di chiudere l’account di ogni Utente - Consumatore che violi i termini e le condizioni d’uso espresse nel presente documento.

Impegno di collaborazione con l’Autorità. Sito Alfa si impegna a cooperare, collaborare ed operare, in qualsiasi modo, con tutte le autorità competenti, inclusa l’autorità giudiziaria, ove queste ordinino o richiedano al Sito Alfa di comunicare l’identità o l’ubicazione, nonché ulteriori dati, di chiunque si renda responsabile di qualsiasi infrazione (frodi ecc …) informatica.

Dati personali. Il Sito Alfa invita l’Utente – Consumatore a consultare le condizioni relative al trattamento dei dati personali, che costituiscono parte integrante delle presenti “termini e condizioni d’uso del Sito Alfa”.

Contenuto del portale. Tutti i diritti sono riservati. In particolare tutti i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, marche commerciali, disegni, sia registrati che non registrati) presenti sul Sito Alfa, ed in particolare nelle sezioni “Archivio Annunci”, nonché tutti i contenuti di carattere informativo pubblicati ovvero il cui accesso è consentito attraverso i servizi erogati dal Sito Alfa, tutti i database gestiti da Sito Alfa, i testi, grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni, i codici sorgenti sottostanti e tutti i software, ed in generale tutte le informazioni offerte e contenute nel Sito Alfa, sono di proprietà del Portale, ovvero dei Clienti – Venditori che offrono in vendita i propri prodotti su Sito Alfa.

Tutto il materiale sopraelencato non può essere riprodotto, ridistribuito o copiato, distribuito, ripubblicato, scaricato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, compravenduto, noleggiato, sub-licenziato, utilizzato per creare opere derivative, ovvero sfruttato in qualsiasi modo in assenza della preventiva ed espressa autorizzazione di Sito Alfa.

E’ consentito reperire e visualizzare il contenuto di Sito Alfa sullo schermo di un p.c., tablet o smartphone, conservare il contenuto in forma elettronica su un disco (tuttavia non su un server ovvero su un dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) ovvero stampare una copia di siffatti contenuti esclusivamente per uso personale e non commerciale, a condizione che conservi intatte tutte le note relative ai diritti d’autore e agli ulteriori diritti di proprietà. E’ vietato riprodurre, modificare, copiare, distribuire ovvero utilizzare per finalità di carattere commerciale i materiali o il contenuto del Sito Alfa, in assenza di preventiva ed espressa autorizzazione da parte di Sito Alfa.

Tutti i diritti, incluso l’avviamento e, ove presenti, i marchi, sulle denominazioni del Sito Alfa, sono di proprietà Sito Alfa. Le altre denominazioni di beni e prodotti, nonché le ragioni sociali menzionate sul Sito, anche se rappresentanti marchi, registrati o non registrati, sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.

Sito Alfa si riserva la facoltà di controllare i commenti lasciati dagli utenti in seguito all’acquisto di beni e prodotti, evitando che siano pubblicati commenti non consoni al carattere del Servizio offerto dal  Sito Alfa.

Fatturazione. Quando l’Utente – Consumatore acquista un prodotto su Sito Alfa Sito Alfa, sta acquistando da un Venditore terzo rispetto al Portale, quindi non direttamente da Sito Alfa. Nel caso in cui l’Utente necessiti di una fattura, ovvero per ottenere informazioni relative a fatture ed IVA su acquisti presso Venditori terzi, sarà necessario che l’Utente contatti il Venditore. Sarà altresì necessario fornire, al Venditore, il Codice Fiscale ovvero il numero di Partita Iva, in modo che questi emetta una fattura valida. Sito Alfa non comunicherà al venditore terzo i dati dell’Utente per la registrazione dell’IVA. Il venditore, in alcuni casi, potrebbe anche non essere soggetto all’obbligo di emettere la fattura.

Clausole generali. Il Sito Alfa declina ogni e qualsiasi responsabilità connessa a violazione degli obblighi facenti capo al Sito Alfa e presenti nelle presenti condizioni d’uso del Sito Alfa, per le ipotesi di forza maggiore e per cause comunque non imputabili a Sito Alfa.

Il presente documento “termini e condizioni d’uso del Sito Alfa” contiene tutti i termini concordati tra le parti relativamente all’oggetto dei servizi offerti da Sito Alfa , che esclude e prevale su qualsiasi intesa o accordo anteriormente intercorso tra le parti, sia oralmente che per iscritto. Nessuna dichiarazione, impegno ovvero promessa potrà essere considerata, derivare, esplicitamente o implicitamente, da qualsiasi affermazione orale o scritta effettuata dalle parti nel corso di ulteriori negoziazioni.

Comunicazioni. Ad eccezione di quanto diversamente stabilito nel presente documento, le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto e consegnate a mano, tramite e-mail, fax, raccomandata A/R.

Legge applicabile. La legge applicabile, alle presenti condizioni d’uso, nonché a tutti i rapporti giuridici sussistenti tra il Sito Alfa e gli Utenti, i Navigatori – Consumatori, e i Clienti – Venditori, connessi ai servizi offerti dal presente portale, è quella italiana. Per i rapporti giuridici tra Clienti – Venditori e Utenti – Consumatori, si rinvia in particolare al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, e successive integrazioni e modificazioni, tra le quali il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”.

Definizioni. Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione dei suesposti Termini e Condizioni, valgono le seguenti definizioni, oltre a quelle eventualmente contenute nei testi di legge:

Cliente - Venditore: operatore professionale del settore relativo alla produzione e commercializzazione di beni e prodotti, parte del contratto disciplinato dalla presenti C.G.S. a seguito di registrazione ed individuato necessariamente attraverso il numero di partita Iva o il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (di seguito individuato anche come “Cliente”).

Archivio Commenti (di seguito, per brevità, “A.C.”): gestito da Sito Alfa ed alimentato dalle informazioni (commenti) inserite dagli Utenti, previa registrazione e sotto la responsabilità degli stessi.

Archivio Contratti conclusi (di seguito, per brevità, “A.C.C.”): gestito da Sito Alfa ed alimentato dalle informazioni (contratti, comunicazioni fra le parti) inserite a seguito dell’accettazione ed esecuzione, delle C.G.S. da parte del Venditore. È composto da tanti sottoarchivi, autonomi e separati, quanti sono i singoli Clienti.

Archivio Offerte (di seguito, per brevità, “A.O.”): gestito da Sito Alfa ed alimentato dalle informazioni (annunci di offerte di vendita da parte di Utenti e di Clienti) che gli Utenti ed i Clienti, sotto la propria responsabilità, comunicano, ai fini di poter usufruire dei Servizi offerti dal Portale.

Archivio Richieste (di seguito, per brevità, “A.R.”) gestito da Sito Alfa ed alimentato dalle informazioni (annunci di richieste da parte di Utenti) che gli Utenti - privati, sotto la propria responsabilità, comunicano, ai fini di poter usufruire dei Servizi offerti dal Portale.

Area riservata: area del Sito Alfa che è accessibile soltanto agli Utenti ed ai Clienti, a seguito di registrazione e mediante Credenziali di Autenticazione.

Condizioni Generali di Servizio: le clausole del contratto tra Sito Alfa e Venditore che definiscono le modalità, i termini e i limiti in base ai quali il Fornitore offre i propri servizi ai Clienti.

Consumatore o Utente: navigatore che ha effettuato con successo la procedura di registrazione e che può usufruire dei servizi, offerti da Sito Alfa (per fini non imprenditoriali o professionali) sulle pagine del Sito Alfa. Quando usufruisce dei servizi offerti sul Sito Alfa diviene parte contrattuale (persona fisica) ed agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Credenziali di autenticazione: insieme di informazioni, costituito da una User ID e da una Password, personali e riservate, che vengono attribuite al navigatore che effettua con successo la procedura di Registrazione, e che devono essere da questo utilizzate per poter usufruire dei servizi offerti dal Portale, ovvero per accedere ad aree riservate del Sito.

Sito Alfa: il soggetto che fornisce i Servizi, titolare del “Sito Alfa” e dei domini da cui questo è accessibile (.com, .net, .info, .biz, .org, .eu, .it). Ai fini delle presenti C.G.S. per Sito Alfa si intenderà ____, con sede legale: ____, n. ____ - ____ ____, sede operativa: ____, n. ___ - ____ (____); C.F./P.IVA: ____; Registro imprese di ____ REA: ____.

Navigatore: soggetto che accede al Portale e visita le pagine che lo compongono, senza effettuare la registrazione.

UserId: componente personale e riservata della Credenziale di Autenticazione, attribuita da Sito Alfa, costituita dalla ragione sociale e che non può essere modificata dall’Utente - Consumatore, se non a seguito di specifica richiesta scritta da parte di quest’ultimo e che consente a Sito Alfa di individuare l’Utente - Consumatore, quale soggetto che usufruisce dei servizi offerti sul Sito Alfa o al quale è imputabile l’attività svolta tramite il medesimo.

Password: componente riservata e personale della Credenziale di autenticazione, inizialmente attribuita automaticamente da Sito Alfa, ma poi modificata al primo utilizzo da parte del Cliente.

Portale: insieme delle pagine web, accessibili all’URL: http://www.___.com (o gli altri domini), attraverso le quali Sito Alfa offre i propri servizi.

Procedura di Registrazione: insieme di attività che consistono, per quanto riguarda l’Utente - Consumatore, nella compilazione di un form, nella presa visione dell’informativa privacy e nella manifestazione del consenso relativo, ove necessario, nella presa visione e accettazione dei Termini e Condizioni d’Uso del Sito Alfa, nell’invio di tali informazioni, che costituiscono la “richiesta di registrazione” da considerare come proposta contrattuale. Per quanto riguarda Sito Alfa, la procedura comporta la ricezione della richiesta di registrazione e la comunicazione della ricevuta all’Utente - Consumatore; l’eventuale accettazione, a seguito di valutazione insindacabile, della richiesta di registrazione, la comunicazione al Utente - Consumatore, dell’accettazione della proposta contrattuale e della conferma di attivazione delle Credenziali di autenticazione. Per quanto riguarda il Cliente – Venditore, le operazioni consistono nella compilazione di un form, nella presa visione dell’informativa privacy e nella manifestazione del consenso relativo, ove necessario, nella presa visione e accettazione delle C.G.S., nell’invio di tali informazioni, che costituiscono la “richiesta di registrazione” da considerare come proposta contrattuale. Per quanto riguarda Sito Alfa, la procedura comporta la ricezione della richiesta di registrazione e la comunicazione della ricevuta al Cliente - Venditore; l’eventuale accettazione, a seguito di valutazione insindacabile, della richiesta di registrazione, la comunicazione al Cliente – Venditore, dell’accettazione della proposta contrattuale e della conferma di attivazione delle Credenziali di autenticazione.

Servizi: le prestazioni erogate da Sito Alfa - sia a titolo gratuito che a titolo oneroso - a favore del Cliente - Venditore, nei limiti e secondo le modalità di cui alle C.G.S., nonché a favore dell’Utente e Consumatore, nei limiti e secondo le modalità di cui ai Termini e Condizioni d’uso del Sito Alfa.

Informazioni generali obbligatorie ex D. Lgs. n. 70/2003. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 si forniscono le seguenti informazioni generali:

Sito Alfa è un servizio fornito da Sito Alfa di ____

Sede legale: Strada ___ n. ____, ____ (ITALIA)

Sede operativa: Strada ___ n. ____, ____ (ITALIA)

Indirizzo e-mail: info@___.com

Registro imprese: ___

C.F./P.IVA: ___

fonte: Altalex.it//Sito web dove si svolgono transazioni a distanza: termini e condizioni d'uso

Negoziazione fuori dai locali commerciali: definizione e ambito di applicazione

Nelle transazioni che si svolgono al di fuori dei locali commerciali, la posizione del consumatore appare tradizionalmente “svantaggiata” rispetto a quella del professionista e, quindi, i relativi rapporti giuridici sbilanciati a favore di questi. Il venditore si presenta all’acquirente, o potenziale tale, in luoghi non deputati allo svolgimento di trattative commerciali, ad esempio presso l’abitazione del consumatore, in aree pubbliche o aperte al pubblico, e via dicendo.

Tali circostanze hanno indotto il legislatore a regolamentare la prassi della negoziazione che prende origine, e si sviluppa, al di fuori degli esercizi commerciali, attraverso interventi che hanno, per di più, posto l’accento sulla tutela dei diritti del cd. contraente debole.

Dalla metà degli anni ‘80 si delinea un interesse, da parte degli operatori giuridici (legislatore, dottrina, giurisprudenza), nei confronti di quelle transazioni che, aventi ad oggetto beni e servizi, si perfezionano in luoghi differenti a quelli “usuali” ove il professionista esercita la propria attività, cercandone le relative collocazioni giuridiche.

L’embrione della normativa a tutela del consumatore, per le operazioni commerciali poste in essere al di fuori dei relativi esercizi, è rappresentata dalla Direttiva n. 85/577/CE, varata dal Consiglio il 20 dicembre 1985, che introduce, a favore della parte contrattuale “debole”, il diritto di recedere dal contratto nel termine di 7 giorni. Il legislatore interno, con il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recepisce la succitata Direttiva del 1985, per poi trasfonderla nel cd. “Codice del consumo” (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Fin dai primi provvedimenti, si mira alla tutela del consumatore attraverso la previsione di particolari obblighi informativi in capo al professionista, al riconoscimento di un diritto di recesso unilaterale a favore del consumatore e, infine, nell’ipotesi ove insorga una controversia in tale materia, nell’individuazione di un foro “inderogabile”. La disciplina in esame si è progressivamente evoluta fino alla recente emanazione del D. Lgs. n. 21 del 21.02.2014 (che attua la Direttiva UE 2011/83/CE), la cui entrata in vigore è stata fissata al 13 giugno 2014.

Fin dagli albori della regolamentazione dei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, si era posta una rilevante problematica di carattere preliminare, ovvero quella concernente i rapporti tra le discipline, di rango comunitario ed interno, e degli effetti della normativa comunitaria nella sfera delle relazioni commerciali tra professionista e consumatore. A chiarire ogni dubbio è intervenuta la nostra Suprema Corte di Cassazione, che con plurime pronunce, sulla scia delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, ha sentenziato l’operatività delle norme comunitarie unicamente nei confronti dello Stato, consentendo tuttavia qualche “apertura”  ai cd. “principi regolatori della materia”:

Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza 14.07.1994, n. 91/C

In assenza del provvedimento di attuazione della direttiva 85/577, entro i termini prescritti, il consumatore non è legittimato a fondare, sulla direttiva medesima, un diritto di recesso nei confronti del commerciante col quale ha stipulato un contratto. Ugualmente, non può far valere tale diritto innanzi al giudice nazionale. Nondimeno quest’ultimo, nel momento in cui si trova ad applicare le disposizioni di diritto interno, sia precedenti che successive alla direttiva comunitaria, deve interpretarle alla luce sia della lettera che dello scopo della direttiva medesima.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile, Sentenza 15.05.1995, n. 5289

Prima dell’entrata in vigore della disciplina di attuazione, posta in essere dal legislatore interno mediante il Decreto legislativo n. 50 del 1992, la direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee 20 dicembre 1985 n. 577, in tema di vendite fuori dai locali commerciali, pur contenente norme incondizionate e sufficientemente precise sulla determinazione dei beneficiari e del termine entro il quale va esercitato il diritto di recesso, opera unicamente nei rapporti fra i singoli e lo Stato membro cui la direttiva è rivolta, di conseguenza i consumatori non possono fondare, sulla direttiva stessa, un diritto di recesso nei confronti dei commercianti, in contrasto con le clausole contrattuali.

Corte di Cassazione Sezione 2 civile, Sentenza 30.07.2001, n. 10429

La disciplina comunitaria (in particolare la direttiva del Consiglio CEE 20 dicembre 1985, n. 577) in materia di vendite poste in essere al di fuori dei locali commerciali, pur contenendo norme sufficientemente precise circa la determinazione dei beneficiari ed il termine entro cui si può esercitare il diritto di recesso, non può considerarsi operante nei rapporti tra i privati, bensì soltanto in quelli tra i singoli e lo Stato membro, al quale la direttiva è indirizzata. Pertanto tale disciplina comunitaria, prima dell’emanazione del provvedimento interno di attuazione (nella fattispecie il D.Lgs. n. 50 del 1992), deve considerarsi collocata tra le fonti del diritto rilevanti nell’ordinamento italiano fin dal momento in cui scade il termine per l’attuazione, senza che avvenga il formale recepimento. Da ciò discende che di essa, pur non essendo ancora idonea a disciplinare, in via immediata, i rapporti tra i privati, deve tenersi conto nella configurazione dei principi regolatori della materia della tutela del consumatore nella conclusione dei contratti di vendita mobiliare con un operatore commerciale, stipulati presso il domicilio del primo.

In merito all’ambito di applicazione della disciplina, si è più volte presentata l’esigenza di definire lo spazio giuridico abbracciato dalla nuova tematica. In particolare, l’art. 45 del Codice del Consumo, riformulato e rirubricato dall’art. 1 del citato D.Lgs. 21.02.2014, n. 21, alla lettera i) definisce, in positivo, “locali commerciali”, come “qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente” oppure “qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale”. Il medesimo articolo, alla lettera h) reca la definizione di “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”, precisando che parti necessarie siano da un lato il “professionista”, dall’altro il “consumatore”, nonché i caratteri della negoziazione:

1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

La definizione contenuta alla lettera g), concernente il “contratto a distanza”, nel circoscrivere la disciplina a “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore”, delimita le modalità e le circostanze temporali all’ “uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto” chiarendo in tale tipologia contrattuale sia “compresa” la fase relativa alla “conclusione del contratto stesso”.

Corte di Giustizia delle Comunità europee Sezione 1 Sentenza del 15 aprile 2010, n. 215/08

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, in tema di tutela dei consumatori per le ipotesi di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, trova il proprio ambito di applicazione anche relativamente alla fattispecie di un contratto avente ad oggetto l’adesione di un soggetto consumatore ad un fondo immobiliare chiuso, costituito nella forma della società di persone, quando lo scopo principale dell’adesione non sia quello di divenire membro della società, bensì si tratti precipuamente di un modalità per investire capitali.

Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 25 ottobre 2005, n. 350/03

L’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 85/877/CEE del 20/12/1985, per la tutela dei consumatori in ipotesi di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, non trova applicazione ai contratti di compravendita immobiliari, benché siano parte integrante di un investimento finanziario il cui finanziamento sia garantito mediante mutuo e le cui trattative precontrattuali, tanto in relazione al contratto di vendita dell’immobile, quanto al contratto di mutuo diretto al finanziamento, vengano svolte nel contesto di un’operazione di “vendita a domicilio”.

Corte di Giustizia delle Comunità europee Sezione 2 Sentenza del 25 ottobre 2005, n. 229/04

Gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, avente ad oggetto la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo intervenga in nome o per conto di un professionista in fase di negoziazione, ovvero di stipula di un contratto, l’applicazione della direttiva non può essere subordinata alla condizione che il professionista fosse, ovvero avrebbe dovuto essere, a conoscenza della circostanza che il contratto era stato stipulato in un contesto di “vendita a domicilio”, rientrante in quanto tale nell’ambito di operatività dell’art. 1 della detta direttiva.

Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 17 marzo 1998, n. 45/96

L’art. 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, che tutela i consumatori nelle ipotesi di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da un soggetto “persona fisica”, che non agisca nell’ambito di un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da una terza persona che agisce nell’ambito della propria attività professionale.

Tribunale Palermo, Sezione 3 civile, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 101

La disciplina prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) si applica unicamente ai rapporti tra professionista e consumatore: in tal senso va precisato come anche la persona fisica, la quale svolga attività imprenditoriale ovvero professionale, potrà essere considerata alla stregua del “consumatore” e, pertanto, beneficiare della relativa tutela, qualora concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della propria vita quotidiana, che si pongano come estranee all'esercizio di dette attività. Per contro, deve considerarsi “professionista”, tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia privata che pubblica, che adoperi il contratto nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale. Affinché ricorra la figura del professionista non occorre che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso sia stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero professionale. Da ciò discende che i professionisti, nonché gli imprenditori, proprio per le cognizioni che detengono in virtù dell'attività abitualmente espletata e che consentono loro di contrattare su un piano di parità, non possono beneficiare della tutela in questione. Ciò detto, nella fattispecie, in cui la parte attrice ha dedotto di aver subito un pregiudizio economico derivante dall'acquisto di un sistema di allarme presso la società convenuta, ritenendolo non conforme all'uso cui era destinato, sì da inquadrare la fattispecie nell'alveo della generale tutela predisposta a favore del consumatore, si è rilevata impraticabile detta tutela, essendo parte attrice una “persona giuridica”. Ciò ha trovato conferma in una circostanza probatoria: le fatture relative all'acquisto del sistema di video sorveglianza, e la documentazione fiscale ai fini IVA, erano intestate alla società attrice.

Per completezza si precisa che la previgente formulazione dell’art. 45 del Codice del Consumo, al secondo comma, dilatava l’ambito di applicazione della disciplina alle proposte contrattuali “sia vincolanti che non vincolanti” formulate dal soggetto consumatore e “per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione” da parte del professionista. La previsione andava ad estendere la tutela alla pratica commerciale delle transazioni “salvo approvazione della casa”, ed in particolare quando il professionista si avvale di un soggetto “intermediario” che fa sottoscrivere all’acquirente un “ordine” ovvero una “nota d’ordine”. Tale nota, su moduli predisposti dal professionista, assume la forma di una proposta contrattuale, salvo, “approvazione della casa”. Il legislatore aveva quindi esteso la disciplina di protezione anche a detta prassi, quando questa si era svolta in circostanze analoghe a quelle della stipulazione fuori dai locali commerciali.

fonte: Altalex.it//Negoziazione fuori dai locali commerciali: definizione e ambito di applicazione

venerdì 30 maggio 2014

Fabbricati in aree confinanti: vale la regola del “vivi e lascia vivere”

Nel caso di proprietà confinanti che si trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario può pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l’edificio dello stesso confinante. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 7512/14.

Il caso

Una distilleria conveniva in giudizio i signori C. chiedendo che fossero condannati ad arretrare il fabbricato costruito in area limitrofa a quella di sua proprietà, sulla quale insisteva lo stabilimento industriale, in quanto posto a distanza inferiore a quella minima prevista dal piano regolatore vigente. I convenuti, dal canto loro, assumevano che il fabbricato era stato edificato al posto di una costruzione che preesisteva all’entrata in vigore del piano urbanistico e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della distilleria al risarcimento dei danni causati dai reflui dello stabilimento industriale. In appello, i convenuti venivano condannati ad arretrare il fabbricato di loro proprietà, in quanto nel piano urbanistico di Partinico, mancava una disciplina specifica delle distanze tra costruzioni ricadenti in ambiti disomogenei. Il ricorso: applicabili le norme sulle distanze della zona in cui si trova l’edificio dello stesso confinante. Ciò rendeva applicabile il principio secondo cui nel caso di proprietà confinanti che si trovino ai limiti di zone disomogenee, ciascun proprietario può pretendere dal confinante il rispetto delle distanze previste per la zona in cui si trova l’edificio dello stesso confinante. Di conseguenza gli appellati erano tenuti ad osservare le distanze previste per la zona in cui ricadeva la loro proprietà. Inoltre, il fabbricato era stato costruito prima dell’entrata in vigore del nuovo piano regolatore del Comune di Partinico. Mancava, poi, la prova che l’area di sedime del fabbricato coincidesse con quella su cui insisteva la costruzione preesistente. I signori C. proponevano ricorso per cassazione. I ricorrenti assumono di aver costruito il fabbricato preesistente con regolare concessione edilizia, dimostrando la coincidenza del sedime. Conseguentemente, gravava sulla controparte l’onere di provare che la ricostruzione non era conforme all’edificio demolito. La regola da applicare sarebbe, quindi, l’art. 873 c.c.: quella seguita dai Giudici territoriali, invece, altererebbe il regime urbanistico, contribuendo a creare un tertium genus di regole, riguardanti le distanze tra edifici prospicienti costruiti in zone diversamente disciplinate. Le doglianze sono infondate: correttamente ha trovato applicazione il principio affermato nella sentenza n. 17339/2003, evitando, così, un’ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe se i terreni edificabili posti al limite di una zona e immediatamente al confine con un’altra, avente regole diverse, potessero perciò solo sottrarsi alla disciplina cui sono sottoposti i suoli omogenei interni. Quale distanze rispettare? Si comprende, allora, perché le costruzioni sorgenti in una zona omogenea del territorio comunale, per la quale siano previste determinate distanze dai confini o dalle costruzioni sorgenti sui lotti vicini, sono tenute a rispettare dette distanze, a prescindere dalla circostanza che il lotto finitimo o la costruzione su di esso posta sia ubicato in altra zona per cui vigono standard diversi. Il ricorso, dunque, è rigettato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Fabbricati in aree confinanti: vale la regola del “vivi e lascia vivere”

Il diritto al posto macchina è una battaglia da combattere in solitudine

La legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione al parcheggio di appositi spazi in edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 41-sexies, l. n. 1150/1942 (legge urbanistica statale), spetta soltanto ai singoli condomini delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli d’acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei compratori. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 7516/14.

Il caso

Due coppie di proprietari convenivano in giudizio l’impresa edilizia, da cui avevano acquistato due appartamenti, sostenendo che un’apposita area destinata a parcheggio, secondo il progetto di costruzione, era stata, invece, riservata a negozi ed un’altra area interna, pure adibita a parcheggio, era stata loro inibita. Chiedevano, quindi, la nullità della clausola contrattuale che escludeva tale utilizzo, ed ordinarsi l’eventuale demolizione delle opere che impedivano l’uso delle aree destinate a parcheggio. Veniva, poi, integrato il contraddittorio nei confronti di un’altra società, acquirente delle porzioni di tale area. Il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità dell’atto di acquisto intervenuto tra l’impresa edilizia e la società, ordinava il ripristino dell’area di parcheggio, mediante la demolizione delle opere murarie che ne impedivano l’uso e rigettava la domanda degli attori affinché le aree di parcheggio fossero esclusivamente destinate in proprio favore. Invece, la Corte d’appello di Lecce dichiarava valido il contratto tra l’impresa edilizia e la società acquirente, individuava l’area da destinare a parcheggio in quella indicata dalla ctu e condannava la società acquirente a porre in essere le opere necessarie per rendere effettiva la realizzazione dei posti auto indicati. La società acquirente ricorreva in Cassazione, lamentando che i giudici d’appello, pur in presenza di domande da parte dei proprietari relative al diritto di ottenere dall’impresa edilizia un totale di due posti auto, avevano assunto le proprie determinazioni con riferimento all’individuazione di sei posti auto, cioè quattro in più rispetto a quelli oggetto della controversia, pervenendo così a delle statuizioni illogiche ed arbitrarie e violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che la legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 41- sexies, l. n. 1150/1942 (legge urbanistica statale), spetta soltanto ai singoli condomini delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli d’acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei compratori. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il diritto al posto macchina è una battaglia da combattere in solitudine

Lo picchia, gli fa perdere i sensi, lo sveglia e lo colpisce di nuovo: “non volevo ucciderlo” non è una difesa

Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e quello preterintenzionale risiede nel fatto che, nel secondo caso, la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte. Invece, nell’omicidio volontario, la volontà dell’agente è costituita dall’animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi, desunti dalle concrete modalità della condotta. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 14647/14.

Il caso

La Corte di assise di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, che condannava un uomo, accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una donna e dell’omicidio, aggravato dalla crudeltà dell’azione, di un vicino. Il vicino era intervenuto per bloccare l’imputato, che stava aggredendo una donna. Per questo motivo, il reo aveva reagito, picchiando l’uomo che era intervenuto, per circa un’ora, periodo in cui aveva versato più volte dell’acqua sulla sua vittima, che, nel frattempo aveva perso i sensi, per poi colpirla nuovamente, sempre sul cranio, causandone in seguito la morte. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di aver escluso la fattispecie del reato preterintenzionale, avendo ritenuto che l’uomo non aveva potuto non rappresentarsi l’evento poi verificatosi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in tema di reati contro la persona, l’omicidio preterintenzionale si configura quando l’azione aggressiva dell’autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell’agente. Perciò, il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e quello preterintenzionale risiede nel fatto che, nel secondo caso, la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte. Invece, nell’omicidio volontario, la volontà dell’agente è costituita dall’animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi, desunti dalle concrete modalità della condotta. Nel caso, il prolungato pestaggio (continuato anche dopo la perdita dei sensi della vittima, nonché dopo la sua ripresa in seguito ai getti d’acqua sul volto), la violenza dei colpi e la parte colpita, cioè il cranio, erano dati sintomatici della volontà omicida, espressasi nell’indifferenza circa gli esiti del pestaggio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

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giovedì 29 maggio 2014

Anziana scippata, cade a terra in malo modo: ladro condannato anche per lesioni

Fatale il blitz tentato da un giovane, che strappa la borsetta alla donna, provocandone anche la caduta a terra. Pesanti lesioni per la signora: indiscutibile la responsabilità del ladro, il cui comportamento è indicativo del ‘dolo eventuale’ assunto rispetto alle possibili ripercussioni della condotta tenuta sulla vittima.

Il caso

Scena da ‘Far West’ moderno: un’anziana signora a passeggio, un motorino che si avvicina rapido, il passeggero che allunga la mano e strappa, con uno strattone, la borsetta alla donna, che cade malamente a terra. Ma questa volta il ‘colpo’ va a vuoto: il ragazzo alla guida del motorino riesce a fuggire, mentre il giovane ladro viene beccato, e poi condannato. A suo carico la responsabilità non solo per lo ‘scippo’, ma anche per le lesioni personali subite dall’anziana donna. (Cass., sent. n. 15022/14). Tranchant le valutazioni compiute dai giudici di merito: evidente sia la responsabilità del giovane ladro per il «furto con strappo», provato senza successo, sia la responsabilità per il «delitto di lesioni personali volontarie, cagionate» alla donna rimasta vittima dello ‘scippo’. Conseguenziale, e logica, la condanna. Contestata, però, dal legale del giovane: il difensore, in sostanza, sostiene che la «condotta» ‘incriminata’ «si sarebbe concentrata esclusivamente sull’impossessamento della borsetta», senza alcuna «previsione» o alcuna «volizione» delle «successive lesioni» patite dalla vittima dello ‘scippo’. Ma l’obiezione difensiva non può reggere, di fronte alla logica e di fronte all’esperienza. Perché, spiegano i giudici del ‘Palazzaccio’ – condividendo l’ottica adottata in Corte d’Appello – è «prevedibile, pertanto accettata», per la persona che «si appresti a strappare la borsetta ad una donna, specie se molto anziana», la conseguente «caduta a terra della vittima». Peraltro, «tale conseguenza è ancor più probabile ove», come in questa vicenda, «la borsetta venga strappata da una persona a bordo di un motociclo per la maggior forza che il movimento del veicolo può imprimere allo strappo», senza trascurare, poi, che la vittima è una «persona di età avanzata, e quindi, all’evidenza, in condizioni di equilibrio precario». Nessun dubbio, quindi, è possibile sul «dolo eventuale», da parte del giovane ladro, in merito alle «lesioni» subite dall’anziana donna. Egli, in sostanza, ha accettato, consapevolmente, il «rischio di verificazione dell’evento», tenendo una «condotta» tale da determinare poi «l’evento», ossia, in questo caso, le «caduta» dell’anziana donna.

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Guidare è come giocare a scacchi: bisogna prevedere le mosse dell’avversario

Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Perciò, il principio di affidamento può operare, in tema di circolazione stradale, in quanto la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 14782/14.

Il caso

La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna di un imputato, accusato di omicidio colposo, in quanto, mentre si trovava in macchina, se era spostato a sinistra, contromano, per effettuare una svolta, senza dare la precedenza al motociclo che percorreva la strada in senso inverso. L’imputato aveva tentato di giustificarsi, affermando di aver iniziato la svolta, in quanto invogliato dal comportamento di un automobilista, che proveniva in senso inverso, il quale, rallentando, gli aveva concesso la precedenza. La difesa ricorreva in Cassazione, richiamando, anche se non esplicitamente, i principi in tema di affidamento per escludere la sua colpa nel sinistro. A giudizio della Corte di legittimità, il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Perciò, il principio di affidamento può operare, in tema di circolazione stradale, in quanto la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile. Queste condizioni, tuttavia, non sussistevano nel caso di specie, in quanto, anche se la vittima stava sorpassando un veicolo (come affermato, ma non provato, dall’imputato), stava comunque procedendo ad una velocità regolare e con buona visibilità, avendo il faro acceso. Capacità di previsione. La Cassazione proseguiva, poi, ricordando che le norme sulla circolazione stradale impongono doveri di prudenza e diligenza, proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da comportamenti irregolari altrui. Pertanto, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce, di per sé, condotta negligente, in quanto le stesse condotte imprudenti, in fatto di circolazione stradale, sono tanto frequenti da costituire un rischio tipico e prevedibile, da governare nei limiti del possibile. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato il giudizio di ragionevole prevedibilità della condotta di guida della vittima. Di conseguenza, l’imputato, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione, avrebbe dovuto controllare meglio la presenza di altri veicoli sopraggiungenti in senso contrario ed astenersi dall’effettuare la svolta, se ciò rendeva pericolosa la manovra. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

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martedì 27 maggio 2014

Scende dal bus, e attraversa di corsa, evitando le strisce: preso in pieno. Automobilista colpevole

Impatto fatale per il passeggero del mezzo pubblico. Condanna, per omicidio colposo, per l’automobilista, che avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una mossa azzardata da parte di un passeggero del bus. In strada è necessario rispettare non solo le regole scritte ma anche le norme non scritte dettate dalla prudenza.

Il caso

Norme scritte, ma anche regole prudenziali, dettate dal buon senso e dall’esperienza: questi i due riferimenti fondamentali quando si è in strada, alla guida di un veicolo. Obiettivo deve essere sempre quello di garantire la propria e la altrui incolumità. Per questo, in macchina, l’automobilista è comunque responsabile per avere investito il pedone, che, con un azzardo, appena sceso dall’autobus, ha attraversato di slancio la strada, senza neanche tener conto dell’assoluta mancanza di ‘strisce pedonali’ ad hoc (Cass., sent. 14776/14). Assolutamente scellerata la manovra compiuta dall’automobilista: quest’ultimo sorpassa «un autobus fermo lungo il margine stradale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, omettendo di moderare particolarmente la velocità e di prestare attenzione ai passeggeri scesi dal mezzo» pubblico, e, purtroppo, prende in pieno una persona che attraversa «la strada di corsa, passando davanti al mezzo pubblico fermo». Nessun dubbio per i giudici della Corte d’Appello, i quali, «in riforma» della pronunzia di primo grado, condannano l’automobilista «alla pena di nove mesi di reclusione», ritenendolo responsabile del reato di «omicidio colposo», seppur col «concorso di colpa attribuito» alla vittima. Nonostante le obiezioni dell’uomo, fondate tutte sulla sottolineatura dell’azzardo compiuto dal passeggero dell’autobus, però, la condanna viene confermata integralmente anche in terzo grado. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, alla luce della ricostruzione della vicenda, l’automobilista avrebbe dovuto mostrare «una diligenza» maggiore «rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di velocità normativo, proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da parte di soggetti scesi dall’autobus». Ciò perché, aggiungono i giudici, è corretto affermare che l’automobilista «potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza». Ampliando l’orizzonte, e guardando ai comportamenti da tenere nell’ambito della «circolazione stradale», i giudici ribadiscono che «l’osservanza delle norme precauzionali scritte» non fa venir meno la necessità di «rispettare anche regole cautelari non scritte», ispirate alla prudenza e al buon senso. E, in questo caso, era «prevedibile», proprio sulla base della «comune esperienza», che «una persona, discesa da un autobus, potesse, imprudentemente ed avventatamente, attraversare la strada». Proprio per questo, è da escludere il «caso fortuito», e da confermare, come detto, la «condanna» nei confronti dell’automobilista.

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Ok alla contabilità su PC se in sede di controllo si stampa tutto

Annullato l’avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie emesso nei confronti del contribuente per tardività dell’annotazione delle fatture contestate, seppur inserite nella memoria dell’elaboratore, così come accertato in sede di verifica, da cui emergeva il mancato aggiornamento dei registri IVA. Ma, a seguito della modifica apportata all’art. 7, D.L. n. 357/94 (convertito in Legge n. 489/97), dall’art. 3, comma 4 Legge n. 342/00, infatti, il termine per trasfondere in stampa sui bollati le operazioni contabilizzate sull’elaboratore, a richiesta dei verificatori, è stato esteso sino alla scadenza per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Così, nel caso di specie, alla notifica del menzionato avviso (27 aprile 2010), la violazione contestata non era più sanzionabile, poiché al momento dell’accesso (14 gennaio 1997) non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione del 1996. Questo, quanto sancito dalla Corte, con la sentenza del 23 maggio scorso, n. 11478, che ha annullato la (contraria) pronuncia d’Appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Al fine di giungere a tali conclusioni, gli Ermellini, hanno riconosciuto, così come lamentata dal contribuente, la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado: la CTR prima affermava non essere stata aggiornata la stampa dei registri IVA relativi al 1996, “pur essendo le operazioni annotate sull’elaboratore ed eseguiti nel termine i versamenti dell’imposta”, per poi dichiarare che i dati contenuti nell’elaboratore erano riferiti al 1995. Dalla soluzione di questo equivoco di date, ne discende la consumazione o meno della fattispecie di omessa registrazione di atti contabili. Appurato dalla Corte, sulla base della documentazione d’Appello, allegata al ricorso, che erano proprio i dati relativi al 1996 a non essere stati stampati, e tenuto conto della menzionata modifica legislativa, la tenuta dei libri contabili con sistema meccanografico, del contribuente, risulta regolare per gli Ermellini, poiché risulta essere soddisfatta la condizione richiesta dalla norma: in sede di controllo, si era provveduto alla stampa dei dati relativi ”non più all’anno corrente, ma all’anno per il quale non siano scaduti i termini per la dichiarazione annuale”. D’altronde, in applicazione del principio del favor rei (codificato dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/97), la riformata disposizione di cui al citato art. 7, c. 4ter, “può essere applicata retroattivamente nella parte in cui esclude l’irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di annotazione”, e, a sua volta, la sanzione prevista per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili (art. 6, D.Lgs. 471/97), “non può essere applicata retroattivamente per l’operatività del principio di legalità” (ex c.1 del medesimo art. 3 sul favor rei).

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Ok alla contabilità su PC se in sede di controllo si stampa tutto

lunedì 26 maggio 2014

Trafficante internazionale di droga: se una minima parte del reato avviene in Italia, le nostre galere lo attendono

Sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità. Questa è una condizione ostativa all’accoglimento di un mandato di arresto europeo. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 13455/14.

Il caso

La Corte d’appello di Brescia ordinava la consegna di un cittadino albanese all’autorità giudiziaria svedese, che aveva emesso un mandato d’arresto europeo, in quanto sospettato di aver introdotto in Svezia ingenti quantità di stupefacenti. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che tale mandato riguardava un reato, considerato dalla legge italiana come commesso in parte sul territorio. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe applicato erroneamente l’art. 18, l. n. 69/2005 (relativa al mandato europeo), che prevede i casi di rifiuto della consegna del soggetto, tra cui quello della commissione, in tutto o in parte, del reato in Italia (come previsto anche dall’art. 6 c.p.). Analizzando la richiesta, la Corte di Cassazione riconosceva che il ricorrente fosse accusato di un reato punibile secondo la legge italiana (d.P.R. n. 309/1990 sul traffico di stupefacenti). Secondo i giudici di legittimità, sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità. Nel caso di specie, in Italia era avvenuta la pianificazione del traffico illecito ed era stato messo a disposizione degli autori del reato il mezzo necessario. La Cassazione richiamava una sua precedente sentenza, n. 7204/1997, secondo cui, «in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l’accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all’importazione e all’occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all’acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all’estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia». Di conseguenza, sussisteva la previsione ostativa, ex art. 18, l. n. 69/2005, e, per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Trafficante internazionale di droga: se una minima parte del reato avviene in Italia, le nostre galere lo attendono

Cassazione: le prove dell’investigatore valgono nella causa di separazione

Via libera alle investigazioni di un detective privato portate come prova in tribunale in una causa di separazione. È la Cassazione a stabilirlo dando ragione ad un uomo che aveva assoldato un investigatore per accertare l’infedeltà della moglie.

Era stata la signora, che voleva separarsi dal marito, a promuovere la causa chiedendo il mantenimento. Ma i giudici hanno ritenuto che dalle fotografie e dai tabulati telefonici emersi dalle indagini dell’investigatore e portati in tribunale, fosse la nuova relazione della moglie la ragione della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi. Le hanno quindi addebito la separazione, escludendo il suo diritto al mantenimento, nonostante questa avesse sostenuto che il matrimonio fosse in crisi prima della sua infedeltà, tanto che dormivano in camere separate.

 La Cassazione - con la sentenza 11516 della prima sezione civile, che ha confermato quanto stabilito nel merito dal tribunale di Modena e dalla corte d’Appello di Bologna - ha ribadito quanto stabilito dalla stessa Corte nell’ambito dei rapporti di lavoro «ove è consentito al datore di lavoro incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei dipendenti». «Nel contesto della materia familiare - scrivono gli ermellini - parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso».

 Nel caso dei due coniugi la corte d’Appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà fosse precedente alla domanda di separazione sulla base delle date delle fotografie e dei tabulati telefonici portati in tribunale. Su questo punto aveva fatto ricorso in Cassazione il difensore della donna, opponendo che «la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contradditorio» e che l’investigatore «aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali».

Secondo la Cassazione si tratta «di dati del tutto oggettivi, non di mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato». A fronte dell’adulterio, dunque, il marito «ha assolto all’onere della prova su di lui gravante», mentre - conclude la Suprema Corte - «l’anteriorità della crisi matrimoniale» rispetto all’infedeltà, sostenuta dalla moglie, «non è stata positivamente accertata dalla corte di merito».

(Fonte: Ansa) / /La Stampa - Cassazione: le prove dell’investigatore valgono nella causa di separazione

sabato 24 maggio 2014

Dipendente 'stacanovista': risarcibile il danno alla salute

Con la recente sentenza n. 9945, pubblicata in data 8 maggio 2014, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla responsabilità del datore di lavoro per il danno alla salute arrecato al dipendente oberato da un eccessivo carico di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore - deceduto per infarto del miocardio – aveva operato, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni insostenibili di straordinario aggravio fisico e ritmi di lavoro; in particolare, il dipendente – con qualifica di quadro – aveva lavorato continuativamente per circa undici ore al giorno e spesso continuava a lavorare a casa sino a tarda sera. Inoltre, nel corso dell'istruttoria era emerso che al lavoratore erano stati affidati svariati e complessi progetti, con gestione diretta e senza l'affiancamento di collaboratori.

La difesa del datore di lavoro ha sostenuto che i ritmi di lavoro "serratissimi" erano imputabili ad una personale attitudine del dipendente a lavorare con grande impegno, coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi; inoltre, è stato dedotto che il datore di lavoro non era a conoscenza delle modalità con le quali il dipendente esplicava la sua attività lavorativa, fermo restando che quest'ultimo non aveva mai espresso alcuna doglianza o manifestato disagi fisici.

Inoltre, il datore di lavoro non aveva imposto l'osservanza di ritmi di lavoro usuranti, né – tantomeno - stabilito termini di consegna dei progetti o, comunque, sollecitato la definizione dei lavori in corso.

La Suprema Corte ha condiviso le argomentazioni della Corte di merito, secondo cui la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è riconducibile al datore, il quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi sull'integrità fisica e morale dei lavoratori - che possano derivare dall'inadeguatezza del modello organizzativo – adducendo l'assenza di doglianze da parte del dipendente o, comunque, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate vengono in concreto svolte. Nel caso di specie, pur in assenza di sollecitazioni dirette, il lavoratore aveva dovuto conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli. In particolare, dall'istruttoria era emerso che l'oggettiva gravosità del lavoro non era in alcun modo riconducibile ad iniziative volontarie del lavoratore di addossarsi compiti non richiesti e/o di svolgere gli incarichi con modalità non coerenti con la natura e l'oggetto degli stessi.

La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'affermazione del datore di lavoro - secondo cui il ritmo di lavoro elevato sarebbe dipeso dall'attitudine del dipendente a lavorare con grande impegno – deve ritenersi priva di fondamento logico e giuridico, in quanto gli effetti della conformazione della condotta lavorativa del dipendente agli obblighi di diligenza di cui all'art. 2104 cod. civ., coerentemente al livello di responsabilità proprio delle funzioni ricoperte ed in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non può mai integrare una colpa del lavoratore.

Peraltro, la Suprema Corte aveva già affermato che i beni dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore tutelati dall'art. 2087 cod. civ. sono indisponibili, con la conseguenza che non esclude la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro il consenso dato dal dipendente alla prestazione di lavoro straordinario in misura usurante, ove la predetta prestazione abbia poi determinato l'insorgere di un danno alla salute (Cass. 8 marzo 2011, n. 5437).

Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui, sebbene l'art. 2087 non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ove il lavoratore abbia fornito la prova del danno e del nesso di causalità con l'ambiente e/o le condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038).

Con particolare riferimento al nesso di causalità, si ricorda che la Suprema Corte ha recentemente rigettato la domanda risarcitoria svolta dagli eredi di un lavoratore deceduto a causa di infarto, rilevando che non poteva addebitarsi il decesso alla condotta tenuta dall'azienda, in quanto l'attività stressante era stata svolta per circa sei mesi ed era collocata temporalmente a distanza di circa due anni e mezzo dal momento in cui il lavoratore era stato colpito da infarto (Cass. 23 aprile 2014, n. 9200).

fonte: ilsole24ore.com//Dipendente 'stacanovista': risarcibile il danno alla salute

venerdì 23 maggio 2014

Caffè senza autorizzazione? Nessuna sanzione

Nessuna sanzione al privato che, a seguito del bando indetto dal Comune, si aggiudica la gestione di una caffetteria ed inizia immediatamente l'attività su sollecito dell'Ente, pur non avendo ancora materialmente richiesto né ottenuto l'autorizzazione. Ciò in quanto legittimamente nello stesso può essere maturato il convincimento che con il verbale di consegna della struttura, implicitamente, non servivano più ulteriori adempimenti burocratici. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2457/14, depositata il 13 maggio scorso.

Il caso

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge n. 287/1991, successivamente sostanzialmente modificata dal d.lgs. n. 59/2010 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria Servizi 2006/123/CE. Con le più recenti modifiche, al previgente sistema autorizzatorio, è stata sostituita la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 19, legge n. 241/1990. Nel senso che l'esercizio legittimo dell'attività è consentito a coloro i quali dimostrano di possedere i requisiti morali e professionali prescritti, oltre alla dimostrazione che i locali interessati sono a norma per quanto riguarda gli aspetti edilizi, urbanistici ed in materia di sicurezza sul lavoro. Unica eccezione alla liberalizzazione disposta dal legislatore, l'apertura di esercizi pubblici all'interno delle aree che il Comune ha deciso di tutelare perché di particolare interesse storico, architettonico e per altre particolari motivazioni legate ai cosiddetti motivi imperativi di interesse pubblico, così come individuati dall'art. 8 del sopraindicato d.lgs. n. 59/2010. La sentenza n. 2457/2014 del Consiglio di Stato pone, in questo nuovo quadro giuridico, alcuni interessanti elementi di novità non soltanto perché viene chiamato in causa il principio di affidamento del privato, e allo stesso assegnato maggior peso rispetto la rigida e formale osservanza della legge, ma anche sopratutto perché consente una intrigante lettura delle più recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa che dovrebbe indurre la PA ad una maggior attenzione alla sostanza piuttosto che alla forma. Il fatto. Ai fini della partecipazione ad una gara per l’affidamento della gestione del servizio di caffetteria presso il Belvedere sito in un Comune, l'impresa che, successivamente, era stata ritenuta aggiudicataria della gara stessa, aveva dichiarato e documentato il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica prescritti dal capitolato, tra i quali quello dell’essere «in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e le necessarie iscrizioni alla Camera di Commercio e quant’altro necessario per poter esercitare l’oggetto della concessione». Ed era stata giudicata dal Comune effettivamente in possesso di tali requisiti, tanto da risultare aggiudicataria. Dopo l’aggiudicazione della concessione, e nelle more della stipula del relativo contratto, l’Amministrazione comunale ed il legale rappresentante della società, sottoscrivevano un processo verbale di consegna dei locali interessati (vistato dal dirigente responsabile del procedimento di gara). Tanto sull’impulso dell’esigenza «urgente ed indifferibile di garantire il servizio caffetteria presso il complesso monumentale Belvedere di S. Leucio», e sulla premessa che «l’aggiudicataria del servizio si è dichiarata disponibile (…) ad iniziare l’attività di gestione». La gestione del servizio da parte della ricorrente prendeva dunque avvio dalla data del citato verbale. E mai sarebbe stata contestata alla società la carenza dell’autorizzazione amministrativa prima dell’adozione degli atti impugnati, sopraggiunti solo ad oltre due anni di distanza. I controlli della Polizia locale ed il punto di vista del Comune. Sulla base di questi elementi il Giudice di primo grado, aveva ritenuto che il Comune, affidando concretamente all’aggiudicataria i locali del servizio di caffetteria, dopo aver preteso in occasione della gara che i concorrenti si dimostrassero «in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e le necessarie iscrizioni alla Camera di Commercio e quant’altro necessario per poter esercitare l’oggetto della concessione», avesse con ciò accordato implicitamente alla società anche l’autorizzazione amministrativa all’esercizio della caffetteria, titolo del quale anni dopo aveva invece contestato la carenza. Questa interpretazione del Tar non è stata condivisa dall'Ente interessato, il quale ha negato che un’autorizzazione fosse stata a suo tempo implicitamente conferita. In pratica, l’Amministrazione ha messo in discussione l’esistenza del necessario collegamento biunivoco ed esclusivo che sarebbe dovuto esistere tra il controverso atto implicito ed il suo atto presupponente, e che avrebbe dovuto configurare il primo come conseguenza necessitata del secondo. A tale proposito, il Comune interessato, ha rilevato che il bando della gara a monte stabiliva espressamente che «l’aggiudicatario gestirà la caffetteria … munendosi di tutte le autorizzazioni, i permessi, nulla-osta etc., ed osservando le prescrizioni di legge»; e, analogamente, disponeva che «al fine di esercitare il servizio di gestione della caffetteria … il concessionario avrà l’onere di acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste nella concessione». Prescrizioni che non avrebbero permesso di ravvisare nella condotta tenuta dall’Amministrazione l’implicito conferimento di un’autorizzazione. Ma il Collegio ha respinto tali considerazioni, con ciò condividendo la motivazione della sentenza del Giudice di primo grado. Se è vero, infatti, ha affermato, che la lex specialis della procedura a monte indubbiamente richiamava i concorrenti alla necessità di possedere tutte le autorizzazioni, i permessi, nulla-osta etc., e di osservare le prescrizioni di legge, attinenti alle attività previste nella concessione, è altrettanto vero, tuttavia, che le concorrenti erano state richieste dalla stessa legge di gara di dimostrare di essere già in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e le necessarie iscrizioni alla Camera di Commercio, e quant’altro necessario per poter esercitare l’oggetto della concessione. Requisiti la cui titolarità da parte della ditta aggiudicataria avrebbe potuto reputarsi quindi già accertata. Pur tenendosi conto, pertanto, degli elementi che l’appello comunale ha segnalato, i contenuti della lex specialis non cessano di delineare un quadro complessivo che si è presentato, come minimo, equivoco ed ingannatorio per il privato. Laddove del tutto univoco è poi il comportamento successivo tenuto dall’Amministrazione, che, come si è detto, nelle more della stipula del contratto aveva preso l’iniziativa di addivenire senz’altro, poco dopo, alla consegna dei locali, in nome dell’esigenza “urgente ed indifferibile di garantire il servizio caffetteria presso il complesso monumentale” del Belvedere, sì da determinare l’immediato avvio dell’attività di somministrazione. E poiché, come la stessa Amministrazione aveva convenuto, ai relativi fini occorreva che la società fosse munita anche dell’autorizzazione comunale alla somministrazione ai sensi della legge n. 287/1991, non può non ritenersi implicito nella condotta complessiva del Comune, debitamente interpretata secondo buona fede, anche il conferimento del relativo titolo (del quale erano stati del resto già accertati i requisiti), come condivisibilmente deciso dal T.A.R.. Il Collegio ha infine affermato che, nel caso in questione, (non considerato dal Tar) c'è stata violazione del legittimo affidamento che la vicenda nel suo insieme occorsa aveva consolidato nel privato. A tale proposito, ha osservato, infatti, l’attività della ricorrente, avviata subito dopo la redazione del verbale più volte menzionato, suggellante il comportamento concludente dell’Amministrazione, si era dipanata lungo l’arco di più di due anni durante i quali erano esistiti continui rapporti tra le parti, senza che l’Ente segnalasse mai la necessità, da parte della società, di qualsivoglia ulteriore autorizzazione, assenso o segnalazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Caffè senza autorizzazione? Nessuna sanzione

La riparazione dell’impianto termico è sempre a carico del locatore

Non rientrano nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore, ex art. 1609 c.c., quelle relative agli impianti termici. Se prima della consegna del bene il locatore non ha eseguito i necessari accertamenti su tutti gli impianti interni, è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11353/14; depositata il 22 maggio)

La riparazione dell’impianto termico è sempre a carico del locatore - OBBLIGAZIONI e CONTRATTI | Diritto e Giustizia

Raccomandata dell’azienda, ritirata dalla moglie del lavoratore: licenziamento conosciuto

Decisiva l’azione compiuta dalla coniuge del dipendente per ritenere comunicato il recesso. Ciò comporta il countdown per l’impugnazione del recesso. Fatale, in questo caso, la reazione lenta dell’uomo. Assenza arbitraria: questa la contestazione che l’azienda muove nei confronti del dipendente e che conduce, addirittura, alla opzione estrema, il licenziamento. Ma la battaglia giudiziaria decisiva è quella relativa alla tempistica della impugnazione, da parte del lavoratore, del provvedimento adottato dall’azienda. E su questo punto è decisiva la lettera raccomandata, inviata all’indirizzo del lavoratore e ritirata dalla moglie convivente (Cassazione, sentenza 6845/14). Doppia sconfitta, nei primi due gradi di giudizio, per l’azienda: per i giudici, difatti, è evidente la «illegittimità del licenziamento», con relativa «condanna» a provvedere al «risarcimento del danno» in favore del lavoratore. Per i giudici, in particolare, «l’impugnazione del licenziamento doveva ritenersi tempestiva, in quanto, dalla corrispondenza tra le parti successivamente alla lettera di recesso, poteva desumersi che il lavoratore non aveva avuto cognizione di tale recesso, con conseguente inoperatività della presunzione di conoscenza». Peraltro, è acclarata, sempre secondo i giudici, «l’inefficacia del recesso per inosservanza delle disposizioni sulla forma scritta del recesso». Tempistica. Ad avviso dei rappresentanti dell’azienda, però, i giudici hanno compiuto una valutazione erronea, non considerando che «il recesso è stato ritualmente comunicato al lavoratore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore». Di conseguenza, «il lavoratore non ha impugnato il recesso nel termine dei 60 giorni», sostengono i vertici dell’azienda. Ebbene, questa considerazione viene condivisa dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, «atti» alla mano, evidenziano che «il licenziamento del 16 febbraio 1999 è stato inviato all’indirizzo del lavoratore con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, regolarmente ritirata, dalla moglie convivente del lavoratore, il 24 febbraio 1999». Ciò basta a «far scattare la presunzione di conoscenza», quindi «l’atto di recesso si deve ritenere giunto a conoscenza del destinatario». Rispetto a questo quadro, è evidente anche la «inverosimiglianza della circostanza», richiamata dall’uomo, «relativa alla consegna di una busta vuota», particolare potenzialmente decisivo eppure mai citato nella «fitta corrispondenza extraprocessuale» tra lavoratore e azienda. Evidentemente «il recesso è stato intimato ritualmente al lavoratore», e di conseguenza si può affermare, concludono i giudici, che «il licenziamento non è stato impugnato tempestivamente dal lavoratore», tenendo presente che «solo il 9 maggio 1999, quindi oltre il termine dei 60 giorni dal ricevimento della raccomandata, risulta una impugnazione specifica, da parte del lavoratore, del recesso del 24 febbraio 1999».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Raccomandata dell’azienda, ritirata dalla moglie del lavoratore: licenziamento conosciuto

giovedì 22 maggio 2014

Singole transazioni superano la soglia antiriciclaggio

Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato tramite il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 6792/14.

Il caso

Un uomo proponeva ricorso avverso il decreto emesso nei suoi confronti dal Ministero del Tesoro, con il quale glie era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della normativa antiriciclaggio ed antiusura introdotta con il d.l. n. 143/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti senza il tramite degli intermediari abilitati. In particolare l’opponente lamentava che i giudici avessero ritenuto violata la normativa, facendo riferimento al valore complessivo dei trasferimenti in denaro anziché al valore delle singole operazioni. La Corte in proposito ricorda un proprio precedente orientamento secondo cui in tema di violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art. 1, 1 comma, d.l. n. 143/1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato tramite il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Ne consegue che non possono ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l’importo di ciascuna di esse inferiore al limite previsto dalla normativa suddetta, potendo la conformità di esse alla disciplina antiriciclaggio essere riconosciuta soltanto quando sia da escludere che i diversi trasferimenti rappresentino delle operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo superiore ad euro 12.500. In sostanza conclude la Corte, la finalità della normativa è proprio quella di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e condannare conseguentemente le condotte economicamente illecite. Nel caso di specie s’impone dunque il rigetto del ricorso, perché correttamente il Tribunale ha valutato la sussistenza oggettiva dell’infrazione in relazione all’ammontare complessivo dei trasferimenti in denaro. Difatti la Corte ha evidenziato come dal ricorso sia possibile evincere con chiarezza che le transazioni finanziarie erano state poste in essere a distanza di pochi mesi e risultavano inoltre funzionalmente collegate tra loro.

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Il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti: da circostanza aggravante a reato autonomo

Come noto, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha modificato il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che considerava il fatto di ‘lieve entità' quale circostanza attenuante.

Il primo e più evidente elemento di novità risiede nella clausola di sussidiarietà inserita nel testo della norma, la quale, unitamente alla previsione di un soggetto attivo ("chiunque") e di una condotta ("commette"), costituiscono tipizzazioni che caratterizzano la sopravvenuta autonomia della fattispecie.

In conseguenza di ciò la legge di conversione ha apportato anche modifiche al quadro normativo di riferimento: si tratta degli artt. 380 co. 2 l. h) c.p.p. e 19 comma 5 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, nei quali è stato inserito l'espresso rinvio ai "delitti di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

A tanto, si accompagna la rubricazione dell'articolo 2 del decreto legge – norma novellatrice dell'art. 73 – che, recitando: "Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità", inequivocabilmente palesa l'autonomina del reato.

Lo spirito che ha mosso la riforma è rintracciabile nel fatto che il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p., nella maggior parte di casi, si traduceva in un azzeramento dell'attenuante del fatto di ‘lieve entità' con conseguente irrogazione di pene severe e molto sproporzionate.

Per questa ragione il legislatore ha voluto inserire la modifica di cui al comma 5 all'interno degli interventi volti a ottenere una diminuzione della popolazione carceraria e, disciplinando il fatto di ‘lieve entità' come fattispecie autonoma e non più circostanziale, lo ha sottratto al bilanciamento delle circostanze.

La nuova fattispecie di reato ha già avuto modo di essere vagliata, seppur indirettamente, dal Giudice delle leggi avuto riguardo alla pronuncia 12 febbraio 2014, nr. 32, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano la parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV con quelle previste dalle tabelle I e III e per l'effetto della quale torna, dunque, ad essere applicato il trattamento sanzionatorio differenziato per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" e per quelli concernenti le cosiddette "droghe pesanti".



In specie, la modifica disposta dal c.d. Decreto svuota carceri non risente degli effetti del giudizio di legittimità costituzionale in quanto - ed è la stessa Corte che lo afferma - l'efficacia modificativa dell'art. 2 del decreto deve ritenersi intervenuta sul testo del T.U. previgente rispetto alla riforma giudicata costituzionalmente illegittima, tornato ipso iure in vigore a seguito dell'intervento del Giudice delle leggi.



Non si tratta, pertanto, di acclarare la validità formale della nuova fattispecie di reato, quanto piuttosto di esaminare il rapporto tra il trattamento sanzionatorio previsto dalla stessa con quello dell'art. 73 co. 1, destinato a rivivere post illegittimità.



Orbene, il nuovo comma 5 prevedendo un'uniformazione del trattamento sanzionatorio si discosta dal quadro di riferimento generale che si è disvelato dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale ed è incline a distinguere il grado di offensività connesso alla commissione di reati: vengono punite con pene diverse i fatti reato che rientrano nelle tabelle inclusive delle sostanze pesanti o delle sostanze leggere, ma vengono puniti in maniera indifferenziata i fatti di ‘lieve entità'.



Sul punto, è necessario verificare, dunque, se ci troviamo in presenza di un'evidente irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio tale da prospettare un conflitto con il parametro costituzionale di cui all'art. 3.



Tale problematica è stata avvertita dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha scartato i profili di incompatibilità tra la disciplina dell'ipotesi-base e quella dell'ipotesi di ‘lieve entità', escludendo un possibile contrasto tra la norma in oggetto e il dettato costituzionale (Cass. pen., Sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514).



Inoltre, la nuova fattispecie consente al Giudice di merito di poter disporre di un ampio spettro sanzionatorio la cui estensione (da uno a cinque anni) permette un agevole adattamento del fatto al caso concreto, ben potendo all'uopo essere tenuto in considerazione il tipo di sostanza stupefacente oggetto di illecito penale. Tale soddisfacente grado di duttilità esclude, quindi, ogni elemento di irrazionalità della norma.



Da ultimo, l'abbassamento del massimo edittale della pena detentiva da sei a cinque anni produce, oggettivamente, effetti favorevoli al reo sui termini per il computo della prescrizione. Infatti, l'autonoma figura di reato è idonea ad imporre, anche retroattivamente, l'applicazione del termine prescrizionale di sei anni a norma dell'art. 157 c.p.; alla luce della vigente disciplina, dunque, detto termine si è drasticamente ridotto rispetto al computo che si operava sugli elevatissimi valori di pena indicati al primo comma dell'art. 73, atteso che l'ipotesi circostanziale della ‘lieve entità' rimaneva del tutto estranea al detto calcolo (Cass. Pen., Sez VI, 26 marzo 2014, n. 14288).

Per concludere, è bene ricordare che la nuova fattispecie trova applicazione non solo per i fatti accaduti dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto svuota carceri ma, come noto, anche per quei fatti commessi sotto la legge previgente per i quali la norma così come modificata risulti più favorevole all'imputato; dovrà, poi, considerarsi illegale il trattamento sanzionatorio comminato con sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, laddove il calcolo dello stesso sia partito da una pena superiore a cinque anni di reclusione, analogamente, alle pene comminate effettuando il bilanciamento tra le varie circostanze, ove la ‘lieve tenuità' non fosse stata considerata prevalente. (Cass. pen., Sez. III. 7 marzo 2014, n. 1110)

fonte: ilsole24ore.com//Il fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti: da circostanza aggravante a reato autonomo

Lavoratori in mobilità: tutti a rischio se professionalmente simili

La riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo, invece, essere limitato a specifici rami d’azienda, soltanto se questi sono caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. In più, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ad un reparto, se i lavoratori di esso sono idonei ad occupare delle posizioni in altri settori. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 6112/14.

Il caso

La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza, con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento nei confronti di un dipendente di una società, con condanna dell’immediata reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra. La società aveva collocato in mobilità 14 dipendenti, come conseguenza della soppressione di un settore produttivo, considerato in irreversibile crisi. Anche se è vero che la scelta dei lavoratori da licenziare può fare riferimento a singoli reparti interessati dalle eccedenze, ciò deve essere, comunque, giustificato da esigenze tecnico- produttive. Inoltre, la scelta non può essere limitata ad un reparto, se i lavoratori interessati sono idonei ad occupazioni di altri settori, dovendo, piuttosto, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità essere estesa ad altri ambiti aziendali. Nel caso di specie, spettava al datore di lavoro l’onere di provare la ragionevolezza del suo operato, tenendo presente che il contratto collettivo applicato equiparava i profili dei lavoratori di diversi reparti. La società ricorreva in Cassazione, lamentando l’esclusione del litisconsorzio necessario nei confronti dei lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità, interessati al procedimento, in quanto l’annullamento del licenziamento potrebbe comportare la possibilità dell’azienda di licenziare un altro dipendente in sostituzione di quello reintegrato. La Corte di legittimità ribatteva, però, che il licenziamento, anche collettivo, ha natura di negozio unilaterale recettizio, che determina la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti, configurandosi, quindi, tanti licenziamenti quanto il numero di lavoratori interessati. Di conseguenza, in caso di impugnativa giudiziale, non si realizzerebbe una fattispecie di litisconsorzio necessario, bensì, al massimo, un’ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo, caratterizzato dall’autonomia delle singole cause. Perciò, la Cassazione rigettava questo motivo di ricorso. Inoltre, la ricorrente lamentava che i giudici di merito avrebbero errato nell’affermare l’avvenuta violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, avendo ritenuto necessario considerare unitariamente gli addetti di più settori e non solo di uno. Secondo la Corte, in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo dell’art.5, comma 1, l. n. 223/1991 (relativa ai licenziamenti collettivi), alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda, soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. In più, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ad un reparto, se i lavoratori di esso sono idonei ad occupare delle posizioni in altri settori. Nel caso di specie, i dipendenti del settore soppresso erano omogenei, per professionalità e fungibilità, a quelli di altri reparti, per cui la scelta doveva essere effettuata su scala più ampia. La Cassazione, perciò, rigettava anche questo motivo di ricorso. Infine, la società contestava alla Corte d’appello di aver respinto l’eccezione di aliunde perceptum, ritenendo che l’onere probatorio gravasse sul datore di lavoro. A giudizio della ricorrente, l’art. 18 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) quantifica un risarcimento di danno presunto nella misura minima di 5 mensilità e, oltre tale misura, dovrebbe essere il lavoratore a dimostrare di non aver trovato altra occupazione dopo il licenziamento, dato che il datore di lavoro non può avere conoscenza di tali fatti, se non dallo stesso lavoratore. Al contrario, la Cassazione riteneva che, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato, è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto, nel frattempo, una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito (essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto). In qualsiasi caso, spetta al datore di lavoro il relativo onere probatorio, almeno per quanto riguarda la negligenza del lavoratore nel cercare un’altra occupazione. Nel caso di specie, la società non assolveva a tale onere probatorio, essendosi limitata a dedurre nel giudizio di merito la sola possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi. Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Lavoratori in mobilità: tutti a rischio se professionalmente simili

mercoledì 21 maggio 2014

Insultare qualcuno senza nominarlo: bel trucco, ma non salva dalla pena

Per il delitto di diffamazione, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12428/14.

Il caso

La Corte d’appello di Ancona assolveva un dirigente scolastico dal reato di diffamazione, che era stato contestato per aver offeso la reputazione di due genitori. Il dirigente aveva inviato una lettera ai genitori degli alunni delle classi quinte elementari dell’istituto, in cui accusava, senza nominarli, alcuni di loro di aver agito subdolamente allo scopo di denigrare la scuola, di essere «pedagogicamente incompetenti», per la loro volontà di iscrivere i figli in un’altra scuola. Secondo i giudici di merito, la lettera, di risposta alle provocazioni manifestate dai genitori in una precedente assemblea, era priva di contenuto offensivo, dato che le espressioni erano indirizzate in modo generico e collettivo a destinatari, cioè tutti i genitori, di cui erano state omesse le generalità, anche se identificabili. Da ciò, derivava la non configurabilità dell’elemento psicologico della diffamazione. I due genitori, parti civili nel processo, ricorrevano in Cassazione, sostenendo che, pur in assenza dell’esplicita indicazione dei loro nomi nella missiva, le parole offensive riguardavano proprio loro, essendo facilmente individuabili in mezzo al numero ristretto di genitori. La Corte d’appello avrebbe considerato come provocazione, giustificando così la reazione del dirigente, la comunicazione di voler iscrivere i propri figli in un’altra scuola. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che il mancato riferimento alle precise generalità delle persone non potesse avere alcun rilievo favorevole all’imputato. Per il delitto di diffamazione, infatti, la persona, cui sia diretta l’offesa, deve essere determinata, ma non è necessario che sia indicata nominativamente, essendo sufficiente che sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza. Inoltre, a giudizio della Corte di legittimità, mancava, nella motivazione della sentenza impugnata, l’indicazione di una condotta dei genitori che potesse giustificare la reazione del dirigente, con il riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p.. Né la manifestazione del dissenso di un cittadino nei confronti del livello di un istituto scolastico, né la volontà di iscrivere il figlio in un’altra scuola, erano, cioè, qualificabili come lesivi di norma giuridica o di regola accettata dalla civile convivenza, Per questi motivi, la Cassazione annullava la sentenza impugnata agli effetti civili.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Insultare qualcuno senza nominarlo: bel trucco, ma non salva dalla pena

Avvocati: nessun obbligo di Pos, basta il bonifico elettronico

CNF, circolare 20.05.2014 n° 10

Nessun obbligo di possedere un POS in studio. Piuttosto un onere per gli avvocati, in funzione di semplificazione e di facilitazione per i clienti circa le modalità di pagamento a fronte di una prestazione professionale. Modalità che possono prevedere anche-ma non solo- il pagamento elettronico, tramite POS ma anche tramite bonifico bancario.

E’ in questi termini che si configura correttamente, secondo il CNF, l’adempimento richiesto ai professionisti dall’articolo 15 del decreto legge 179/2012 (Sviluppo bis), in vigore dal 30 giugno prossimo. Che è cosa ben diversa dall’esistenza di un presunto obbligo di dotarsi di POS.

Per chiarire la portata dell’articolo 15 il CNF ha diramato oggi una circolare agli Ordini (CNF N. 10-C-2014), chiedendone la più ampia diffusione.

Riportando il testo della norma, la circolare chiarisce che “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

La circolare, in altre parole, ribadisce la centralità della volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) per la individuazione delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.

Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, la circolare specifica che “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”. Ovviamente rimangono fermi i limiti vigenti nell’ordinamento previsti da altre fonti normative , come ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione del dl 179.

fonte: Altalex.it//Avvocati: nessun obbligo di Pos, basta il bonifico elettronico

martedì 20 maggio 2014

Inadempimento del genitore: deve provare di essere sul lastrico

La prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore spetta a chi è accusato di inadempimento. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata, anche in questo caso, dalla parte obbligata. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12308/14.

Il caso

La Corte d’appello di Genova condannava un uomo, accusato di essersi disinteressato dell’educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la sua impossibilità di adempiere a causa dell’intervenuto licenziamento, accaduto su sua iniziativa, ma in considerazione del fatto che non riceveva lo stipendio da tempo. Incongrui sarebbero anche i riferimenti alla modestia dell’importo da versare per il sostentamento e alla sua incapacità di trovare lavoro. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ripercorreva il percorso logico seguito dai giudici di merito, i quali hanno accertato la responsabilità dell’uomo, oltre che sul dimostrato inadempimento dell’obbligo di mantenimento, anche sul disinteresse mostrato nei confronti della figlia (che non ha incontrato presso i servizi sociali), sull’impossibilità di adempiere determinata dal suo licenziamento, causato volontariamente, sulla modestia dell’importo e, appunto, sulla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione. Secondo la Corte di legittimità, la prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata dalla parte obbligata, soprattutto nel caso di importo modesto. Neanche il riconoscimento, da parte della Corte d’appello, delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di disoccupazione, poteva aiutare l’imputato. Infatti, «una cosa è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento; altra è la erronea equiparazione di tale difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Inadempimento del genitore: deve provare di essere sul lastrico

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