Sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità. Questa è una condizione ostativa all’accoglimento di un mandato di arresto europeo. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 13455/14.
Il caso
La Corte d’appello di Brescia ordinava la consegna di un cittadino albanese all’autorità giudiziaria svedese, che aveva emesso un mandato d’arresto europeo, in quanto sospettato di aver introdotto in Svezia ingenti quantità di stupefacenti. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato che tale mandato riguardava un reato, considerato dalla legge italiana come commesso in parte sul territorio. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe applicato erroneamente l’art. 18, l. n. 69/2005 (relativa al mandato europeo), che prevede i casi di rifiuto della consegna del soggetto, tra cui quello della commissione, in tutto o in parte, del reato in Italia (come previsto anche dall’art. 6 c.p.). Analizzando la richiesta, la Corte di Cassazione riconosceva che il ricorrente fosse accusato di un reato punibile secondo la legge italiana (d.P.R. n. 309/1990 sul traffico di stupefacenti). Secondo i giudici di legittimità, sono punibili, in base alle norme italiane, anche reati, la cui condotta sia avvenuta solo in parte in Italia, anche se questa consiste in frammenti privi dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, oppure quando l’attività parziale non rivesta, in sé, carattere di illiceità. Nel caso di specie, in Italia era avvenuta la pianificazione del traffico illecito ed era stato messo a disposizione degli autori del reato il mezzo necessario. La Cassazione richiamava una sua precedente sentenza, n. 7204/1997, secondo cui, «in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l’accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all’importazione e all’occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all’acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all’estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia». Di conseguenza, sussisteva la previsione ostativa, ex art. 18, l. n. 69/2005, e, per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Trafficante internazionale di droga: se una minima parte del reato avviene in Italia, le nostre galere lo attendono
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lunedì 26 maggio 2014
Trafficante internazionale di droga: se una minima parte del reato avviene in Italia, le nostre galere lo attendono

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