La prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore spetta a chi è accusato di inadempimento. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata, anche in questo caso, dalla parte obbligata. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 12308/14.
Il caso
La Corte d’appello di Genova condannava un uomo, accusato di essersi disinteressato dell’educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la sua impossibilità di adempiere a causa dell’intervenuto licenziamento, accaduto su sua iniziativa, ma in considerazione del fatto che non riceveva lo stipendio da tempo. Incongrui sarebbero anche i riferimenti alla modestia dell’importo da versare per il sostentamento e alla sua incapacità di trovare lavoro. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ripercorreva il percorso logico seguito dai giudici di merito, i quali hanno accertato la responsabilità dell’uomo, oltre che sul dimostrato inadempimento dell’obbligo di mantenimento, anche sul disinteresse mostrato nei confronti della figlia (che non ha incontrato presso i servizi sociali), sull’impossibilità di adempiere determinata dal suo licenziamento, causato volontariamente, sulla modestia dell’importo e, appunto, sulla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione. Secondo la Corte di legittimità, la prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. Non basta una semplice difficoltà, né la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, poiché in tali casi si potrebbe provvedere ugualmente in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui inesistenza deve essere provata dalla parte obbligata, soprattutto nel caso di importo modesto. Neanche il riconoscimento, da parte della Corte d’appello, delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di disoccupazione, poteva aiutare l’imputato. Infatti, «una cosa è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento; altra è la erronea equiparazione di tale difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Inadempimento del genitore: deve provare di essere sul lastrico
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martedì 20 maggio 2014
Inadempimento del genitore: deve provare di essere sul lastrico
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