Annullato l’avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie emesso nei confronti del contribuente per tardività dell’annotazione delle fatture contestate, seppur inserite nella memoria dell’elaboratore, così come accertato in sede di verifica, da cui emergeva il mancato aggiornamento dei registri IVA. Ma, a seguito della modifica apportata all’art. 7, D.L. n. 357/94 (convertito in Legge n. 489/97), dall’art. 3, comma 4 Legge n. 342/00, infatti, il termine per trasfondere in stampa sui bollati le operazioni contabilizzate sull’elaboratore, a richiesta dei verificatori, è stato esteso sino alla scadenza per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Così, nel caso di specie, alla notifica del menzionato avviso (27 aprile 2010), la violazione contestata non era più sanzionabile, poiché al momento dell’accesso (14 gennaio 1997) non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione del 1996. Questo, quanto sancito dalla Corte, con la sentenza del 23 maggio scorso, n. 11478, che ha annullato la (contraria) pronuncia d’Appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Al fine di giungere a tali conclusioni, gli Ermellini, hanno riconosciuto, così come lamentata dal contribuente, la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado: la CTR prima affermava non essere stata aggiornata la stampa dei registri IVA relativi al 1996, “pur essendo le operazioni annotate sull’elaboratore ed eseguiti nel termine i versamenti dell’imposta”, per poi dichiarare che i dati contenuti nell’elaboratore erano riferiti al 1995. Dalla soluzione di questo equivoco di date, ne discende la consumazione o meno della fattispecie di omessa registrazione di atti contabili. Appurato dalla Corte, sulla base della documentazione d’Appello, allegata al ricorso, che erano proprio i dati relativi al 1996 a non essere stati stampati, e tenuto conto della menzionata modifica legislativa, la tenuta dei libri contabili con sistema meccanografico, del contribuente, risulta regolare per gli Ermellini, poiché risulta essere soddisfatta la condizione richiesta dalla norma: in sede di controllo, si era provveduto alla stampa dei dati relativi ”non più all’anno corrente, ma all’anno per il quale non siano scaduti i termini per la dichiarazione annuale”. D’altronde, in applicazione del principio del favor rei (codificato dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 472/97), la riformata disposizione di cui al citato art. 7, c. 4ter, “può essere applicata retroattivamente nella parte in cui esclude l’irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di annotazione”, e, a sua volta, la sanzione prevista per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili (art. 6, D.Lgs. 471/97), “non può essere applicata retroattivamente per l’operatività del principio di legalità” (ex c.1 del medesimo art. 3 sul favor rei).
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Ok alla contabilità su PC se in sede di controllo si stampa tutto
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martedì 27 maggio 2014
Ok alla contabilità su PC se in sede di controllo si stampa tutto
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