mercoledì 3 luglio 2019

Condannato per l’incidente l’automobilista, anche se accecato dal sole

In caso di sinistro stradale con investimento del pedone che attraversava al di fuori delle strisce pedonali, la repentinità nell’attraversamento non esclude la responsabilità del conducente che non abbia osservato una condotta diligente. Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 27876/19, depositata il 26 giugno.
Il fatto. Dopo la dichiarazione nei primi gradi di giudizio di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di lesioni colpose gravi con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela da un lato e insussistenza del fatto dall’altro (in particolare l’imputata avrebbe urtato violentemente i pedoni che stavano attraversando la strada provocando ad entrambi lesioni gravi), le parti civili ricorrono in Cassazione.
La penale responsabilità del conducente. Secondo i costanti principi della giurisprudenza, poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere subordinato al principio del “neminem laedere” dove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, il conducente è tenuto a rallentare e ad interrompere la marcia per evitare incidenti che potrebbero derivare dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. In caso contrario, il conducente è responsabile per l’evento colposo verificatosi. Inoltre, il fatto che l’automobilista fosse abbagliato dal sole non integra un caso fortuito e non esclude la penale responsabilità per i danni che ne derivano alle persone.
Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it


TARI: chi non conferisce rifiuti paga solo la quota fissa

La Cassazione, con sentenza innovativa, stabilisce quando è possibile evitare di pagare la quota variabile della TARI.
Tassa sui rifiuti. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree oggetto della tassa ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
A tale riguardo la Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2019 n. 14038, ha chiarito che mentre la quota fissa è sempre dovuta, quella variabile non è dovuta se il contribuente dimostra, alternativamente:
– di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto riciclati o venduti a terzi;
– di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani.

Fonte: fiscopiu.it

È diritto del detenuto in carcere richiedere una visita specialistica a proprie spese

Con la pronuncia Cass. pen. del 20 giugno 2019, n. 27499 è stata rigettata la decisione del Gip del tribunale di Roma che respinge la richiesta di un detenuto di autorizzazione all’accesso dei suoi due medici presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto al fine di essere sottoposto ad una visita specialistica.
La richiesta di essere sottoposto ad una visita specialistica a suo spese rappresenta un diritto e non una pretesa come invece motivato dal Gip.
Il detenuto lamenta, dunque, la grave ed evidente violazione di uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: il diritto alla salute (art. 11, comma 12, della legge n. 354/1975 - nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018).
Invero, i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni.
Ne consegue che il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento là dove opina l'esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come "pretesa" quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito.

lunedì 1 luglio 2019

Lascia l’auto in sosta con il finestrino aperto, viene multato per “induzione al reato”

È stato multato per induzione a commettere reato un turista che aveva dimenticato aperto il finestrino dell’auto parcheggiata ad Alghero (Sassari). A raccontare della singolare multa - 41 euro - è “La Nuova Sardegna” di oggi. All’automobilista in vacanza nella città del nord Sardegna il vigile ha applicato un articolo del codice della strada che obbliga i conducenti, durante la sosta e la fermata, ad adottare «opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso». Chi non segue la prescrizione, può essere considerato responsabile di induzione a commettere reato.
«Mi sembra tutto così assurdo» commenta il diretto interessato, Renato Ricci, nato a Sassari, 77 anni, ma che vive a Superga, periferia di Torino, da sessant’anni. Dopo essersi consultato con l’avvocato, e constatato che non c’è alternativa a quel che prescrive il codice della strada all’articolo 158, ha pagato la multa entro i cinque giorni che garantiscono uno sconto: 29 euro anziché 41. Ma la notizia di quella contravvenzione ha fatto il giro d’Italia e lui è in qualche modo ripagato, perché si sente vittima di «un eccesso di zelo, troppa severità, non capisco proprio - spiega ai giornalisti - Mi chiedo cosa dovrebbe succedere a chi ha una moto o una decapottabile».
Artista giramondo, scenografo, insegnante, titolare di una bottega di restauro, da bambino veniva in vacanza ad Alghero e ora che è in pensione ha acquistato un appartamento in centro storico. «Se c’è il cane viaggio sempre con i finestrini aperti - racconta - Sono uscito di mattina presto per fare un giro con lui, ho fatto la spesa e poi ho posteggiato, ho preso l’animale, le buste della spesa e ho dimenticato di chiudere l’auto», scherza. Appreso dall’avvocato che la multa e la motivazione non erano un refuso o un’esagerazione, ha cercato conforto tra commercianti e ausiliari del traffico. «Tutti trasecolavano», riferisce.
Non però il maggiore Carmelo Pais della Polizia locale, che attualmente regge il comando di via Mazzini. «Un agente esperto e competente ha fatto quel che dice il codice della strada - sostiene - Ci aveva segnalato la presenza di un auto sospetta, forse rubata, perché lasciata con i finestrini aperti e senza la sicura agli sportelli - ricostruisce Pais - la pattuglia è arrivata e ha constatato che, oltre al rischio di furto, qualche malintenzionato avrebbe potuto tirare giù il freno a mano e far finire la vettura, che era in discesa, in mezzo alla strada». Di certo, sottolinea, «il signore, che forse non conosceva il codice della strada, non si scordera’ più di chiudere la macchina».

fonte: www.lastampa.it