Il fatto. Dopo la dichiarazione nei primi gradi di giudizio di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di lesioni colpose gravi con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela da un lato e insussistenza del fatto dall’altro (in particolare l’imputata avrebbe urtato violentemente i pedoni che stavano attraversando la strada provocando ad entrambi lesioni gravi), le parti civili ricorrono in Cassazione.
La penale responsabilità del conducente. Secondo i costanti principi della giurisprudenza, poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere subordinato al principio del “neminem laedere” dove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, il conducente è tenuto a rallentare e ad interrompere la marcia per evitare incidenti che potrebbero derivare dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. In caso contrario, il conducente è responsabile per l’evento colposo verificatosi. Inoltre, il fatto che l’automobilista fosse abbagliato dal sole non integra un caso fortuito e non esclude la penale responsabilità per i danni che ne derivano alle persone.
Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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