Con la pronuncia Cass. pen. del 20 giugno 2019, n. 27499 è stata rigettata la decisione del Gip del tribunale di Roma che respinge la richiesta di un detenuto di autorizzazione all’accesso dei suoi due medici presso l'istituto penitenziario ove si trova ristretto al fine di essere sottoposto ad una visita specialistica.
La richiesta di essere sottoposto ad una visita specialistica a suo spese rappresenta un diritto e non una pretesa come invece motivato dal Gip.
Il detenuto lamenta, dunque, la grave ed evidente violazione di uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: il diritto alla salute (art. 11, comma 12, della legge n. 354/1975 - nella vigente formulazione introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 123/2018).
Invero, i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni.
Ne consegue che il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento là dove opina l'esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come "pretesa" quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito.
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