Niente rimborso delle spese sostenute dal proprietario del muro che cinge la strada su cui grava una servitù di passaggio. Anche perché nei patti costitutivi della servitù si faceva riferimento esclusivo alla contribuzione della manutenzione della strada. E’ quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 20343/13.
Il caso
Un uomo chiedeva la condanna di 2 condomini al pagamento per un terzo ciascuno delle spese sostenute per il rifacimento di un muro di sostegno situato sul suo fondo, gravato da servitù di passaggio in favore dei suddetti condomini. Ma i giudici di merito avevano rigettato la domanda, in quanto nei patti costitutivi della servitù si faceva riferimento esclusivo alla contribuzione della manutenzione della strada e non anche del muro di contenimento. Il soccombente, quindi, propone ricorso per cassazione, senza tuttavia ottenere il rimborso. Gli Ermellini, infatti, hanno sottolineato che le parti «non hanno specificamente previsto le spese per la manutenzione del muro di sostegno» e poi - aggiungono – esiste un diverso terreno, «distinto da quello sul quale poggia la strada ma a questa adiacente e posto in prossimità del muro di sostegno, di proprietà esclusiva dell’odierno ricorrente». Niente rimborso quindi, anche perché il muro in questione aveva, prima di tutto, la funzione di sostenere il terreno di proprietà privata sul quale non gravava alcuna servitù.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it La Stampa - Manutenzione del muro di cinta? Tutto a spese del proprietario
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mercoledì 11 settembre 2013
Manutenzione del muro di cinta? Tutto a spese del proprietario

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