La Cassazione, con sentenza innovativa, stabilisce quando è possibile evitare di pagare la quota variabile della TARI.
Tassa sui rifiuti. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree oggetto della tassa ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
A tale riguardo la Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2019 n. 14038, ha chiarito che mentre la quota fissa è sempre dovuta, quella variabile non è dovuta se il contribuente dimostra, alternativamente:
– di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto riciclati o venduti a terzi;
– di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani.
Fonte: fiscopiu.it
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mercoledì 3 luglio 2019
TARI: chi non conferisce rifiuti paga solo la quota fissa

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