Un uomo ricorre in Cassazione per chiedere che una Parrocchia, in qualità di ente gestore del Duomo, sia condannata a risarcire i danni derivatigli da una caduta avvenuta proprio all’interno del Duomo. Il ricorrente attribuisce l’incidente alla scarsa illuminazione all’interno del Santuario ed all’inadeguata segnalazione delle scale dirette alla cripta. La richiesta era stata respinta tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’Appello.
La Cassazione (sentenza 20466/15) respinge il ricorso, sottolineando che la sentenza impugnata aveva ampiamente dimostrato l’adeguatezza dell’illuminazione all’interno del Duomo. In sede di Appello si era appurato che il fatto aveva avuto luogo durante la mattinata, in condizioni di buona visibilità e che le scale dirette alla cripta fossero individuabili già da una distanza di cinque o dieci metri. La Corte d’Appello aveva attribuito, quindi, la responsabilità dell’incidente alla disattenzione del ricorrente.
La Cassazione ha rilevato come il caso fortuito (articolo 2051 del codice civile) possa essere integrato anche da una colpa del danneggiato, dal momento che la pericolosità della cosa determina una prevedibilità del pericolo ed impone un comportamento improntato a massima cautela. La prevedibilità del pericolo con l’ordinaria diligenza esclude la responsabilità del custode.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Visitatore disattento non vede le scale della cripta: il custode non è responsabile - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 24 ottobre 2015
Visitatore disattento non vede le scale della cripta: il custode non è responsabile
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Gioco d'azzardo: niente reato se non c’è fine di lucro
La Corte d’Appello di Caltanissetta condanna per esercizio di giochi d’azzardo il titolare di un pubblico esercizio e il titolare della sua ditta fornitrice, rimproverando ai due imputati di aver modificato la scheda di funzionamento degli apparecchi, sostituendo i giochi per cui erano predisposti con altri giochi d’azzardo.
I condannati ricorrono in Cassazione, precisando che la somma trovata negli apparecchi predisposti al gioco non era il premio per le eventuali vincite, ma il prezzo delle singole partite. La Suprema Corte (sentenza 40512/15) ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento costante secondo cui è necessaria la prova che ci sia stato effettivamente il gioco e che l’apparecchio automatico sia potenzialmente utilizzabile a fini di lucro.
Per la Cassazione, il fine di lucro c'è se il giocatore ottiene vantaggi economicamente rilevanti; esso dunque deve essere parametrato in relazione al giocatore e non al gestore dell’esercizio ove siano situati gli apparecchi automatici. Gli Ermellini hanno evidenziato come non si possa ritenere sussistente il fine di lucro soltanto perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, dovendosi desumere tale fine da svariati elementi indiziari, quali l’entità della posta, la durata delle partite e la tipologia dei premi conseguibili.
La Suprema Corte ha inoltre rinvenuto un vizio di motivazione nella pronuncia della Corte d’Appello, la quale ha esclusivamente operato un richiamo al ritrovamento, nelle gettoniere, di una somma di denaro piuttosto modica e compatibile, in assenza di diversi riscontri, con il ricavato delle giocate degli utenti. Ha aggiunto che non sono stati approfonditi elementi quali la durata delle partite o la tipologia dei premi erogabili e come la manomissione della scheda degli apparecchi integri il reato di frode informatica, non contestato nel caso. La Cassazione, perciò, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Gioco d'azzardo: niente reato se non c’è fine di lucro - La Stampa
I condannati ricorrono in Cassazione, precisando che la somma trovata negli apparecchi predisposti al gioco non era il premio per le eventuali vincite, ma il prezzo delle singole partite. La Suprema Corte (sentenza 40512/15) ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento costante secondo cui è necessaria la prova che ci sia stato effettivamente il gioco e che l’apparecchio automatico sia potenzialmente utilizzabile a fini di lucro.
Per la Cassazione, il fine di lucro c'è se il giocatore ottiene vantaggi economicamente rilevanti; esso dunque deve essere parametrato in relazione al giocatore e non al gestore dell’esercizio ove siano situati gli apparecchi automatici. Gli Ermellini hanno evidenziato come non si possa ritenere sussistente il fine di lucro soltanto perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, dovendosi desumere tale fine da svariati elementi indiziari, quali l’entità della posta, la durata delle partite e la tipologia dei premi conseguibili.
La Suprema Corte ha inoltre rinvenuto un vizio di motivazione nella pronuncia della Corte d’Appello, la quale ha esclusivamente operato un richiamo al ritrovamento, nelle gettoniere, di una somma di denaro piuttosto modica e compatibile, in assenza di diversi riscontri, con il ricavato delle giocate degli utenti. Ha aggiunto che non sono stati approfonditi elementi quali la durata delle partite o la tipologia dei premi erogabili e come la manomissione della scheda degli apparecchi integri il reato di frode informatica, non contestato nel caso. La Cassazione, perciò, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Gioco d'azzardo: niente reato se non c’è fine di lucro - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
mercoledì 21 ottobre 2015
Muore la zia, il nipote rinuncia all’#eredità: nessun risarcimento economico per la badante
Badante a bocca asciutta. Una volta deceduta l'anziana donna alla quale ha prestato assistenza per lungo tempo, si rivelano inutili le pretese economiche avanzate nei confronti dell’erede, un nipote. Quest’ultimo, difatti, ha rinunciato all’eredità e, soprattutto, a lui non è attribuibile il rapporto tra la anziana e la donna (Cassazione, sentenza 20190/15).
Il caso
Vittoria in primo grado, sconfitta – netta – in secondo grado. Non accoglibile, per i giudici d’Appello, la richiesta di una cittadina straniera, la quale, per avere prestato «servizio in qualità di assistente geriatrica e collaboratrice domestica» a favore di una anziana donna – oramai deceduta –, puntava ad ottenere un adeguato ristoro economico dal nipote della signora.
Le richieste erano svariate: «differenze retributive maturare in relazione all’asserita spettanza del ‘primo livello’ della classificazione del personale» – come da contratto per i «collaboratori domestici» –, «ratei di ferie e tredicesima mensilità, indennità di preavviso, ‘Tfr’, contributi assicurativi e previdenziali». I giudici, però, evidenziano il fatto che l’uomo ha «rinunciato all’eredità» della zia.
Senza dimenticare, poi, che manca la ‘prova provata’ della «diretta titolarità del rapporto di lavoro», che non è attribuibile all’uomo. Ora la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione. Inutili, quindi, anche in terzo grado, le obiezioni mosse dalla donna. Decisivo, difatti, è pure per i giudici del ‘Palazzaccio’ l’evidente «difetto di legittimazione passiva» dell’uomo, il quale, in qualità di nipote, ha «rinunciato all’eredità» della zia. Allo stesso tempo, però, non è secondario il fatto che non sia stata provata, in maniera chiara e inequivocabile, la «titolarità diretta» in capo all’uomo del «rapporto di lavoro». Tutto ciò comporta la conferma della decisione sfavorevole alla cittadina straniera: nessuna possibilità di recuperare «differenze retributive, ferie, ‘tredicesima’, indennità di preavviso e ‘Tfr’». E ovviamente è impensabile anche un «risarcimento del danno» subito a causa della «omessa contribuzione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Muore la zia, il nipote rinuncia all’eredità: nessun risarcimento economico per la badante - La Stampa
Il caso
Vittoria in primo grado, sconfitta – netta – in secondo grado. Non accoglibile, per i giudici d’Appello, la richiesta di una cittadina straniera, la quale, per avere prestato «servizio in qualità di assistente geriatrica e collaboratrice domestica» a favore di una anziana donna – oramai deceduta –, puntava ad ottenere un adeguato ristoro economico dal nipote della signora.
Le richieste erano svariate: «differenze retributive maturare in relazione all’asserita spettanza del ‘primo livello’ della classificazione del personale» – come da contratto per i «collaboratori domestici» –, «ratei di ferie e tredicesima mensilità, indennità di preavviso, ‘Tfr’, contributi assicurativi e previdenziali». I giudici, però, evidenziano il fatto che l’uomo ha «rinunciato all’eredità» della zia.
Senza dimenticare, poi, che manca la ‘prova provata’ della «diretta titolarità del rapporto di lavoro», che non è attribuibile all’uomo. Ora la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione. Inutili, quindi, anche in terzo grado, le obiezioni mosse dalla donna. Decisivo, difatti, è pure per i giudici del ‘Palazzaccio’ l’evidente «difetto di legittimazione passiva» dell’uomo, il quale, in qualità di nipote, ha «rinunciato all’eredità» della zia. Allo stesso tempo, però, non è secondario il fatto che non sia stata provata, in maniera chiara e inequivocabile, la «titolarità diretta» in capo all’uomo del «rapporto di lavoro». Tutto ciò comporta la conferma della decisione sfavorevole alla cittadina straniera: nessuna possibilità di recuperare «differenze retributive, ferie, ‘tredicesima’, indennità di preavviso e ‘Tfr’». E ovviamente è impensabile anche un «risarcimento del danno» subito a causa della «omessa contribuzione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Muore la zia, il nipote rinuncia all’eredità: nessun risarcimento economico per la badante - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Minimi, tetto per i professionisti a 30.000 euro
Aumento delle soglie di ricavi e compensi, riformulazione in meglio delle cause di inapplicabilità del regime (avvantaggiati gli autonomi che percepiscono redditi da lavoro dipendente) e aliquota del 5% per le nuove attività. Sono queste, in sintesi, le tre direttrici attraverso cui si sviluppa la riforma dei cd. Minimi contenuta nel disegno di Legge della Stabilità 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco le misure nel dettaglio.
Autonomi con doppio lavoro
La bozza prevede l’abrogazione della norma che consente l’accesso al regime ai soli autonomi che, nell’anno precedente, abbiano conseguito redditi nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione “in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati” (art. 1, c. 54, let. d), L. n. 190/2014) e, contestualmente, nega l’entrata nel regime a coloro che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Soglie di ricavi e compensi
Vengono riformulati i valori soglia di ricavi e compensi previsti dall’allegato n. 4 annesso alla L. n. 190/2014:
industrie alimentari e delle bevande passa dagli attuali 35.000 euro a 45.000 euro;
commercio all’ingrosso e al dettaglio passa dagli attuali 40.000 euro 50.000 euro;
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande passa dagli attuali 30.000 euro 40.000 euro;
commercio ambulante di altri prodotti passa dagli attuali 20.000 euro 30.000 euro;
costruzioni e attività immobiliari passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
intermediari del commercio passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione passa dagli attuali 40.000 euro a 50.000 euro;
attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi passa dagli attuali 15.000 euro a 30.000;
altre attività economiche passa dagli attuali 20.000 euro a 30.000 euro
Restano invariati, rispetto agli attuali, i coefficienti di redditività.
Nuove attività
Il vantaggio riconosciuto alle nuove attività non si limita alla riduzione ad un terzo del reddito percepito nell’anno di inizio e per i due successivi (attuale formulazione) bensì, secondo la bozza, consisterebbe nell’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%) per i primi cinque anni di attività. Il trattamento è concesso anche ai soggetti “che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 65, della citata Legge n. 190/2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1”.
Modifica al regime contributivo
Se vanno a buon fine le verifiche in corso di svolgimento con l’INPS, il Governo vorrebbe applicare ai minimi, i minimali contributivi delle gestioni IVS artigiani e commercianti e contestualmente ridurre del 35% la contribuzione dovuta.
Fonte: www.fiscopiu.it/Minimi, tetto per i professionisti a 30.000 euro - La Stampa
Autonomi con doppio lavoro
La bozza prevede l’abrogazione della norma che consente l’accesso al regime ai soli autonomi che, nell’anno precedente, abbiano conseguito redditi nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione “in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati” (art. 1, c. 54, let. d), L. n. 190/2014) e, contestualmente, nega l’entrata nel regime a coloro che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Soglie di ricavi e compensi
Vengono riformulati i valori soglia di ricavi e compensi previsti dall’allegato n. 4 annesso alla L. n. 190/2014:
industrie alimentari e delle bevande passa dagli attuali 35.000 euro a 45.000 euro;
commercio all’ingrosso e al dettaglio passa dagli attuali 40.000 euro 50.000 euro;
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande passa dagli attuali 30.000 euro 40.000 euro;
commercio ambulante di altri prodotti passa dagli attuali 20.000 euro 30.000 euro;
costruzioni e attività immobiliari passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
intermediari del commercio passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione passa dagli attuali 40.000 euro a 50.000 euro;
attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi passa dagli attuali 15.000 euro a 30.000;
altre attività economiche passa dagli attuali 20.000 euro a 30.000 euro
Restano invariati, rispetto agli attuali, i coefficienti di redditività.
Nuove attività
Il vantaggio riconosciuto alle nuove attività non si limita alla riduzione ad un terzo del reddito percepito nell’anno di inizio e per i due successivi (attuale formulazione) bensì, secondo la bozza, consisterebbe nell’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%) per i primi cinque anni di attività. Il trattamento è concesso anche ai soggetti “che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 65, della citata Legge n. 190/2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1”.
Modifica al regime contributivo
Se vanno a buon fine le verifiche in corso di svolgimento con l’INPS, il Governo vorrebbe applicare ai minimi, i minimali contributivi delle gestioni IVS artigiani e commercianti e contestualmente ridurre del 35% la contribuzione dovuta.
Fonte: www.fiscopiu.it/Minimi, tetto per i professionisti a 30.000 euro - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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