La Corte d’Appello di Caltanissetta condanna per esercizio di giochi d’azzardo il titolare di un pubblico esercizio e il titolare della sua ditta fornitrice, rimproverando ai due imputati di aver modificato la scheda di funzionamento degli apparecchi, sostituendo i giochi per cui erano predisposti con altri giochi d’azzardo.
I condannati ricorrono in Cassazione, precisando che la somma trovata negli apparecchi predisposti al gioco non era il premio per le eventuali vincite, ma il prezzo delle singole partite. La Suprema Corte (sentenza 40512/15) ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento costante secondo cui è necessaria la prova che ci sia stato effettivamente il gioco e che l’apparecchio automatico sia potenzialmente utilizzabile a fini di lucro.
Per la Cassazione, il fine di lucro c'è se il giocatore ottiene vantaggi economicamente rilevanti; esso dunque deve essere parametrato in relazione al giocatore e non al gestore dell’esercizio ove siano situati gli apparecchi automatici. Gli Ermellini hanno evidenziato come non si possa ritenere sussistente il fine di lucro soltanto perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, dovendosi desumere tale fine da svariati elementi indiziari, quali l’entità della posta, la durata delle partite e la tipologia dei premi conseguibili.
La Suprema Corte ha inoltre rinvenuto un vizio di motivazione nella pronuncia della Corte d’Appello, la quale ha esclusivamente operato un richiamo al ritrovamento, nelle gettoniere, di una somma di denaro piuttosto modica e compatibile, in assenza di diversi riscontri, con il ricavato delle giocate degli utenti. Ha aggiunto che non sono stati approfonditi elementi quali la durata delle partite o la tipologia dei premi erogabili e come la manomissione della scheda degli apparecchi integri il reato di frode informatica, non contestato nel caso. La Cassazione, perciò, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Gioco d'azzardo: niente reato se non c’è fine di lucro - La Stampa
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sabato 24 ottobre 2015
Gioco d'azzardo: niente reato se non c’è fine di lucro
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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