Badante a bocca asciutta. Una volta deceduta l'anziana donna alla quale ha prestato assistenza per lungo tempo, si rivelano inutili le pretese economiche avanzate nei confronti dell’erede, un nipote. Quest’ultimo, difatti, ha rinunciato all’eredità e, soprattutto, a lui non è attribuibile il rapporto tra la anziana e la donna (Cassazione, sentenza 20190/15).
Il caso
Vittoria in primo grado, sconfitta – netta – in secondo grado. Non accoglibile, per i giudici d’Appello, la richiesta di una cittadina straniera, la quale, per avere prestato «servizio in qualità di assistente geriatrica e collaboratrice domestica» a favore di una anziana donna – oramai deceduta –, puntava ad ottenere un adeguato ristoro economico dal nipote della signora.
Le richieste erano svariate: «differenze retributive maturare in relazione all’asserita spettanza del ‘primo livello’ della classificazione del personale» – come da contratto per i «collaboratori domestici» –, «ratei di ferie e tredicesima mensilità, indennità di preavviso, ‘Tfr’, contributi assicurativi e previdenziali». I giudici, però, evidenziano il fatto che l’uomo ha «rinunciato all’eredità» della zia.
Senza dimenticare, poi, che manca la ‘prova provata’ della «diretta titolarità del rapporto di lavoro», che non è attribuibile all’uomo. Ora la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione. Inutili, quindi, anche in terzo grado, le obiezioni mosse dalla donna. Decisivo, difatti, è pure per i giudici del ‘Palazzaccio’ l’evidente «difetto di legittimazione passiva» dell’uomo, il quale, in qualità di nipote, ha «rinunciato all’eredità» della zia. Allo stesso tempo, però, non è secondario il fatto che non sia stata provata, in maniera chiara e inequivocabile, la «titolarità diretta» in capo all’uomo del «rapporto di lavoro». Tutto ciò comporta la conferma della decisione sfavorevole alla cittadina straniera: nessuna possibilità di recuperare «differenze retributive, ferie, ‘tredicesima’, indennità di preavviso e ‘Tfr’». E ovviamente è impensabile anche un «risarcimento del danno» subito a causa della «omessa contribuzione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Muore la zia, il nipote rinuncia all’eredità: nessun risarcimento economico per la badante - La Stampa
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mercoledì 21 ottobre 2015
Muore la zia, il nipote rinuncia all’#eredità: nessun risarcimento economico per la badante
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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