Badante a bocca asciutta. Una volta deceduta l'anziana donna alla quale ha prestato assistenza per lungo tempo, si rivelano inutili le pretese economiche avanzate nei confronti dell’erede, un nipote. Quest’ultimo, difatti, ha rinunciato all’eredità e, soprattutto, a lui non è attribuibile il rapporto tra la anziana e la donna (Cassazione, sentenza 20190/15).
Il caso
Vittoria in primo grado, sconfitta – netta – in secondo grado. Non accoglibile, per i giudici d’Appello, la richiesta di una cittadina straniera, la quale, per avere prestato «servizio in qualità di assistente geriatrica e collaboratrice domestica» a favore di una anziana donna – oramai deceduta –, puntava ad ottenere un adeguato ristoro economico dal nipote della signora.
Le richieste erano svariate: «differenze retributive maturare in relazione all’asserita spettanza del ‘primo livello’ della classificazione del personale» – come da contratto per i «collaboratori domestici» –, «ratei di ferie e tredicesima mensilità, indennità di preavviso, ‘Tfr’, contributi assicurativi e previdenziali». I giudici, però, evidenziano il fatto che l’uomo ha «rinunciato all’eredità» della zia.
Senza dimenticare, poi, che manca la ‘prova provata’ della «diretta titolarità del rapporto di lavoro», che non è attribuibile all’uomo. Ora la valutazione compiuta in Appello viene condivisa dalla Cassazione. Inutili, quindi, anche in terzo grado, le obiezioni mosse dalla donna. Decisivo, difatti, è pure per i giudici del ‘Palazzaccio’ l’evidente «difetto di legittimazione passiva» dell’uomo, il quale, in qualità di nipote, ha «rinunciato all’eredità» della zia. Allo stesso tempo, però, non è secondario il fatto che non sia stata provata, in maniera chiara e inequivocabile, la «titolarità diretta» in capo all’uomo del «rapporto di lavoro». Tutto ciò comporta la conferma della decisione sfavorevole alla cittadina straniera: nessuna possibilità di recuperare «differenze retributive, ferie, ‘tredicesima’, indennità di preavviso e ‘Tfr’». E ovviamente è impensabile anche un «risarcimento del danno» subito a causa della «omessa contribuzione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Muore la zia, il nipote rinuncia all’eredità: nessun risarcimento economico per la badante - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 21 ottobre 2015
Muore la zia, il nipote rinuncia all’#eredità: nessun risarcimento economico per la badante

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento