Medico e una grande passione per i cavalli. Peccato che le due cose non possano interferire l’una con l’altra, almeno da un punto di vista contabile-fiscale. Tramite accertamento analitico, fondato sui dati della sua stessa dichiarazione, l’Amministrazione gli impediva, infatti, di dedurre dal reddito le perdite della scuderia, negando che la stessa fosse inquadrabile come attività commerciale e potesse qualificarsi attività d’impresa minore ex art. 51, D.P.R. n. 597/73.
I Giudici di merito, aditi dal sanitario, confermavano: il possesso di cavalli da corsa al fine di vincere premi non può essere qualificato come attività d’impresa, ma è un semplice “possesso amatoriale”, non avendo prodotto il contribuente prove documentali idonee a contrastare le contestazioni dell’Ufficio. E anche dopo l’intervento della Cassazione, per il medico, le cose non cambiano.
Con l’ordinanza del 30 settembre scorso, n. 20580, la Suprema Corte rigetta il ricorso del sanitario. Le tesi della difesa non convincono, infatti, gli Ermellini, a cominciare dalla pretesa natura commerciale dell’allevamento di animali, da considerare sempre attività commerciale quando non ricorrano i presupposti dell’attività agricola. O al fatto che il contribuente non si limitasse al mero possesso degli equini provvedendo anche alla preparazione, selezione ed avviamento dei purosangue alle competizioni sportive, sotto la guida di abili istruttori.
Tutte circostanze che la Corte definisce “inconcludenti” a dimostrare che l’attività di allevamento presentasse le caratteristiche dell’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Il medico non può dedurre dal reddito le perdite della sua scuderia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 2 ottobre 2014
Il medico non può dedurre dal reddito le perdite della sua scuderia
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Omesso versamento IVA: nessuna condanna per l'imprenditore impossibilitato a pagare
Nessuna condanna per l’omesso versamento dell’Iva quando l’imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco. E' quanto emerge dalla sentenza 9 settembre 2014, n. 37301 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un imprenditore essere ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, (omesso versamento di IVA per l'anno di imposta 2007). Secondo i giudici di merito le dedotte difficoltà economiche della società da lui rappresentata (successivamente fallita) non potevano esimerlo da responsabilità, trattandosi di reato a dolo generico integrato dalla consapevole scelta imprenditoriale di omettere i versamenti dovuti.
A parere degli ermellini, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate. Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità, entro il termine previsto.
Affinché possa dirsi escluso l'elemento soggettivo del reato, occorre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2014, n. 1541; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 5905).
Situazione, quest'ultima, che è accaduta nella fattispecie, laddove l'imputato aveva espressamente dedotto l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti dapprima con risorse di altre società e poi impiegando danaro di sua personale disponibilità ed aveva altresì rilevato che il debito IVA non era l'unico che la società aveva verso l'Erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, continuano i giudici, che tendeva, evidentemente, ad escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il Fisco, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perchè riteneva non plausibile il tentativo di pagare tutti i debiti verso l'Erario non riuscito per una dedotta impossibilità oggettiva.
fonte: www.altalex.com//Omesso versamento IVA: nessuna condanna per l'imprenditore impossibilitato a pagare
Il caso vedeva un imprenditore essere ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, (omesso versamento di IVA per l'anno di imposta 2007). Secondo i giudici di merito le dedotte difficoltà economiche della società da lui rappresentata (successivamente fallita) non potevano esimerlo da responsabilità, trattandosi di reato a dolo generico integrato dalla consapevole scelta imprenditoriale di omettere i versamenti dovuti.
A parere degli ermellini, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate. Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità, entro il termine previsto.
Affinché possa dirsi escluso l'elemento soggettivo del reato, occorre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2014, n. 1541; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 5905).
Situazione, quest'ultima, che è accaduta nella fattispecie, laddove l'imputato aveva espressamente dedotto l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti dapprima con risorse di altre società e poi impiegando danaro di sua personale disponibilità ed aveva altresì rilevato che il debito IVA non era l'unico che la società aveva verso l'Erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, continuano i giudici, che tendeva, evidentemente, ad escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il Fisco, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perchè riteneva non plausibile il tentativo di pagare tutti i debiti verso l'Erario non riuscito per una dedotta impossibilità oggettiva.
fonte: www.altalex.com//Omesso versamento IVA: nessuna condanna per l'imprenditore impossibilitato a pagare
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
mercoledì 1 ottobre 2014
Un accredito di giugno non fa presumere che l’operazione risalga all’anno prima
Un accredito ricevuto (e non dichiarato) a metà giugno 2005, non fa necessariamente presumere che l’operazione sottratta al Fisco sia riferibile al 2004. O quanto meno, la riconducibilità al 2004 non può essere presunta sulla base di pratiche commerciali che “non è provato fossero seguite nei rapporti con i fornitori stranieri dell’impresa”. È quanto emerge dall’interessante sentenza depositata il 29 settembre, n. 40211, della Terza Sezione penale di Cassazione.
Accogliendo il ricorso dell’imputato del reato di dichiarazione infedele, la Corte interviene per rimuovere la decisione d’Appello che, grazie alla riconducibilità dei ricavi non dichiarati al 2004, lo condannava per raggiunti limiti della soglia di punibilità del reato. I fatti traevano origine da due versamenti sospetti provenienti dall’estero e recanti come causale “servizi pubblicitari” o “compensi di mediazione”, che il contribuente non dichiarava.
All’esito del contraddittorio, l’Amministrazione, avvalendosi delle presunzioni ex art. 32, D.P.R. n. 600/73, riteneva di poterli imputare a ricavi non dichiarati del 2004. Giunti in Appello, il giudice confermava la presunzione e la condanna a otto mesi di reclusione. Quando, per gli Ermellini, la riconducibilità al dato anno d’imposta non era affatto stata provata: se per l’accredito risalente al gennaio 2005 era sufficiente riferirlo all’anno prima in base alle normali tempistiche del settore commerciale e alla periodicità dei pagamenti, non lo era per quello di metà giugno. Annullata la sentenza di merito, la Corte non ha potuto rinviare la controversia per l’intervenuta prescrizione ed ha così dichiarato l’estinzione del reato.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Un accredito di giugno non fa presumere che l’operazione risalga all’anno prima
Accogliendo il ricorso dell’imputato del reato di dichiarazione infedele, la Corte interviene per rimuovere la decisione d’Appello che, grazie alla riconducibilità dei ricavi non dichiarati al 2004, lo condannava per raggiunti limiti della soglia di punibilità del reato. I fatti traevano origine da due versamenti sospetti provenienti dall’estero e recanti come causale “servizi pubblicitari” o “compensi di mediazione”, che il contribuente non dichiarava.
All’esito del contraddittorio, l’Amministrazione, avvalendosi delle presunzioni ex art. 32, D.P.R. n. 600/73, riteneva di poterli imputare a ricavi non dichiarati del 2004. Giunti in Appello, il giudice confermava la presunzione e la condanna a otto mesi di reclusione. Quando, per gli Ermellini, la riconducibilità al dato anno d’imposta non era affatto stata provata: se per l’accredito risalente al gennaio 2005 era sufficiente riferirlo all’anno prima in base alle normali tempistiche del settore commerciale e alla periodicità dei pagamenti, non lo era per quello di metà giugno. Annullata la sentenza di merito, la Corte non ha potuto rinviare la controversia per l’intervenuta prescrizione ed ha così dichiarato l’estinzione del reato.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Un accredito di giugno non fa presumere che l’operazione risalga all’anno prima
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Quando il diritto di recesso configura un’ipotesi di reato
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime, come il diritto di recesso, può costituire una modalità di realizzazione del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, quando effettuato al solo scopo di consentire all’imprenditore fallito di sottrarre una parte del suo patrimonio al soddisfacimento dei creditori. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 30830/14.
Il caso
Il procuratore della Repubblica proponeva ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che annullava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., avente ad oggetto il 90% della quote di una società, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 216, comma 2, l.f. (bancarotta fraudolenta), per cui si procedeva nei confronti dell’indagata.
Secondo l’ipotesi accusatoria la donna, nella sua qualità di socio amministratore della società, concorreva nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con il marito, imprenditore titolare di una ditta individuale, dichiarato fallito, il quale nel corso di un’assemblea ordinaria della predetta società, aveva fraudolentemente esercitato il diritto di recesso da tale società, di cui deteneva il 90% delle quote sociali, che, in tal modo, erano state così sottratte alla procedura fallimentare riguardante la sua ditta individuale, in quanto, la relativa titolarità, in conseguenza all’avvenuto recesso, si era trasferita in capo alla moglie.
Il Tribunale del riesame aveva, invero, evidenziato come l’uomo avesse legittimamente esercitato, ai sensi dell’art. 2743 c.c., il diritto di recesso di cui era titolare, in virtù del quale il rimborso della quota di socio era avvenuto senza riduzione del capitale sociale. Il ricorrente contesta, in particolare, le legittimità dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, peraltro avvenuto appena due giorni prima della dichiarazione di fallimento del marito dell’indagata. Il recesso dell’uomo, secondo la prospettazione del procuratore della Repubblica, è stato effettuato proprio allo scopo di consentire all’indagato, una volta dichiarato fallito come imprenditore individuale, di sottrarre, con il concorso della moglie, una parte del suo patrimonio al soddisfacimento dei suoi creditori.
La Cassazione riporta, sul punto, i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 216 l.f., secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Cass., Sez. V, n. 44891/08; Cass., Sez. V, n. 4739/99).
Conseguentemente, anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime può costituire uno strumento in frode ai creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto (Cass., Sez. V, n. 9430/96). Secondo l’interpretazione della Cassazione, il Tribunale del riesame ha fatto discendere l’impossibilità di attribuire natura distrattiva al recesso dell’imprenditore esclusivamente dal mero riconoscimento di tale diritto in capo al socio di una s.r.l. da parte dell’art. 2734 c.c., omettendo qualsiasi accertamento in concreto sulla liceità di tale azione. Ma ciò, non appare sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione compiuta. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Quando il diritto di recesso configura un’ipotesi di reato
Il caso
Il procuratore della Repubblica proponeva ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che annullava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., avente ad oggetto il 90% della quote di una società, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 216, comma 2, l.f. (bancarotta fraudolenta), per cui si procedeva nei confronti dell’indagata.
Secondo l’ipotesi accusatoria la donna, nella sua qualità di socio amministratore della società, concorreva nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con il marito, imprenditore titolare di una ditta individuale, dichiarato fallito, il quale nel corso di un’assemblea ordinaria della predetta società, aveva fraudolentemente esercitato il diritto di recesso da tale società, di cui deteneva il 90% delle quote sociali, che, in tal modo, erano state così sottratte alla procedura fallimentare riguardante la sua ditta individuale, in quanto, la relativa titolarità, in conseguenza all’avvenuto recesso, si era trasferita in capo alla moglie.
Il Tribunale del riesame aveva, invero, evidenziato come l’uomo avesse legittimamente esercitato, ai sensi dell’art. 2743 c.c., il diritto di recesso di cui era titolare, in virtù del quale il rimborso della quota di socio era avvenuto senza riduzione del capitale sociale. Il ricorrente contesta, in particolare, le legittimità dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, peraltro avvenuto appena due giorni prima della dichiarazione di fallimento del marito dell’indagata. Il recesso dell’uomo, secondo la prospettazione del procuratore della Repubblica, è stato effettuato proprio allo scopo di consentire all’indagato, una volta dichiarato fallito come imprenditore individuale, di sottrarre, con il concorso della moglie, una parte del suo patrimonio al soddisfacimento dei suoi creditori.
La Cassazione riporta, sul punto, i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 216 l.f., secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Cass., Sez. V, n. 44891/08; Cass., Sez. V, n. 4739/99).
Conseguentemente, anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime può costituire uno strumento in frode ai creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto (Cass., Sez. V, n. 9430/96). Secondo l’interpretazione della Cassazione, il Tribunale del riesame ha fatto discendere l’impossibilità di attribuire natura distrattiva al recesso dell’imprenditore esclusivamente dal mero riconoscimento di tale diritto in capo al socio di una s.r.l. da parte dell’art. 2734 c.c., omettendo qualsiasi accertamento in concreto sulla liceità di tale azione. Ma ciò, non appare sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione compiuta. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Quando il diritto di recesso configura un’ipotesi di reato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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