Un accredito ricevuto (e non dichiarato) a metà giugno 2005, non fa necessariamente presumere che l’operazione sottratta al Fisco sia riferibile al 2004. O quanto meno, la riconducibilità al 2004 non può essere presunta sulla base di pratiche commerciali che “non è provato fossero seguite nei rapporti con i fornitori stranieri dell’impresa”. È quanto emerge dall’interessante sentenza depositata il 29 settembre, n. 40211, della Terza Sezione penale di Cassazione.
Accogliendo il ricorso dell’imputato del reato di dichiarazione infedele, la Corte interviene per rimuovere la decisione d’Appello che, grazie alla riconducibilità dei ricavi non dichiarati al 2004, lo condannava per raggiunti limiti della soglia di punibilità del reato. I fatti traevano origine da due versamenti sospetti provenienti dall’estero e recanti come causale “servizi pubblicitari” o “compensi di mediazione”, che il contribuente non dichiarava.
All’esito del contraddittorio, l’Amministrazione, avvalendosi delle presunzioni ex art. 32, D.P.R. n. 600/73, riteneva di poterli imputare a ricavi non dichiarati del 2004. Giunti in Appello, il giudice confermava la presunzione e la condanna a otto mesi di reclusione. Quando, per gli Ermellini, la riconducibilità al dato anno d’imposta non era affatto stata provata: se per l’accredito risalente al gennaio 2005 era sufficiente riferirlo all’anno prima in base alle normali tempistiche del settore commerciale e alla periodicità dei pagamenti, non lo era per quello di metà giugno. Annullata la sentenza di merito, la Corte non ha potuto rinviare la controversia per l’intervenuta prescrizione ed ha così dichiarato l’estinzione del reato.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Un accredito di giugno non fa presumere che l’operazione risalga all’anno prima
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mercoledì 1 ottobre 2014
Un accredito di giugno non fa presumere che l’operazione risalga all’anno prima
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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