Nessuna condanna per l’omesso versamento dell’Iva quando l’imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco. E' quanto emerge dalla sentenza 9 settembre 2014, n. 37301 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un imprenditore essere ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, (omesso versamento di IVA per l'anno di imposta 2007). Secondo i giudici di merito le dedotte difficoltà economiche della società da lui rappresentata (successivamente fallita) non potevano esimerlo da responsabilità, trattandosi di reato a dolo generico integrato dalla consapevole scelta imprenditoriale di omettere i versamenti dovuti.
A parere degli ermellini, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate. Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità, entro il termine previsto.
Affinché possa dirsi escluso l'elemento soggettivo del reato, occorre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2014, n. 1541; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 5905).
Situazione, quest'ultima, che è accaduta nella fattispecie, laddove l'imputato aveva espressamente dedotto l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti dapprima con risorse di altre società e poi impiegando danaro di sua personale disponibilità ed aveva altresì rilevato che il debito IVA non era l'unico che la società aveva verso l'Erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, continuano i giudici, che tendeva, evidentemente, ad escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il Fisco, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perchè riteneva non plausibile il tentativo di pagare tutti i debiti verso l'Erario non riuscito per una dedotta impossibilità oggettiva.
fonte: www.altalex.com//Omesso versamento IVA: nessuna condanna per l'imprenditore impossibilitato a pagare
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giovedì 2 ottobre 2014
Omesso versamento IVA: nessuna condanna per l'imprenditore impossibilitato a pagare
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