In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime, come il diritto di recesso, può costituire una modalità di realizzazione del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, quando effettuato al solo scopo di consentire all’imprenditore fallito di sottrarre una parte del suo patrimonio al soddisfacimento dei creditori. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 30830/14.
Il caso
Il procuratore della Repubblica proponeva ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che annullava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., avente ad oggetto il 90% della quote di una società, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 216, comma 2, l.f. (bancarotta fraudolenta), per cui si procedeva nei confronti dell’indagata.
Secondo l’ipotesi accusatoria la donna, nella sua qualità di socio amministratore della società, concorreva nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con il marito, imprenditore titolare di una ditta individuale, dichiarato fallito, il quale nel corso di un’assemblea ordinaria della predetta società, aveva fraudolentemente esercitato il diritto di recesso da tale società, di cui deteneva il 90% delle quote sociali, che, in tal modo, erano state così sottratte alla procedura fallimentare riguardante la sua ditta individuale, in quanto, la relativa titolarità, in conseguenza all’avvenuto recesso, si era trasferita in capo alla moglie.
Il Tribunale del riesame aveva, invero, evidenziato come l’uomo avesse legittimamente esercitato, ai sensi dell’art. 2743 c.c., il diritto di recesso di cui era titolare, in virtù del quale il rimborso della quota di socio era avvenuto senza riduzione del capitale sociale. Il ricorrente contesta, in particolare, le legittimità dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, peraltro avvenuto appena due giorni prima della dichiarazione di fallimento del marito dell’indagata. Il recesso dell’uomo, secondo la prospettazione del procuratore della Repubblica, è stato effettuato proprio allo scopo di consentire all’indagato, una volta dichiarato fallito come imprenditore individuale, di sottrarre, con il concorso della moglie, una parte del suo patrimonio al soddisfacimento dei suoi creditori.
La Cassazione riporta, sul punto, i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 216 l.f., secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Cass., Sez. V, n. 44891/08; Cass., Sez. V, n. 4739/99).
Conseguentemente, anche l’esercizio di facoltà astrattamente legittime può costituire uno strumento in frode ai creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto (Cass., Sez. V, n. 9430/96). Secondo l’interpretazione della Cassazione, il Tribunale del riesame ha fatto discendere l’impossibilità di attribuire natura distrattiva al recesso dell’imprenditore esclusivamente dal mero riconoscimento di tale diritto in capo al socio di una s.r.l. da parte dell’art. 2734 c.c., omettendo qualsiasi accertamento in concreto sulla liceità di tale azione. Ma ciò, non appare sufficiente ad escludere la natura distrattiva dell’operazione compiuta. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Quando il diritto di recesso configura un’ipotesi di reato
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mercoledì 1 ottobre 2014
Quando il diritto di recesso configura un’ipotesi di reato
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