martedì 24 settembre 2013

Il figlio può spostare l’anziana madre senza autorizzazione

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 23 settembre 2013 n. 39217
   
Il figlio non commette reato se sposta la residenza dell’anziana madre anche se per ella è stato nominato un amministratore di sostegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 39217/2013.

Tale condotta infatti non viola l’articolo 650 del Cp che fa riferimento a provvedimenti con cui l’autorità imponga ad una o più persone determinate un particolare condotta, commissiva od omissiva, dettata da contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi (id est pubblici) afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene.

“Ma, se la condotta dell’imputato non è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 c.p. - prosegue la sentenza - […] ragioni di completezza di analisi impongono di osservare che la condotta in esame non costituirebbe reato neppure alla stregua della originaria contestazione mossa al F. ai sensi dell’art. 388 co. 2 c.p.”.

Infatti, spiegano i giudici: “Il comportamento dell’imputato che, nella certezza di esaudire la volontà dell’anziana madre (poi deceduta nel 2010) espressa in ambito familiare, l’ha riportata con sé in Sicilia, nella sua terra di origine, non si traduce in alcuna inosservanza penalmente apprezzabile del provvedimento con cui il giudice tutelare ha nominato alla donna un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 c.c.”.

fonte: ilsole24ore/Il figlio può spostare l’anziana madre senza autorizzazione

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