24 settembre 2013
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Approfondimento del 24-09-2013 - Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 settembre 2013 n. 21831
In caso di furto dell’auto, il diritto dell’assicurazione di rivalersi sulla società che gestisce il “parcheggio non custodito” ed automatizzato (autorizzato dal comune, in prossimità di grossi nodi di interscambio), dipende dalla esposizione o meno dell’avviso al di fuori dell’area. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21831/2013, cassando la sentenza che accoglieva il ricorso dell’assicurazione e rinviando alla Corte territoriale per una nuova decisione che accerti la presenza o meno dell’avviso.
Secondo gli ermellini infatti: “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà )” - che l’ utente può non accettare non essendo privo di alternative (Corte Costituzionale n. 66 del 2005)”.
Conseguentemente “l’univoca qualificazione contrattuale del servizio” - e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia - “reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta” - che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità - sì che la scheda metallica, che consente di immettervi il veicolo, in tal caso è predisposta per misurare il tempo dell’utilizzazione dello spazio, non il controllo di colui che ritira l’auto, così potendone assicurare la custodia”.
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