sabato 20 luglio 2019

Coppie omosessuali: legittimo vietare la procreazione assistita

Con un comunicato del 18 giugno 2019 l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha annunciato che la Consulta, in pari data, ha statuito che non è illegittimo il divieto di procreazione assistita, posto a carico delle coppie omosessuali, dalla Legge sulla procreazione medicalmente assistita.
La Consulta, in camera di consiglio, ha infatti discusso le questioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano in ordine alla legittimità costituzionale della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), nella parte in cui vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
In attesa del deposito della sentenza, completa di motivazione, l’Ufficio stampa della Corte ha quindi anticipato che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate infondate.
In altre parole, i giudici delle leggi hanno ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto coi principi costituzionali invocati dai due Tribunali.
Si ricorderà che lo stesso articolato è stato più volte sottoposto alla lente di legittimità:
nel 2009, i commi II e III dell’articolo 14 venivano dichiarati parzialmente illegittimi (sentenza n. 151): più in dettaglio il comma II veniva giudicato illegittimo laddove prevedeva un limite di produzione di embrioni “comunque non superiore a tre” e finanche nella parte ove prevedeva l’obbligo di “un unico e contemporaneo impianto”. Il comma III, che statuiva di poter crioconservare gli embrioni “qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, veniva dichiarato illegittimo nella parte ove non prevedeva che il trasferimento di siffatti embrioni, “da realizzare non appena possibile”, dovesse essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna;
nel 2014 la stessa Corte Costituzionale sanciva l’illegittimità della Legge n. 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della Costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte ove vietava il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in ipotesi di infertilità assoluta;
nel 2015, infine, gli stessi giudici dichiaravano illegittimo l’articolo 13, commi III, lettera b, e IV, che sanzionava penalmente la condotta dell’operatore medico preordinata a consentire il trasferimento nell’utero della donna dei soli embrioni sani, o portatori sani di malattie genetiche, per contrasto rispetto agli articoli 3 e 32 della Costituzione, facendo in tal modo salva quella parte della norma che vieta la soppressione degli embrioni malati e non inutilizzabili, non potendo essere ridotti alla stregua di mero materiale biologico.
fonte: www.altalex.com

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