domenica 12 marzo 2017

Fatture false: doppio reato se chi le emette e le usa è la stessa persona

In tema di reati tributari l’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce una deroga alla regola fissata dall’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato: va escluso il concorso di persone tra chi ha emesso la fattura per operazione inesistente e chi l'ha utilizzata, e ciò allo scopo di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte.
La deroga vale anche quando chi emette la fattura falsa e chi la utilizza sono la stessa persona?
Alla domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza 6 febbraio 2017, n. 5434.
La pronuncia in commento prende origine dal ricorso proposto dall’imputato avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che riformava parzialmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, condannando lo stesso per il reato di cui all’art. 2, d.lgs 74/2000 “per avere, in qualità di legale rappresentante […], indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi mediante utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti”.
Articolando i primi due motivi di ricorso, il difensore dell’imputato lamentava l’erronea applicazione del sopracitato art. 9, d.lgs 74/2000 nonché violazione del ne bis in idem, atteso che all’imputato era già stata applicata la pena su richiesta con sentenza del Tribunale di Perugia ex art. 444 c.p.p. per il reato di emissione di fatture false di cui all’art. 8, d.lgs 74/2000, relativamente alla stessa fattura asseritamente utilizzata per la dichiarazione oggetto di contestazione nel procedimento in corso.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamentava invece la violazione del disposto di cui all’art. 238 bis c.p.p., con riferimento alla ritenuta errata valutazione della sentenza di patteggiamento al fine della prova circa la sussistenza del reato di cui all’art. 2, d.lgs 74/2000.
La motivazione della S.C. si articola nell’esame congiunto dei primi due motivi e, successivamente del terzo e quarto motivo, concludendo con una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Dopo aver riconosciuto la natura dell’art. 9, d.lgs 74/2000, osservando che lo stesso “deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato” ed “esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente” la Cassazione prosegue osservando come tale regime derogatorio non possa trovare applicazione quando “la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione” (Cass. Pen., Sez. III, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545).
Prosegue la Corte richiamando un proprio consolidato orientamento (Cass. Pen., Sez. III, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Cass. Pen., Sez. III, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963) per cui "In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica").
Riconoscendo l’esaustività e la conformità ai principi appena enunciati della motivazione della sentenza d’appello circa la non operatività della deroga di cui all’art. 9, d.lgs 74/2000 nel caso in esame, la S.C. evidenziava come la condotta dell’imputato si fosse estrinsecata in due diversi segmenti: legale rappresentante della società ed utilizzatore della fattura per operazioni inesistenti nel procedimento in esame; amministratore di fatto di una diversa società cartiera emittente le fatture false nel diverso procedimento conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Deve essere per inciso evidenziato come tale orientamento consolidato in giurisprudenza, trovi voci critiche nella dottrina, che sottolinea la necessità di una maggiore attenzione circa la ratio sottesa alla disposizione derogatoria e circa l’effettiva applicabilità del ne bis in idem: “la ratio dell’art. 9 (evitare una duplicazione di sanzioni in capo alla medesima persona per un unico episodio offensivo dell’interesse erariale, e quindi, in sostanza, per un medesimo fatto) ne rende evidente l’applicabilità ( quanto meno in via analogica, e sulla base del ragionamento a fortiori) anche nel caso in ci emittente ed utilizzatore siano la stessa medesima persona fisica; anche in tal caso, infatti, si è di fronte ad un unico episodio offensivo, con riferimento al quale costituirebbe un’indebita duplicazione di sanzione […]”(cfr. A. Lanzi, P. Aldrovandi, Diritto Penale Tributario, CEDAM, 2014, p. 78).
Alla dichiarazione di manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso, per le ragioni sopraesposte, seguiva la stessa sorte anche per gli ultimi due motivi di ricorso, relativi alla prova del carattere fittizio della fattura: la Cassazione sottolineava la piena utilizzabilità della sentenza di patteggiamento ai fini della prova del fatto in essa accertato ex art. 238 bis c.p.p., certificando la correttezza dell’ordito motivazionale della sentenza d’appello oggetto di impugnazione.
Alla duplice valutazione di manifesta infondatezza dei motivi proposti seguiva la declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso proposto e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Fonte: www.altalex.com/Fatture false: doppio reato se chi le emette e le usa è la stessa persona | Altalex

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