domenica 12 marzo 2017

Unioni civili e permessi per assistenza a disabili: le istruzioni dell’Inps

Con la Circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’INPS fornisce le istruzioni operative in merito alla concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 in tema di unioni civili e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016.
Ricorda infatti l’Istituto che la legge n. 76/2016, nel disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, ha previsto, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Per la qualificazione di “parte dell’unione civile” occorre fare riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Per la qualificazione di “convivente” occorre aver riguardo alla “convivenza di fatto” come individuata dalla legge n. 76/2016: «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile»; per l'accertamento della convivenza di fatto è necessario riferirsi alla dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n.223).
Con la sentenza n. 213/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 104/1002 nella parte in cui non includono il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti (3 giorni al mese) previsti a favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado (con possibilità di estensione fino al terzo grado) riconosciuti in situazione di disabilità grave.
L'INPS chiarisce che la parte di un'unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, mentre il convivente di fatto, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege n. 104/92.
Peraltro, dato che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Infine, l'Inps fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di concessione dei benefici: al momento, in attesa che siano perfezionate le procedure, sia gli uniti civilmente sia i conviventi di fatto possono presentare la domanda alla struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.

Fonte: www.altalex.com/Unioni civili e permessi per assistenza a disabili: le istruzioni dell’Inps | Altalex

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