giovedì 9 febbraio 2017

Anche il direttore dei lavori è responsabile dei danni dovuti a difetti di costruzione

E' obbligo del direttore dei lavori accertare la conformità dell'opera al progetto e alle modalità di esecuzione in aderenza al capitolato e alle regole della tecnica.
Decisione: Sentenza n. 8700/2016 Cassazione Civile - Sezione II
Il caso.
Un condominio citava il costruttore per il risarcimento dei danni da infiltrazioni, il quale li ritiene ascrivibili esclusivamente alla responsabilità del progettista-direttore dei lavori.
Il Tribunale condannava in solido il costruttore e il progettista-direttore dei lavori, ma la Corte di Appello riformava integralmente la decisione osservando che il diritto al risarcimento nei confronti del costruttore si era prescritto, e che poteva ritenersi accertata in giudizio l'assenza di responsabilità (di natura extra-contrattuale) del progettista-direttore dei lavori.
Il condominio proponeva ricorso per Cassazione, che lo accoglie e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.
La decisione.
La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso del condominio, che lamentava l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal costruttore, relativamente al termine annuale stabilito dall'art. 1669, comma 2, codice civile: «La frattura nel percorso logico-argomentativo è evidente ed assai rilevante ai fini della decisione perché la seconda raccomandata del 16.6.1993(prima menzionata e poi inspiegabilmente ignorata), contenendo costituzione in mora e quindi valevole certamente come atto interruttivo, avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 2945 primo coma cc, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione (annuale, ex art. 1669 comma 2 cc), termine che sarebbe stato ancora in corso al 9.6.1994, data della terza raccomandata, che faceva nuovamente decorrere l'inizio del termine annuale, con gli inevitabili riflessi alla data di promovimento del giudizio risarcitorio (31.1.1995)».
Il Collegio, richiamandosi alle Sezioni Unite, precisa che «la Corte territoriale mostra chiaramente di ignorare il principio generale, affermato anche dalle sezioni unite, secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 Rv. 583491; Sez. L, Sentenza n. 16542 del 14/07/2010 Rv. 614525; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013 Rv. 627483; Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 30/06/2015 Rv. 635919 non massimata)».
La Cassazione ritiene fondato anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l'esclusione di responsabilità del direttore dei lavori: «Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v., tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013 Rv. 627344;, Cass. nn. 19868/09, 3406/06, 13158/02, 4900/93)».
Il Collegio precisa la natura e i contorni della responsabilità: «E' stato affermato in giurisprudenza che la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (v. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 Rv. 567581; Sez. 2, Sentenza n. 11359 del 29/08/2000 Rv. 539873). Per quanto attiene in particolare al direttore dei lavori dell'appaltatore (ed è il caso che qui interessa) è stato altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte (v. Sentenza n. 15789/2003 cit. in motivazione)».
Esaminando anche i motivi di ricorso incidentale, la Suprema Corte afferma il contenuto dell'obbligazione del direttore dei lavori, al quale compete «l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Sez. l, Sentenza n. 24859 del 2008 non massimata; Cass., n. 11359 del 2000; Cass., n. 15124 del 2001; Cass., n. 15255 del 2005; Cass., n. 10728 del 2008)».
La Corte accoglie quindi il ricorso principale e due motivi del ricorso incidentale.
Osservazioni.
Nel caso di danno a terzi, sussiste la responsabilità di natura extra-contrattuale del direttore dei lavori, che può concorrere con quella del committente e dell'appaltatore, se le azioni od omissioni hanno dato un contributo causale a produrre il danno.

Fonte: www.ilsole24ore.com/Anche il direttore dei lavori è responsabile dei danni dovuti a difetti di costruzione

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