Con la sentenza n. 204 del 21 luglio 2016, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 ter ord. penit. nella parte in cui « non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 », sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della CEDU, ha affermato che: "sarebbe... fuori da ogni logica di sistema, oltre che... in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all'ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare".
Per leggere la sentenza cliccare qui: Consulta OnLine - Sentenza n. 204 del 2016
Fonte: www.penalecontemporaneo.it
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martedì 2 agosto 2016
Sovraffollamento carcerario: anche i condannati all'ergastolo hanno titolo al risarcimento del danno

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