Il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Il documento di prassi ricorda che sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.
E’, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso, se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito.
Infine, la richiesta di rimborso è ammissibile quando il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
Come presentare l’istanza di rimborso del canone Rai
La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile a partire dal 15 settembre 2016 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali dei servizi telematici.
Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento di oggi, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.
Come avviene la restituzione dei soldi: l’accredito dei rimborsi
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Come compilare il modulo per il rimborso canone Rai
Dati del dichiarante
In questa sezione vanno indicati i dati anagrafici (Cognome, Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e l’indirizzo e-mail del soggetto che richiede il rimborso.
Richiesta in qualità di erede di
Se il rimborso è richiesto da un erede in relazione all’utenza elettrica intestata a un soggetto deceduto, nella relativa sezione vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto deceduto.
Impegno alla presentazione telematica
Questo riquadro deve essere compilato e firmato soltanto se la richiesta di rimborso è trasmessa tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere.
Richiesta di rimborso
In questo riquadro vanno indicati:
– l’anno d’imposta cui si riferisce il canone tv. L’anno non può essere il 2015 o un altro anno precedente, in quanto questo modello è utilizzabile solo per il rimborso del canone addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica;
– l’importo totale del rimborso richiesto;
– il codice del POD (punto di prelievo – informazione presente nella fattura/bolletta). Se il POD è il medesimo per tutte le fatture è sufficiente indicarlo una sola volta nella prima riga;
– il numero identificativo delle fatture/bollette in cui è stato addebitato il canone di cui si richiede il rimborso (informazione presente nella fattura/bolletta);
– l’importo del canone di cui si richiede il rimborso per ciascuna fattura.
L’importo totale richiesto deve coincidere con la somma degli importi del canone richiesti a rimborso per ciascuna fattura.
Inoltre, va specificato il motivo per cui si richiede il rimborso del canone pagato a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto, indicando nella richiesta il codice appropriato tra quelli di seguito elencati:
1) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’art. 1, comma 132, della legge n. 244/2007 (cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
2) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
3) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (ad esempio mediante addebito sulla pensione);
4) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
N.B. In questo caso indicare:
il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone.
Tale indicazione vale come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e produce gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1, lettera c), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e sue successive modifiche;
il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta. In particolare, nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (appartenenza alla stessa famiglia anagrafica). Il campo “data fine” deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati. Pertanto, in tale campo va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto il cui codice fiscale è stato indicato nell’apposito campo). Se, invece, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, il presupposto sussiste ancora, il campo “data fine” non deve essere compilato.
Se il campo “data fine” non è compilato, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
L’erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.
Se successivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso si verifica una variazione dei presupposti, va compilata l’apposita sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, e successive modifiche, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
5) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
6) altri motivi diversi dai precedenti.
Nell’apposito spazio può essere inserita una sintetica descrizione del motivo per cui si richiede il rimborso del canone di abbonamento.
Firma del richiedente
Indicare la data e apporre la firma del richiedente.
La richiesta di rimborso è presentata:
– direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
– tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente punto.
Come va presentata la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la richiesta di rimborso può anche essere spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Per scaricare il modello cliccare qui: Ric_RIMB_RAI_mod.pdf
Fonte: www.laleggepertutti.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 3 agosto 2016
Come chiedere il rimborso del Canone Rai
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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