È illegittimo negare il rimborso IRPEF in ragione della tardività della dichiarazione integrativa con cui viene avanzata contestualmente l’istanza del credito. La presentazione dei due atti è soggetta a termini diversi: la seconda, entro la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322/98), la prima, entro il più lungo termine di quarantotto mesi a decorrere dal pagamento o dal saldo (art. 38, D.P.R. n. 602/73). Ne consegue che l’istanza di rimborso, pur se accompagnata all’intempestiva dichiarazione rettificativa, è comunque valida.
È quanto emerge dalla sentenza del 17 settembre 2014, n. 19537, con cui la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e annulla la decisione di merito che negava il diritto al rimborso. Come affermato dai Supremi Giudici, il menzionato art. 2, che attribuisce al contribuente la facoltà di emendare i propri errori mediante dichiarazione integrativa, “non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso”. Posto che l’ultimo inciso della norma correla al rispetto del termine di presentazione della dichiarazione la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Con la conseguenza che l’istanza di rimborso può essere proposta “anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”. Viceversa, afferma la Corte, si finirebbe con il penalizzare il contribuente che accompagni la domanda di rimborso ad una dichiarazione integrativa, rispetto a quello che la presenti evitando la citata emenda. Ove il primo rispetto al secondo “presta un diverso e più intenso grado di collaborazione e trasparenza… esponendosi non solo ai controlli sulla dichiarazione ma altresì alle correlate responsabilità”.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Salvo il rimborso chiesto con una dichiarazione integrativa tardiva
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 20 settembre 2014
Salvo il rimborso chiesto con una dichiarazione integrativa tardiva
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento