È illegittimo negare il rimborso IRPEF in ragione della tardività della dichiarazione integrativa con cui viene avanzata contestualmente l’istanza del credito. La presentazione dei due atti è soggetta a termini diversi: la seconda, entro la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322/98), la prima, entro il più lungo termine di quarantotto mesi a decorrere dal pagamento o dal saldo (art. 38, D.P.R. n. 602/73). Ne consegue che l’istanza di rimborso, pur se accompagnata all’intempestiva dichiarazione rettificativa, è comunque valida.
È quanto emerge dalla sentenza del 17 settembre 2014, n. 19537, con cui la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e annulla la decisione di merito che negava il diritto al rimborso. Come affermato dai Supremi Giudici, il menzionato art. 2, che attribuisce al contribuente la facoltà di emendare i propri errori mediante dichiarazione integrativa, “non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso”. Posto che l’ultimo inciso della norma correla al rispetto del termine di presentazione della dichiarazione la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Con la conseguenza che l’istanza di rimborso può essere proposta “anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”. Viceversa, afferma la Corte, si finirebbe con il penalizzare il contribuente che accompagni la domanda di rimborso ad una dichiarazione integrativa, rispetto a quello che la presenti evitando la citata emenda. Ove il primo rispetto al secondo “presta un diverso e più intenso grado di collaborazione e trasparenza… esponendosi non solo ai controlli sulla dichiarazione ma altresì alle correlate responsabilità”.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Salvo il rimborso chiesto con una dichiarazione integrativa tardiva
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sabato 20 settembre 2014
Salvo il rimborso chiesto con una dichiarazione integrativa tardiva

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