giovedì 14 giugno 2018

Divieto di sosta valido: basta sia visibile un solo tipo di segnaletica

Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un solo tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica. Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n. 2417 del 2018.
In caso di cattiva visibilità - In termini diversi, e, in particolare, per l'affermazione che qualora sia ben visibile il segnale che attribuisce il diritto di precedenza ai veicoli procedenti su una determinata strada, e sia, per circostanze fortuite, mal visibile il segnale che impone l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che alla detta strada debbano accedere, erra per difetto di motivazione il giudice del merito che, dovendo ripartire le responsabilità per l'urto di due veicoli, giudica come se non esistesse alcun segnale e, perciò, come se operasse il criterio generale dell'articolo 105, secondo comma, codice della strada, attribuente la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Infatti la fortuita attenuazione della visibilità dei segnali non importa la revoca automatica del relativo provvedimento amministrativo, Cassazione, sentenza 3 maggio 1976, n. 1569, in Responsabilità civile e previdenza, 1977, p. 86.
Il comportamento dell’utente - Sempre in un'ottica parzialmente diversa, rispetto a quella che sorregge la pronunzia in rassegna, nel senso che in tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge.
In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce, Cassazione, sentenza 28 giugno 2005, n 13875, in Il giudice di pace, 2006, p. 314, (con nota di Busca, Segnaletica stradale e sosta nell'area portuale di un autoveicolo) che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Comandante del Porto di Salerno per violazione dell'art. 40 dell'Ordinanza d.d. 15 gennaio 1996 di Compamare Salerno, sanzionata dall'art. 1140 cod. nav., osservando essere rimasto nel caso pacificamente accertato, in fatto, che ove era stato lasciato in sosta il veicolo del ricorrente non vi era alcun divieto, ed evidenziando al riguardo che un segnale orizzontale relativo a una zona destinata al parcheggio - esplicitamente disciplinante lo spazio fisico sul quale esso incombe - non può essere anche ad altro spazio a essa esterno riferito e applicato, non essendo possibile, in contrasto con il principio di tassatività della norma prescrittiva, estendere in via interpretativa la portata di un divieto.
In questo ultimo senso, altresì, per l'affermazione che in tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. La segnaletica stradale, infatti, costituisce non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce, Cassazione, sentenza 19 febbraio 2009, n. 4058, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 2009, p. 521, resa in una fattispecie, riguardante una infrazione elevata per eccesso di velocità, i cui il limite violato non era evidenziato da apposita segnaletica, bensì era stato apoditticamente affermato dal Comune come esistente da molti anni sulla base delle affermazioni di persone qualificate.
Ulteriori riferimenti - Per utili riferimenti - ricordata in motivazione nella pronunzia in rassegna - nel senso che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, Cassazione, sez. un., sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, che ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore.
La giurisprudenza di merito - Per la giurisprudenza di merito, la mancata segnalazione di strada gravata da obbligo assoluto di cedere la precedenza (segnale di stop) non dà origine a una situazione di pericolo occulto quando, lungi dal creare contraddittorietà di segnali, determina la reviviscenza delle normali regole sulla precedenza stabilita dal codice della strada, App. Milano 24 novembre 1981, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 1982, p. 131, resa in una fattispecie in cui il segnale verticale di stop era stato apportato da ignoti e quello orizzontale era scarsamente visibile, mentre la segnaletica era stata con ritardo ripristinata.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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