martedì 28 giugno 2016

Molestie: sì a sms e telefonate assillanti per i soldi del mantenimento

Lecito tampinare l’ex coniuge con telefonate continue ed sms, anche nelle ore notturne, se l’oggetto delle comunicazioni riguarda il rispetto degli obblighi di mantenimento e i rapporti con i figli. Il reato di molestie, infatti, può scattare solo nel caso in cui il comportamento persecutorio sia determinato da futili motivi e, di certo, tali non sono le questioni attinenti ai doveri familiari, specie se in mezzo ci sono i figli minori. È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 26778/2016.
La vicenda
La Corte assolve dalla accusa penale di molestie una donna, incriminata a causa del suo comportamento assillante nei confronti del precedente marito; oggetto del contendere una serie continua di comunicazioni tramite telefono ed sms che, a detta del destinatario, avrebbero avuto l’effetto di procurargli un indebito disturbo. Senonché tale comportamento era stato dettato dalla necessità di incalzare l’uomo al rispetto dei propri doveri stabiliti dal giudice della separazione: questi, infatti, era a sua volta accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non avendo provveduto al mantenimento tanto da essere condannato anche in sede penale.
La donna, in evidente stato di bisogno e necessità, era stata sfrattata per morosità e aveva grandi difficoltà a gestire la prole.
Lecito lo stress telefonico se per necessità
Lo stato di necessità economica e l’agire in ragione di un proprio diritto tutt’altro che secondario, come l’ottenimento dell’assegno di mantenimento, fanno sì che il comportamento ossessivo, quello cioè di chi telefona in tutti gli orari del giorno e della notte, non possa essere qualificato come reato di molestia. Insomma, è lecito stressare telefonicamente per ottenere i soldi dell’assegno mensile e il rispetto dei doveri di genitore verso i figli. Secondo infatti la sentenza in commento, una volta riconosciuto che le telefonate e gli sms vertono su questioni non futili e di rilevante interesse per i figli, è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo.
Il che significa che non può essere giustificato il comportamento del genitore che, per sottrarsi agli obblighi a suo carico (economici e di assistenza), rifiuti ogni colloquio con il coniuge separato. Egli deve, anzi, andare incontro alle proprie responsabilità e non può glissare dinanzi alle telefonate che lo richiamano ai doveri stabiliti dal giudice.

Fonte: www.laleggepertutti.it/Molestie: sì a sms e telefonate assillanti per i soldi del mantenimento

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