La liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Cost.
È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione, sezione lavoro, cui dovrà attenersi il giudice dell’appello.
Nello specifico, i giudici del merito avevano respinto la domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento di malattia (mobbing) di origine professionale con condanna dell’INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all’art. 13 d.lgs. n. 38/2000. Ciò in quanto l’entità del danno biologico è stata determinata dal ctu, nel giudizio contro il datore di lavoro, nella misura del 5% (inferiore al minimo richiesto ai fini della tutela INAIL).
Il ricorrente contestava, quindi, in Cassazione la possibilità di determinare l’entità del danno biologico richiesto ai sensi dell’art. 13 cit. sulla scorta di quella effettuata nella causa risarcitoria contro il datore di lavoro.
Tale motivo di impugnazione è stato ritenuto dal giudice di legittimità fondato. In effetti, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al D.M. 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica.
Fonte: www.altalex.com/Danno biologico Inail: la Cassazione precisa i criteri per la quantificazione | Altalex
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lunedì 27 giugno 2016
Danno biologico Inail: la Cassazione precisa i criteri per la quantificazione

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