lunedì 12 agosto 2013

La cartella esattoriale indirizzata al defunto è valida nei confronti degli eredi

La Stampa - La cartella esattoriale indirizzata al defunto è valida nei confronti degli eredi

La Cassazione, con la sentenza 17430/13, esprime un principio analogo già enunciato in altre sentenze, ovvero che la cartella di pagamento indirizzata al contribuente defunto è da ritenersi validamente notificata presso il suo ultimo domicilio ed il relativo debito che ne scaturisce deve essere regolato dagli eredi. Nel caso di specie si tratta della moglie di un professionista che aveva proposto ricorso contro una cartella di pagamento spiccata in seguito ad una riliquidazione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, in merito alla dichiarazione modello Unico 2000, presentata dal professionista poi deceduto nell’agosto 2001. Nel ricorso si eccepiva, principalmente, la nullità della notifica in quanto avvenuta a nome del defunto, nonostante l’Amministrazione Finanziaria fosse a conoscenza del decesso e delle generalità degli eredi, per effetto della presentazione della relativa dichiarazione di successione. La contribuente, non avendo ottenuto soddisfazione dal proprio ricorso né in Commissione Tributaria Provinciale né in Commissione Tributaria Regionale, ha quindi proposto ricorso in Cassazione, motivandolo esclusivamente con la nullità della cartella, in quanto notificata a persona defunta, nonostante l’Ufficio fosse a piena conoscenza dell’avvenuto decesso e del nominativo degli eredi. La Suprema Corte ha considerato il ricorso infondato, motivando che “in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione … non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di giudizio.

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