Lo ha chiarito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 1826/2014 che ha superato il precedente contrario orientamento.
Nel caso in esame il difensore di fiducia di una persona imputata per maltrattamento del coniuge aveva fatto pervenire tempestivamente alla cancelleria della Corte d’appello la dichiarazione di astensione e chiesto il rinvio dell’udienza. Il collegio non ha conto della cosa sul presupposto che l’istituto dell’impedimento a comparire del difensore non è applicabile nel giudizio abbreviato di appello.
La Cassazione, rimeditando il proprio orientamento, ha invece affermato che il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del legale non può condizionare l’esercizio del “diritto di libertà”. L’importante è che il difensore comunichi tempestivamente la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa.
In conclusione, ha spiegato la Suprema corte, deve ritenersi del tutto inattuale quella giurisprudenza che nega “ogni rilievo all’astensione dei difensori manifestata nei giudizi di appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con giudizio abbreviato – ma lo stesso vale per tutti i procedimenti a partecipazione eventuale aventi le medesime caratteristiche – giustificando la prosecuzione del procedimento in assenza del difensore sul duplice presupposto che si tratta di partecipazione non necessaria e che non è contemplata una causa di legittimo impedimento”. In questo modo, infatti, il diritto di astensione subisce un pesante e inaccettabile condizionamento.
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