martedì 22 marzo 2016

Straining: il danno deve comunque essere risarcito dal datore di lavoro anche se non sussistono i parametri del mobbing

È ormai noto in Italia che la fattispecie di "mobbing" sia priva di una disciplina chiara ed unitaria.

A tale carenza ha tentato di sopperire la Corte di Cassazione che nel tempo, attraverso i suoi provvedimenti, ha interpretato e delineato le caratteristiche ed i punti essenziali della fattispecie di mobbing. In particolare, in una sentenza del 2012 n.87, gli ermellini forniscono una chiara definizione di mobbing quale: "una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente negli ambienti di lavoro che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità".

Attraverso tale definizione si evincono tutti i parametri che devono sussistere poiché possa verificarsi all'interno di una fattispecie un danno da "mobbing".

Cosa accade però quando non ricorrono tutte le condotte appena citate ma solo alcune di queste? Quale tipo di richiesta di risarcimento del danno potrà avanzare la vittima?

A tale domanda fornisce una risposta la Corte di Cassazione Civile attraverso la recente sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016.

Il caso da cui traeva origine la pronuncia degli Ermellini concerneva proprio una richiesta di risarcimento del danno da mobbing e demansionamento che una dottoressa, dipendente di un'azienda ospedaliera, riteneva di aver subito sul posto di lavoro.

Volendosi soffermare in questa sede sulla configurazione o meno del danno da mobbing, preme sottolineare che la vittima in questione dava risalto, in particolare, a due episodi specifici in cui si sarebbero palesati atti vessatori da parte del suo superiore nei suoi confronti. Il primo risalente al momento in cui la dottoressa aveva effettuato una consulenza all'interno del reparto in cui lavorava "senza il consenso del primario, cui il primario aveva reagito con un atteggiamento aggressivo culminato con il gesto di stracciare la relazione di consulenza della vittima che avrebbe dovuto essere allegata alla cartella clinica del paziente interessato...". Il secondo episodio facente riferimento " alla mancata consegna da parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa". Gli ermellini nel giudicare tali vicende, confermavano quanto statuito dai giudici di secondo grado, ovvero l'esclusione della configurazione di un danno da mobbing derivante dai due episodi in questione. Invero, nelle due vicende, mancava " ..l'elemento della oggettiva frequenza della condotta ostile, al di là della soggettiva percezione da parte della vittima di una situazione di costante emarginazione" e pertanto tali episodi non sarebbero stati da soli sufficienti ad integrare la fattispecie di mobbing e determinarne il risarcimento. In tal senso la Cassazione affermava che il danno subito dalla dottoressa dovesse invece rientrare nella fattispecie di Straining ( dall'inglese « forzatura » o « mettere sotto pressione ») ovvero : "… una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo ( quindi non rientranti nei parametri di mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa…". Lo straining può essere quindi definito quale forma più attenuata di mobbing in cui la vittima è soggetta ad atti di discriminazione isolati ed a una condizione lavorativa stressante. Invero, la vittima di straining si ritrova in una situazione di stress forzato con conseguenze psicofisiche e/o esistenziali ( nel caso di specie " alla dottoressa era stato rilevato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo di adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato, a causa della situazione disagevole nella quale la danneggiata era stata mandata ad operare.).

Concludendo, nel caso in analisi, gli ermellini confermavano quanto già statuito dai giudici di merito e riconoscevano alla vittima un risarcimento del danno da straining e non da mobbing mantenendo comunque inviolato il principio tra il chiesto ed il pronunciato. Invero, le due fattispecie di reato erano, tra l'altro, entrambe riconducibili alla condotta contraria all'articolo 2087 c.c.

Tale norma sancisce espressamente che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Nel caso di specie il primario, seppur saltuariamente, aveva comunque posto in essere una condotta contraria a quella prevista dalla norma appena citata e pertanto ciò legittimava la vittima ad essere risarcita conformemente ai parametri dello straining.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Straining: il danno deve comunque essere risarcito dal datore di lavoro anche se non sussistono i parametri del mobbing

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