martedì 9 settembre 2014

Contributi INPS, calano il tasso d’interesse e le sanzioni per ritardato o omesso versamento

Passa dal 6,15 al 6,05% il tasso di dilazione e differimento applicabile ai contributi previdenziali dovuti agli Enti di Previdenza e assistenza obbligatorie, mentre la misura delle sanzioni civili scende dal 5,65 al 5,55%. È l’effetto della recente decisone di politica monetaria della Banca Centrale Europea, che ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse (pari allo 0,05% a decorrere dal 10 settembre 2014) sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento).

Con la Circolare n. 103 dell’8 settembre 2014 l’INPS ha provveduto a ridefinire i su indicati tassi di interesse di dilazione e differimento, applicabili in caso di versamento contributivo rateizzato o differito, nonché la misura della sanzioni civili (di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della Legge n. 388/2000) irrogate in caso di versamento ritardato o omesso.

Interesse di dilazione e di differimento

Con riferimento ai piani di rateazione presentati a decorrere dal 10 settembre 2014, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi (dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014) dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Non subiranno invece modificazioni i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore.

Sanzioni civili

A seguito della citata decisione della BCE, le sanzioni civili variano come segue:

in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti);

nell’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8, la sanzione civile è ugualmente pari al 5,55% in ragione d’anno; in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

nell’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116 (“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa”), la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo.

Fonte: www.fiscopiu.it//La Stampa - Contributi INPS, calano il tasso d’interesse e le sanzioni per ritardato o omesso versamento

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