La Sezione Feriale Penale interviene per rimuovere una sentenza di aprile con cui l’Appello riformava la pronuncia di assoluzione per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. n. 74/00).
I giudici di Cassazione non vedono la sussistenza del dolo “in re ipsa” ravvisata dai giudici di merito. In compenso, ad essere molto chiari per gli Ermellini, sono i motivi che hanno indotto il giudice di primo grado ad escludere la volontarietà dell’omissione. A cominciare dalle cause della crisi di liquidità che avevano posto l’imputato nell’impossibilità di adempiere l’obbligo fiscale.
Come il pignoramento e il sequestro dei beni aziendali, il fatto che la società fosse stata posta in amministrazione controllata, la conseguente interruzione dell’attività sociale durante i mesi della procedura, causa, a sua volta, della risoluzione di numerosi contratti di “elevato importo”, con inevitabile elisione delle entrate preventivate. Tutti elementi che devono essere rapportati con la linea interpretativa della Cassazione in tema di “evasione da sopravvivenza”, secondo cui la colpevolezza è esclusa se l’imputato dimostri che le difficoltà finanziarie, a lui non imputabili, “non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale”.
Ma non è solo questo ciò che gli Ermellini rimproverano all’Appello: non è stato assolto l’onere “rafforzato” di motivazione che in s’impone in caso di riforma radicale della sentenza di primo grado, come, appunto, il passare da assoluzione a condanna. Con la sentenza del 23 settembre 2014, n. 38934, la Cassazione annulla la decisione di merito e ordina al giudice del rinvio di superare il vizio motivazionale commesso dall’Appello.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè- www.fiscopiu.it/La Stampa - Assolto per via della crisi, poi condannato e ora (forse) “riassolto”
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venerdì 26 settembre 2014
Assolto per via della crisi, poi condannato e ora (forse) “riassolto”

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