Il reato di disturbo del riposo delle persone si configura quando la condotta antigiuridica sia idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ossia quando sia potenzialmente capace di disturbare un numero indefinito di soggetti. Non è difatti necessario accertare l’effettivo disturbo. E’ stato così chiarito dalla Cassazione nella sentenza 25732/14.
Il caso
Il giudice di primo grado condannava due ragazzi, ritenendoli colpevoli del reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), per aver con schiamazzi ed urla, nella notte, disturbato il riposo delle persone. Inoltre condannava uno dei due anche al reato di cui all’art. 544 c.p.(maltrattamento di animali), per aver colpito un cane randagio con delle pietre.
Il giudice di secondo grado assolveva l’imputato per il reato di maltrattamento di animali perché il fatto non sussiste, ritenendo probabile che il lancio delle pietre fosse stato determinato dal tentativo di difendersi dall’aggressione del cane randagio. Gli imputati ricorrevano per cassazione, lamentando il vizio di motivazione rispetto al reato di disturbo della quiete pubblica, poiché tale reato richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo.
La condotta sanzionabile, infatti, deve incidere sulla tranquillità pubblica. Inoltre, lamentavano la manifesta illogicità della motivazione, poiché era stato escluso il reato di maltrattamento di animali, avendo ritenuto che gli imputati avessero agito per difendersi dall’aggressione del cane, senza considerare che ciò non poteva avvenire in silenzio.
Il disturbo della quiete pubblica deve essere valutato in concreto. La Cassazione ritiene fondati i motivi, in particolare ricorda che, circa l’elemento oggettivo del reato ex art. 659 c.p., al fine dell’integrazione del suddetto reato, è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse. Difatti, i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di soggetti, anche se poi concretamente è solo una a lamentarsene.
Nella specie, quindi, la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato né l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo né la sua idoneità ad arrecare disturbo ad una massa di persone.
La stessa Corte ricorda, poi, che in riferimento all’elemento soggettivo del reato in esame, la motivazione del Giudice di appello non solo è carente, ma anche contraddittoria. Questa presenta illogicità manifesta, poiché ha omesso di spiegare le ragioni per le quali il comportamento aggressivo del grosso cane randagio ed il tentativo di difendersi dalla sua aggressione giustificavano il lancio di pietre all’animale, mentre non potevano giustificare le urla nei confronti dello stesso nel tentativo di impaurirlo ed allontanarlo. La Corte annulla perciò la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Schiamazzi notturni: bisogna valutare la potenziale idoneità a recare disturbo
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mercoledì 27 agosto 2014
Schiamazzi notturni: bisogna valutare la potenziale idoneità a recare disturbo
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