Nella fattispecie di minaccia, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesta la concreta intimidazione della parte offesa, bensì la comprovata idoneità della condotta ad intimidire una persona normale. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 25772/14.
Il caso
Il tribunale dei minorenni di Caltanissetta dichiarava il non luogo a procedere, per concessione del perdono giudiziale, nei confronti di un ragazzo, accusato del reato di minaccia, effettuata mediante una telefonata in orario notturno. I giudici ritenevano non sussistenti i presupposti per la declaratoria di irrilevanza del fatto, ritenendolo non del tutto occasionale ed episodico.
La difesa ricorreva in Cassazione, deducendo che le modalità del fatto avrebbero consentito una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato. A suo giudizio, si trattava semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto, in cui, con la frase «morirai entro sette giorni», si emulavano semplicemente dei film horror, essendo invece assurda la frase sull’esistenza di una setta satanica in città. Idoneità della condotta. Tuttavia, la Corte di Cassazione ribatteva che, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesta la concreta intimidazione della parte offesa, bensì la comprovata idoneità della condotta ad intimidire una persona normale. Nel caso di specie, non essendo richiesta l’intimidazione effettiva della persona offesa, doveva, quindi, rilevarsi che il male minacciato fosse tale da poter incidere, almeno potenzialmente, nella sfera di libertà psichica della vittima. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Telefonata nel cuore della notte: la goliardata è fatale
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mercoledì 27 agosto 2014
Telefonata nel cuore della notte: la goliardata è fatale

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