In tema di divorzio, anche quando sia stata prevista, sulla base di un accordo della parti, la corresponsione dell’assegno in unica soluzione, tale regime può essere modificato, quando intervengano bisogni economici riferibili al figlio minore. In tal caso potrà essere richiesta l’erogazione di un contributo mensile ulteriore. Lo afferma la Cassazione nell'ordinanza 13424/14.
Il caso
Il Tribunale di Bari accoglieva l’istanza di corresponsione di un assegno mensile di 200 euro in favore della figlia minore. Avverso tale decisione proponeva reclamo il padre, sostenendo l’illegittima imposizione dell’assegno sulla base della previsione contenuta nella sentenza di divorzio; che aveva disposto l’erogazione della somma pari a 100.000 in favore della ex moglie, per l’acquisto di una abitazione, e altri 50.000 euro da destinare all’esigenze di vita della donna stessa e della figlia.
La Corte di appello rigettava il reclamo, rilevando che l’acquisto dell’abitazione aveva comportato un spesa di 145.000 euro, sicché il residuo di 5.000 euro era da ritenersi una disponibilità insufficiente alle esigenze di mantenimento della figlia minore. Il Giudice territoriale riteneva, inoltre, equamente commisurata la somma di 200 euro mensili, tenuto conto del reddito dello stesso padre. Ricorreva quindi in Cassazione l’uomo deducendo l’omessa motivazione e la violazione di norme di legge.
Nel caso di specie, la Corte Suprema decide di non adeguarsi alla propria giurisprudenza, mutando orientamento. Con la sentenza n. 126/2001 la Corte aveva escluso la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritti a contenuto patrimoniale o meno, quando fosse stata prevista con sentenza la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione, su accordo delle parti. La Corte precisava che nessuna ulteriore prestazione poteva essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell’assegnatario o per la sopravvenienza di giustificati motivi.
La Cassazione disattende tale orientamento ricordando che il figlio minore non partecipa all’accordo e il suo interesse patrimoniale deve tenersi distinto rispetto a quello dei genitori. È necessario perciò riconoscere a favore del figlio minore un contributo al suo mantenimento, da parte di entrambi i genitori, idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze. Sicché, la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 l. n. 898/1970, la modifica delle condizioni economiche del divorzio per fatti intervenuti, come nel caso in esame, successivamente alla sentenza di divorzio. Per i suddetti motivi, la Corte rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - I bisogni del figlio minore prevalgono sull’accordo divorzile
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martedì 26 agosto 2014
I bisogni del figlio minore prevalgono sull’accordo divorzile
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