La sentenza di Cassazione del 17 luglio 2014, n. 16321, rappresenta un utile promemoria delle tesi difensive da evitare per riuscire ad aggredire vittoriosamente una cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione ex art. 36 bis, D.P.R. n. 600/73, di somme dovute per IRPEF. Nessuna delle nove censure sollevate dal contribuente ha, infatti, trovato l’accoglimento da parte della Corte.
Tra quelle più “gettonate”, la mancanza di un autonomo atto di contestazione delle sanzioni e del previo avviso bonario dell’esito della liquidazione. Entrambi atti che l’Amministrazione, secondo CTR e Cassazione, non è tenuta a emettere in caso d’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatica (salvo il caso di errori nella dichiarazione), ove, in merito alle sanzioni, l’art. 17, D.Lgs. 472/97 esclude la previa contestazione nei casi di omesso o ritardato versamento del tributo.
Né tanto meno si può pretendere la sottoscrizione del ruolo da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sede Centrale, perché, come avvenuto nel caso di specie, basta quella dell’ufficio locale (art. 6 Statuto dell’Agenzia e art. 5 Regolamento di attuazione). Altrettanto vana la pretesa d’annullamento della cartella per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo la stessa stata notificata prima del 1° giugno 2008, data dalla cui (sola) ricorrenza è applicabile la nullità agli atti che difettano di tale indicazione (S.U., sent. 11722/2010).
E ancora, non inficia la legittimità dell’atto l’omessa sottoscrizione: la cartella ex art. 25, D.P.R. n. 602/73, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne provenienze e indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. Il ricorso è stato rigettato.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Legittima la cartella senza previo avviso, responsabile del procedimento né sottoscrizione
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martedì 26 agosto 2014
Legittima la cartella senza previo avviso, responsabile del procedimento né sottoscrizione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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