La giustificazione all’avviso di accertamento, notificato prima del decorrere dei sessanta giorni (art. 12, comma 7, Legge n. 212/00), fondata sull’approssimarsi della scadenza per l’esercizio del potere di accertamento, può “semmai ricevere il giusto risalto all’interno dell’Amministrazione”, ma risulta inadeguata nei rapporti con il contribuente, non potendosi comprimere i diritti garantiti dal detto termine per via del tardivo ricevimento del PVC di chiusura delle operazioni, quest’ultime ritardate a loro volta dall’ “inadeguata programmazione dell’attività di verifica”.
Lo afferma la CTR che annulla l’avviso e lo conferma la Cassazione, adita con il ricorso dell’Agenzia che si difendeva adducendo l’irragionevole sproporzione della sanzione della nullità (non espressamente prevista dalla legge) e sottolineando che l’avviso conteneva la motivazione dell’urgenza: l’imminente spirare del termine di esercizio della potestà di accertamento.
Gli Ermellini, conformi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 18184/13) respingono le censure dell’Agenzia e ribadiscono che il termine è posto “a garanzia del pieno dispiegarsi del contradditorio procedimentale”, il quale ultimo “non può essere degradato ad eventualità soggetta alla discrezione con la quale l’amministrazione programma le proprie attività”, dunque le ragioni d’urgenza non possono derivare da “profili o deficienze organizzative tutte interne all’amministrazione procedente”.
Con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 14575, si vede costretta a respingere il ricorso, viceversa si verrebbero a convalidare in via generalizzata tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui l’urgenza dev’essere riferita “alla concreta fattispecie, e cioè al singolo rapporto tributario controverso”.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/La Stampa - Il contribuente non può essere leso dalle deficienze organizzative dell’Agenzia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 30 luglio 2014
Il contribuente non può essere leso dalle deficienze organizzative dell’Agenzia
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento