La giustificazione all’avviso di accertamento, notificato prima del decorrere dei sessanta giorni (art. 12, comma 7, Legge n. 212/00), fondata sull’approssimarsi della scadenza per l’esercizio del potere di accertamento, può “semmai ricevere il giusto risalto all’interno dell’Amministrazione”, ma risulta inadeguata nei rapporti con il contribuente, non potendosi comprimere i diritti garantiti dal detto termine per via del tardivo ricevimento del PVC di chiusura delle operazioni, quest’ultime ritardate a loro volta dall’ “inadeguata programmazione dell’attività di verifica”.
Lo afferma la CTR che annulla l’avviso e lo conferma la Cassazione, adita con il ricorso dell’Agenzia che si difendeva adducendo l’irragionevole sproporzione della sanzione della nullità (non espressamente prevista dalla legge) e sottolineando che l’avviso conteneva la motivazione dell’urgenza: l’imminente spirare del termine di esercizio della potestà di accertamento.
Gli Ermellini, conformi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 18184/13) respingono le censure dell’Agenzia e ribadiscono che il termine è posto “a garanzia del pieno dispiegarsi del contradditorio procedimentale”, il quale ultimo “non può essere degradato ad eventualità soggetta alla discrezione con la quale l’amministrazione programma le proprie attività”, dunque le ragioni d’urgenza non possono derivare da “profili o deficienze organizzative tutte interne all’amministrazione procedente”.
Con la sentenza del 26 giugno 2014, n. 14575, si vede costretta a respingere il ricorso, viceversa si verrebbero a convalidare in via generalizzata tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui l’urgenza dev’essere riferita “alla concreta fattispecie, e cioè al singolo rapporto tributario controverso”.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/La Stampa - Il contribuente non può essere leso dalle deficienze organizzative dell’Agenzia
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mercoledì 30 luglio 2014
Il contribuente non può essere leso dalle deficienze organizzative dell’Agenzia

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