In caso di sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, la conseguente responsabilità derivante dal difetto di manutenzione può essere attenuata o esclusa in funzione dell’accertamento della concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al responsabile e l’evento dannoso. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 11079/14.
Il caso
Un uomo conveniva in giudizio due uomini, una donna e l’Amministrazione Provinciale di Taranto chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito a causa di un incidente nel corso del quale la sua macchina operatrice, trasportata su un rimorchio, aveva urtato contro un ramo d’ulivo che sporgeva da un fondo di proprietà dei convenuti sulla strada provinciale.
La Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda: seppure a carico dei convenuti si potessero riscontrare elementi di colpa, il ramo in questione era sicuramente visibile e la condotta del conducente non era stata prudente e attenta, così da porre in essere una serie causale sopravvenuta, idonea a provocare l’evento dannoso.
L’attore ricorre in Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli non poteva non avvistare il ramo in quanto vi era bel tempo. In altre parole, non si poteva sostenere, come fatto dai Giudici di merito, che pur essendo i convenuti colpevoli, solo il conducente era responsabile dell’evento.
Il ricorso non merita accoglimento: correttamente la Corte territoriale si è attenuta al principio della condicio sine qua non, secondo cui in tema di responsabilità civile aquiliana, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Da considerare anche il criterio della causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che appaiono – valutati ex ante – del tutto inverosimili.
Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause trova il suo temperamento nella causalità efficiente in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa è tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti. In ordine al carattere colposo della condotta del danneggiato, occorre tenere a mente che in caso di sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, la conseguente responsabilità derivante dal difetto di manutenzione può essere attenuata o esclusa in funzione dell’accertamento della concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al responsabile e l’evento dannoso. Il ricorso, pertanto, è da rigettarsi.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Scontro con un ramo d’ulivo: se il conducente non è previdente la colpa è anche sua
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mercoledì 30 luglio 2014
Scontro con un ramo d’ulivo: se il conducente non è previdente la colpa è anche sua
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