venerdì 9 maggio 2014

30 giugno 2014: tra timore e fiducia il sogno del Processo Civile Telematico si realizza

La data. Il 13 gennaio 2014 due quotidiani si sono occupati di processo telematico: la Gazzetta del Mezzogiorno con un articolo dal titolo: “Processo telematico: l’anno della svolta?”, Avvenire con un servizio intitolato: “Il processo civile telematico non decolla”. Il contrasto fra i due titoli è indicativo dell’atteggiamento – di timore per le eventuali difficoltà di adeguamento, da un lato, e di fiducia nelle enormi potenzialità del sistema, dall’altro – con cui tutti gli operatori del diritto, avvocati, magistrati e cancellieri, attendono il 30 giugno 2014: in base a quanto stabilito dall’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 (conv., con mod., dalla l. n. 221/2012), a partire da quel giorno determinati tipi di atti processuali dovranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche.

Il sogno e il progetto. «La data è la differenza fra un sogno e un progetto», è stato recentemente proclamato a Carpi, in occasione dell’Agenda Digitale Giustizia 2014, riprendendo una citazione del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Anche il processo telematico ha la sua data, il 30 giugno 2014: dunque non lo si può (più) considerare un sogno, ma a tutti gli effetti un progetto di informatizzazione fondamentale per il raggiungimento di una maggiore efficienza del nostro sistema giudiziario.

Le origini. In realtà il processo telematico è un progetto di lungo corso che affonda le sue radici alla fine degli anni novanta, come attuazione delle disposizioni della l. n. 59/1997: l’art. 15, in particolare, attribuisce ai documenti informatici valore e rilevanza ad ogni effetto di legge, rinviando ad appositi regolamenti di delegificazione per quanto riguarda criteri e modalità di applicazione. Il processo telematico non è un “nuovo processo”, ma un processo con nuovi strumenti che si pone l’obiettivo di arrivare ad una gestione integrale e integrata su supporto informatico di atti, documenti, provvedimenti, comunicazioni e notifiche.

Le fasi successive. Dalla prima normativa sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, contenuta nel d.p.r. n. 123/2001, sono stati compiuti notevoli passi in avanti e si sono registrati radicali cambiamenti. Dopo l’implementazione iniziale relativa al procedimento monitorio, il processo telematico ha trovato concreta attuazione in tutti i tipi di procedure, contenziose, esecutive e concorsuali. Ma il processo telematico non si è evoluto solo sotto il profilo “quantitativo”. Un momento fondamentale è costituito, nel 2011, dalla modifica dell’architettura del sistema, con il passaggio dall’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata dedicata esclusivamente al compimento di attività processuali (la cd. CPECPT, casella di posta elettronica certificata del processo telematico) all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata “ordinaria” così come disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e dal d.p.r. n. 68/2005: tutti i professionisti iscritti in albi sono tenuti ad attivarne almeno una e a comunicare l’indirizzo all’ordine di appartenenza ex art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla l. n. 2/2009).

Un passaggio epocale. Anche l’ormai imminente scadenza di giugno rappresenta un punto di svolta del sistema. In verità non si può parlare genericamente, come si sente ripetere da più parti, di obbligatorietà del processo telematico: si è semplicemente reso obbligatorio depositare per via telematica determinati atti processuali. Il passaggio è tuttavia epocale: se fino a giugno l’attività informatica o telematica si pone come modalità alternativa per le parti rispetto a quella ordinaria su supporto cartaceo in forza dell’equiparazione dei documenti informatici a quelli tradizionali, successivamente la libertà di scelta verrà meno e si dovranno utilizzare esclusivamente le forme telematiche.

L’avvento dell’obbligatorietà avrà l’indubbio vantaggio di portare una certa dose di omogeneità rispetto all’attuale panorama, a macchia di leopardo, in cui convivono realtà più avanzate, dove è possibile depositare per via telematica pressoché qualsiasi tipo di atto processuale, con sedi in cui invece il ricorso alla carta è ancora una scelta obbligata senza eccezione alcuna. È sufficiente scorrere i dati sui deposti telematici pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici e ricordati dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando al convegno di Carpi per avere una conferma: in ogni caso la volontà politica è quella di mantenere ferma tale scadenza, individuando, per gli uffici meno avanzati, le misure più opportune che possano agevolare l’introduzione del processo telematico.

I dubbi. Non si può tacere del fatto che, come ogni novità, anche il processo telematico porta con sé alcune preoccupazioni e diffidenze, in alcuni casi giustificate, in altri meno. Nel momento in cui tale sistema diventa l’unico strumento per l’attuazione della giurisdizione e per l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di difesa e quello ad un giusto processo, tutti gli utenti devono poter contare sulla continuità e sull’affidabilità del servizio. In altri casi l’atteggiamento di timore è dovuto semplicemente ad una scarsa conoscenza degli strumenti informatici ed è facilmente superabile con adeguata formazione ed assistenza.

Il cambiamento culturale e i suoi vantaggi. Quello che ci impone il processo telematico è, in definitiva, un cambiamento culturale, senza il quale difficilmente si potranno raggiungere i risultati sperati. Nel rapporto OCSE sulla giustizia civile 2013, richiamato dal Ministro della Giustizia a Carpi, si afferma chiaramente che la durata dei procedimenti è più bassa e la produttività dei giudici più elevata in quei paesi dove si riservano maggiori risorse all’informatizzazione della giustizia, che quindi riveste un ruolo fondamentale anche come fattore di competitività del paese. Alle stesse conclusioni giunge l’indagine della Commissione Europea sugli squilibri macroeconomici, riferendosi a studi in grado di dimostrare che, dimezzando la durata dei procedimenti civili, la dimensione media delle imprese aumenterebbe dell’8-12%. Il processo telematico quindi non deve limitarsi ad una semplice informatizzazione delle procedure ma essere occasione di ristrutturazione e riorganizzazione del sistema giudiziario nel suo complesso, partendo da una legislazione di rango primario che tenga in considerazione i vantaggi e le potenzialità degli strumenti informatici, senza replicare nel mondo virtuale prassi e procedure nate e sviluppate in un mondo cartaceo.

Solo in questo modo si potranno veramente apprezzare i numerosi vantaggi che il processo telematico porta con sé, resi ancora più evidenti dalla revisione della geografia giudiziaria: gli strumenti informatici consentono di recuperare quella vicinanza all’ufficio giudiziario che nel mondo reale è destinata a rimanere solo un miraggio.

Cercheremo pertanto nelle prossime settimane di approfondire gli aspetti più rilevanti del processo telematico in modo da non arrivare impreparati alla scadenza del 30 giugno.

fonte: Dirittoegiustizia.it//30 giugno 2014: tra timore e fiducia il sogno del Processo Civile Telematico si realizza - PROFESSIONE | Diritto e Giustizia

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