In caso di furto, un sistema di videosorveglianza non impedisce l’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, se non si dimostra la presenza di un operatore addetto a controllare continuamente le immagini. Lo statuisce la Cassazione nella sentenza 8794/14.
Il caso
La Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna di un imputato per il furto di una bicicletta, aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede. Il soggetto ricorreva in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’aggravante, sul presupposto che il bene era oggetto di sorveglianza continuativa mediante un impianto di videosorveglianza “chiuso”. Analizzando la questione, la Corte sottolineava che un sistema di videosorveglianza, anche se consente la conoscenza postuma delle immagini riprese, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell’illecito attraverso un intervento immediato, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene. Serve una presenza umana. Il ricorrente, invece, non aveva saputo spiegare in base a quali circostanze si sarebbe dovuto dedurre che il sistema di videosorveglianza fosse governato da un operatore, addetto a controllare in maniera continuativa le immagini trasmesse e, eventualmente, se lo facesse in un luogo idoneo a garantire una reazione tempestiva al furto. Di conseguenza, la Cassazione confermava il riconoscimento dell’aggravante e dichiarava inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Bicicletta rubata: il Grande Fratello non esclude l’aggravante
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venerdì 9 maggio 2014
Bicicletta rubata: il "Grande Fratello" non esclude l’aggravante

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